Ordinanza n. 272/2002
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/06/2002 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e
quarto comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza
emessa il 18 maggio 2000 dalla Corte di cassazione sui ricorsi
riuniti proposti da Faralli Giambattista contro Riccio Guadalupe,
iscritta al n. 30 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, 1ª serie speciale, n. 5
dell'anno 2001.
Visti gli atti di costituzione di Faralli Giambattista e di
Riccio Guadalupe nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 12 febbraio 2002 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Uditi gli avvocati Claudio Martino per Faralli Giambattista, Pier
Luigi Biamonti per Riccio Guadalupe e l'avvocato dello Stato Maurizio
Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Ritenuto che la Corte di cassazione ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3 e 30 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del codice di
procedura civile, nella parte in cui non prevede che i provvedimenti
pronunciati dal presidente del tribunale in sede di comparizione
personale dei coniugi e quelli successivi, emessi dal giudice
istruttore, di revoca o di modifica degli stessi, costituiscano
titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale ai sensi dell'art. 2818
del codice civile;
che la Corte rimettente è investita dell'esame di un gravame
avverso una sentenza della Corte di appello di Roma che, confermando
la sentenza di primo grado, aveva dichiarato l'illegittimità di una
iscrizione ipotecaria effettuata in forza del provvedimento
presidenziale di separazione dei coniugi e di quello successivo reso
dal giudice istruttore;
che, ad avviso del giudice a quo, il secondo comma
dell'art. 2818 cod. civ. costituisce una norma di rinvio, la quale
richiede che la legge specifichi tassativamente i provvedimenti,
diversi dalle sentenze, in forza dei quali è consentita l'iscrizione
dell'ipoteca, effetto attribuito espressamente ai decreti ingiuntivi
dichiarati esecutivi e all'ordinanza di cui all'art. 186-ter cod.
proc. civ., ma non all'ordinanza emessa ai sensi del terzo e quarto
comma dell'art. 708 cod. proc. civ., la quale ha soltanto efficacia
esecutiva, ex art. 189 disp. att. cod. proc. civ.;
che il giudice a quo ricorda come la Corte costituzionale
abbia in numerose pronunce inteso rafforzare la tutela del coniuge
separato e dei figli minori (sentenze n. 144 del 1983, n. 5 del 1987,
n. 278 del 1994, n. 186 del 1988), parificando le posizioni di tutti
i soggetti coinvolti nella vicenda, non solo con l'attribuzione degli
stessi diritti, ma anche con l'eliminazione di ogni differenza tra le
situazioni dei medesimi soggetti prima e dopo la sentenza di
separazione;
che, secondo la Corte di cassazione, sarebbe perciò
incoerente con tale sistema e lesivo degli artt. 3 e 30 della
Costituzione consentire l'iscrizione di ipoteca giudiziale a garanzia
dell'obbligo di mantenimento solo dopo le sentenze di separazione e
divorzio o dopo l'omologazione della separazione consensuale e non
invece in corso di causa, in forza dei provvedimenti previsti dal
terzo e quarto comma dell'art. 708 cod. proc. civ., quando è più
intenso l'interesse del creditore a conservare la garanzia offerta
dal patrimonio del debitore, il quale, nel periodo intercorrente tra
la citazione e la sentenza, potrebbe aver già disperso il suo
patrimonio;
che, osserva ancora la Corte di cassazione, contrariamente a
quanto ritenuto dal giudice di secondo grado, la natura interinale
dei provvedimenti in esame, a differenza della definitività della
sentenza di separazione e di divorzio o del decreto di omologazione,
non è di ostacolo all'iscrizione di ipoteca, in quanto anche le
sentenze e i decreti di omologazione sono emessi con la implicita
clausola rebus sic stantibus e statuiscono quindi su diritti
correlati a situazioni suscettibili di modifiche nel tempo;
che si è costituito nel giudizio innanzi alla Corte
costituzionale il ricorrente del giudizio a quo, chiedendo che la
questione sia dichiarata manifestamente infondata;
che la parte privata ha richiamato la motivazione della
ordinanza di questa Corte n. 357 del 2000, con la quale è stata
dichiarata manifestamente infondata analoga questione riguardante
l'omessa previsione della possibilità di iscrivere ipoteca
giudiziale in forza delle ordinanze emesse ai sensi
dell'art. 186-quater cod. proc. civ., sottolineando come nei processi
di separazione e divorzio siano già previsti penetranti mezzi di
tutela contro il pericolo di inadempimento dell'obbligo di
mantenimento;
che si è costituita anche la parte controricorrente e
ricorrente incidentale nel giudizio in corso davanti alla Corte di
cassazione, che ha insistito per la dichiarazione di illegittimità
costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.,
richiamando le argomentazioni contenute nell'ordinanza di rimessione
e ricordando che la legge già attribuisce a provvedimenti non
definitivi, come il decreto ingiuntivo esecutivo e l'ordinanza ex
art. 186-ter cod. proc. civ., l'idoneità a costituire titolo per
l'iscrizione di ipoteca giudiziale, sì che sarebbe iniquo consentire
che l'iscrizione avvenga solo in forza di sentenza e non in base
all'ordinanza resa ex art. 708 cod. proc. civ.;
che è intervenuto nel giudizio di legittimità
costituzionale il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo alla Corte di dichiarare la questione infondata;
che l'Avvocatura osserva che i provvedimenti di natura
interinale, definiti dallo stesso art. 708 cod. proc. civ.
"temporanei ed urgenti", non possono essere ontologicamente
assimilati agli altri provvedimenti idonei all'iscrizione di ipoteca,
che sono caratterizzati dall'essere conclusivi di un giudizio,
ancorché emessi con la clausola rebus sic stantibus;
che, ad avviso della difesa erariale, la differente
previsione del legislatore non violerebbe il criterio di
ragionevolezza, in considerazione della diversa natura dei
provvedimenti in esame, mentre il coniuge beneficiario dell'assegno
di mantenimento non resterebbe privo della possibilità di
assicurarsi la garanzia patrimoniale, potendo ricorrere ad altri
mezzi di tutela cautelare conservativi della stessa;
che le parti private, in prossimità dell'udienza, hanno
depositato memorie illustrative delle rispettive, opposte, tesi.
Considerato che la Corte di cassazione dubita della legittimità
costituzionale, per violazione degli artt. 3 e 30 della Costituzione,
dell'art. 708, terzo e quarto comma, codice di procedura civile,
nella parte in cui non consente di iscrivere ipoteca giudiziale in
forza del provvedimento presidenziale emesso a seguito dell'udienza
di comparizione personale dei coniugi nel giudizio di separazione, o
dei successivi provvedimenti del giudice istruttore modificativi di
detti provvedimenti del presidente del tribunale;
che, ad avviso della Corte rimettente, il fatto che la
garanzia patrimoniale a favore dell'avente diritto possa essere
conservata per mezzo dell'ipoteca giudiziale solo dopo che sia stata
ottenuta la sentenza di separazione o divorzio o l'omologazione della
separazione consensuale e non prima, in corso di causa, quando più
intenso è l'interesse in tal senso del creditore, darebbe luogo ad
una violazione delle norme costituzionali indicate quale parametro di
illegittimità della disposizione impugnata;
che questa Corte ha più volte affermato che tutte le misure
previste dal codice civile per il rafforzamento della garanzia
patrimoniale a carico del soggetto obbligato al mantenimento
rispondono alla stessa ratio di dare "tempestiva ed efficace
soddisfazione alla esigenze di mantenimento del coniuge bisognoso e,
soprattutto, dei figli minori, esigenze penalmente tutelate che
sussistono anche prima della sentenza di separazione in relazione
agli obblighi di mantenimento stabiliti in sede presidenziale"
(sentenza n. 258 del 1996; cfr. anche le sentenze nn. 144 del 1983, 5
del 1987 e 278 del 1994);
che a questo scopo il legislatore ha previsto alcuni mezzi di
rafforzamento della garanzia patrimoniale, quali il sequestro dei
beni dell'obbligato e l'ordine al terzo di pagare direttamente agli
aventi diritto al mantenimento parte delle somme dovute all'obbligato
(art. 156, sesto comma, codice civile) e che questa Corte ha esteso
la possibilità di ottenere tali provvedimenti aventi funzione
cautelare sia alle ipotesi di separazione consensuale (sentenze
nn. 144 del 1983 e 5 del 1987) che al caso in cui l'ordine di
pagamento al terzo possa essere pronunciato dal giudice istruttore in
corso di causa (sentenza n. 278 del 1994);
che l'esistenza di questi mezzi di rafforzamento della
garanzia del credito per mantenimento rende infondata la censura
mossa dalla Corte rimettente alla norma impugnata sotto il profilo
della violazione dell'art. 30 Cost., dal momento che l'ordinamento
prevede una gamma sufficientemente ampia di mezzi di garanzia
patrimoniale a favore degli aventi diritto e che l'impossibilità di
iscrivere ipoteca giudiziale in forza del provvedimento presidenziale
ex art. 708 cod. proc. civ. non vale ad inficiare l'efficacia delle
misure complessivamente previste, potendo l'avente diritto scegliere
tra i diversi strumenti di tutela del credito che gli sono comunque
garantiti;
che neppure sussiste la violazione dell'art. 3 Cost., dal
momento che il legislatore, nell'ampia discrezionalità che deve
essergli riconosciuta riguardo alla conformazione degli istituti
processuali ed alla differenziazione nell'accesso all'esecuzione
forzata nei vari tipi di giudizi (v. ordinanza n. 357 del 2000), ben
può stabilire quali provvedimenti, oltre alla sentenze, siano
suscettibili di consentire l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale,
senza che le sue scelte, effettuate nei limiti del rispetto del
principio di ragionevolezza, diano luogo a violazioni di norme
costituzionali;
che, in particolare, i provvedimenti presidenziali
pronunciati ai sensi dell'art. 708 cod. proc. civ., ed i successivi
provvedimenti, modificativi dei primi, pronunciati dal giudice
istruttore, sono caratterizzati da un alto grado di instabilità e
non possono essere assimilati né alle sentenze né agli altri
provvedimenti espressamente previsti dalla legge;
che la questione di legittimità costituzionale risulta
perciò manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 708, terzo e quarto comma, del
codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
30 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:272 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte