Ordinanza n. 270/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1991 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 690, secondo
comma, 702 e 153 del codice di procedura civile, promosso con
ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 dal Pretore di Trapani - Sezione
distaccata di Alcamo, nel procedimento civile vertente tra Torino
Provvidenza e S.P.A. S.I.D.A.F., iscritta al n. 156 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che il Pretore di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo,
con ordinanza emessa il 10 gennaio 1991 (R.O. n. 156 del 1991), nel
corso del procedimento ex art. 700 del codice di procedura civile
promosso da Provvidenza Torino nei confronti della S.p.a. S.I.D.A.F.,
ha sollevato la questione di legittimità costituzionale, degli artt.
690, secondo comma, 702 e 153 del codice di procedura civile, nella
parte in cui non consentono di rimettere in termini il ricorrente
che, per causa a lui non imputabile, non abbia rispettato il termine
per la notifica alla controparte del ricorso e del decreto emesso, ai
sensi dell'art. 700 cit., inaudita altera parte;
che, a parere del giudice remittente, sarebbe violato l'art. 24
della Costituzione, in quanto risulterebbe gravemente leso il diritto
di difesa del ricorrente per la situazione pregiudizievole creata nei
suoi confronti, determinata non da fatto a lui imputabile ma dalla
brevità del termine fissato dal Pretore per la notifica del ricorso
e del decreto emesso, ai sensi dell'art. 700 del codice di procedura
civile, inaudita altera parte;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la manifesta infondatezza della questione;
Considerato che la garanzia costituzionale del diritto di difesa
non implica la illegittimità dell'imposizione di un termine
perentorio al fine di accelerare il corso del processo e quindi la
risposta alla domanda di giustizia;
che inerisce alla stessa natura dei termini processuali la loro
improrogabilità, con la connessa impossibilità di concedere
provvedimenti di sanatoria in caso di loro inutile decorso, per
motivi di certezza e di uniformità della cui ragionevolezza non può
dubitarsi (Corte cost., ord. n. 900 del 1988);
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 690, secondo comma, 702 e 153 del codice
di procedura civile, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
sollevata dal Pretore di Trapani, Sezione distaccata di Alcamo, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:270 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte