Ordinanza n. 271/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo
comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa
il 13 aprile 1988 dalla Corte d'appello di Milano nel procedimento
civile vertente tra la S.p.A. Star e il Ministero della Difesa
Esercito, iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47, prima serie speciale
dell'anno 1988;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte di appello di Milano, nel procedimento
civile vertente tra Star S.p.A. e Ministero della Difesa Esercito,
con ordinanza del 13 aprile 1988 (R.O. n. 642 del 1988), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 382, primo comma,
del codice di procedura civile, interpretato nel senso che consente
alla Corte di cassazione, in sede di annullamento di sentenza
dichiarativa della giurisdizione, di rimettere la causa ad altra
sezione dello stesso ufficio giudiziario, diversa da quella che ha
pronunciato la sentenza impugnata;
che, a parere del giudice rimettente, risulterebbe violato
l'art. 25 della Costituzione, in quanto la causa sarebbe sottratta al
giudice naturale precostituito ed individuato nella sezione della
Corte di appello che ha emanato la sentenza;
che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in
rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso
per la inammissibilità o infondatezza della questione;
Considerato che il giudice naturale precostituito per legge è
l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza
previamente stabiliti, rispetto a fattispecie astratte,
dall'ordinamento processuale e che non corrono rapporti di competenza
tra le varie sezioni in cui si articolano gli uffici giudiziari
complessi;
che, peraltro, il principio del giudice naturale che realizza
finalità di imparzialità ed indipendenza del giudice nell'esercizio
della giurisdizione non è leso allorché, dall'organo
giurisdizionale competente per legge a pronunciarsi sulla
giurisdizione e la cui decisione non è suscettibile di ulteriore
sindacato, sia designato altro giudice, dopo che la competenza di
quello originariamente indicato sia venuta meno in applicazione di
norme di legge ed in contemplazione di obiettive esigenze
processuali;
che, pertanto, la questione sollevata è manifestamente
infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 382, primo comma, del codice di procedura
civile, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, sollevata
dalla Corte di appello di Milano con la ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: GRECO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:271 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte