Art. 382 c.p.c.
Decisione delle questioni di giurisdizione e di competenza
[1]La corte, quando decide una questione di giurisdizione, statuisce su questa, determinando, quando occorre, il giudice competente.
[2]Quando cassa per violazione delle norme sulla competenza, statuisce su questa.
[3]Se riconosce che il giudice del quale si impugna il provvedimento e ogni altro giudice difettano di giurisdizione, cassa senza rinvio. Egualmente provvede in ogni altro caso in cui ritiene che la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito.
Testo vigente dal 28 ottobre 1940, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva