Ordinanza n. 270/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4d.l. 70/1984
- art. 3d.l. 70/1984
usata come parametro
citata
- art. 3d.l. 10/1984
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 4 del
d.l. 17 aprile 1984, n. 70 (recante misure urgenti in materia di
tariffe, di prezzi amministrati e di indennità di contingenza),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 27 settembre 1984 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana e
Minniti Silvano, iscritta al n. 1197 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 59 bis
dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 27 maggio 1984 dal Pretore di Roma nel
procedimento civile vertente tra Pellegrini Simonetta e s.p.a. RANK
XEROX iscritta al n. 1292 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 101 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione dell'Avv. Renato Scognamiglio per la
RAI nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Roma, con le due ordinanze in epigrafe,
ha impugnato congiuntamente gli artt. 3 e 4 del d.l. 17 aprile 1984, n.
70 (recante misure urgenti in materia di tariffe, di prezzi
amministrati e di indennità di contingenza) argomentando che il
cosiddetto taglio della scala mobile, ivi disciplinato anche con
salvezza degli effetti prodotti dal precedente d.l. 15 febbraio 1984,
n. 10, si porrebbe in contrasto con i precetti costituzionali di cui
all'art. 3 (sia per la sottrazione di parte del reddito dei lavoratori
a favore dei datori di lavoro, sia perché i lavoratori stessi
sarebbero i soli colpiti, sia perché verrebbero ugualmente incisi i
redditi più bassi e quelli più alti), all'art. 36 (perché al lavoro
prestato nella stessa qualità e quantità farebbe riscontro nel
periodo considerato una retribuzione con diminuito potere di acquisto),
all'art. 39 (per l'impedimento di fatto arrecato all'esercizio della
libertà sindacale) ed agli artt. 70 e 77 Cost. (perché il potere
governativo di decretazione risulterebbe nella specie esercitato fuori
degli obbligati presupposti di necessità ed urgenza e con indebita
estensione alla regolamentazione - riservata invece al legislatore - di
rapporti giuridici sorti sulla base di precedenti decreti non
convertiti);
che si è costituita, nel giudizio relativo alla prima
ordinanza, la s.p.a. RAI Radiotelevisione Italiana, per contestare il
fondamento dell'impugnativa; ed è intervenuto, in entrambi i giudizi,
il Presidente del Consiglio dei ministri, eccependone del pari la
(manifesta) infondatezza e, pro parte, l'inammissibilità.
Considerato che i due giudizi, per l'identità dell'oggetto, vanno
riuniti ed unitariamente decisi;
che, per altro, con sentenza n. 34 del 1985, identiche questioni di
legittimità del d.l. n. 70 del 1984 (nel frattempo convertito in l.
219/1984) sono state dichiarate, rispettivamente, inammissibili nei
riguardi dell'art. 4 (soppresso in sede di conversione) e non fondate
quanto all'art. 3;
che le odierne ordinanze non adducono argomenti diversi od
ulteriori rispetto a quelli già esaminati dalla Corte.
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 17 aprile 1984, n. 70,
sollevata dal Pretore di Roma - in riferimento agli artt. 3, 36, 39, 70
e 77 della Costituzione - con le ordinanze indicate in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3 del d.l. n. 70 del 1984,
sollevate - con le ordinanze medesime - in riferimento agli artt. 3,
36, 39, 70 e 77 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte