Ordinanza n. 273/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/11/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 97/1979
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 commi primo
e secondo della legge 2 aprile 1979, n. 97 (Norme sullo stato giuridico
dei magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari ed
amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli
avvocati dello Stato) promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 6 aprile 1984 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Cossu Luigi ed altro e Amministrazione
del Tesoro ed altre iscritta al n. 1055 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34 bis
dell'anno 1985;
2) ordinanza emessa il 14 giugno 1984 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Anelli Carlo e s.p.a. Cantieri Navali
Riuniti ed altri iscritta al n. 1216 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis
dell'anno 1985;
3) ordinanza emessa il 6 luglio 1984 dal Tribunale di Roma nel
procedimento civile vertente tra Di Salvo Eduardo e Amministrazione del
Tesoro dello Stato iscritta al n. 1231 del registro ordinanze 1984 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 68 bis
dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Cossu Luigi ed altro e Anelli
Carlo;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto I) che con ordinanza emessa il 6 aprile 1984 nel giudizio
in cui Cossu Luigi Cons. di Stato e Pier Giorgio Ferri Avvocato dello
Stato avevano chiesto al Tribunale di Roma dichiararsi l'obbligo delle
convenute Amministrazioni della Difesa e del Tesoro e della s.p.a.
Cantieri Navali Riuniti di corrispondere loro il compenso dovuto per
aver ricoperto la qualità di membri del collegio arbitrale investito
della controversia tra la s.p.a. Cantieri Navali Riuniti e il Min.
Difesa senza operare la ritenuta dell'80% prevista dall'art. 15 commi
primo e secondo l. 2 aprile 1979 n. 97 all'uopo sollevando questione
d'incostituzionalità, in riferimento agli artt. 3, 36 e 53 Cost., di
detta norma (ordinanza notificata il 22 maggio e comunicata il 22
luglio; pubblicata nella G.U. n. 34 bis dell'8 febbraio 1985 e iscritta
al n. 1055 R.O. 1984), l'adito Tribunale ha dichiarato rilevante e non
manifestamente infondata la questione rinviandone l'esame a questa
Corte avanti la quale si è costituito giusta delega in margine
all'atto di deduzioni depositato il 26 febbraio 1985 l'avv. G. Sciacca
chiedendo nell'interesse del Cossu e del Ferri dichiararsi
l'incostituzionalità della impugnata disposizione, II) che con
ordinanza emessa il 14 giugno 1984 nel giudizio in cui il prof. Carlo
Anelli Presidente di Sezione del Consiglio di Stato aveva chiesto al
Tribunale di Roma voler dichiarare il diritto di esso attore a
percepire l'intero compenso per l'opera prestata in qualità di
presidente del collegio arbitrale investito della cognizione della
controversia tra la s.p.a. Cantieri Navali Riuniti e il Min. Difesa,
previa dichiarazione di non manifesta infondatezza della questione
d'incostituzionalità dell'art. 15 commi primo e secondo l. 2 aprile
1979 n. 97 nella parte in cui dispone il versamento a favore del Min.
Tesoro dell'80% del compenso spettante agli arbitri che rivestono la
qualifica di magistrati o avvocati di Stato in riferimento agli artt.
3, 36 e 53 Cost. (ordinanza notificata il 4 e comunicata il 19 ottobre
1984; pubblicata nella G.U. n. 68 bis del 20 marzo 1985 e iscritta al
n. 1216 R.O. 1984), l'adito Tribunale, nel contraddittorio della s.p.a.
Cantieri Riuniti Navali e dei Ministeri Difesa e Tesoro, ha dichiarato
rilevante e non manifestamente infondata la proposta questione
rinviandone l'esame a questa Corte, avanti la quale si è costituito,
giusta delega in margine all'atto depositato l'8 novembre 1984, l'avv.
Filippo Bracci chiedendo dichiararsi nell'interesse dell'Anelli
l'incostituzionalità della impugnata disposizione, III) che con
ordinanza emessa il 6 luglio 1984 nel giudizio in cui il magistrato
ordinario Eduardo Di Salvo, premesso che aveva esercitato funzioni di
componente del collegio arbitrale investito della cognizione della
controversia tra l'Istituto autonomo Case Popolari di Ragusa e Nello
Barbagallo e che quest'ultimo aveva, ai sensi dell'art. 15 commi primo
e secondo l. 2 aprile 1979 n. 97, provveduto a versare
all'Amministrazione del Tesoro l'80%, pari a L. 8.307.690, del compenso
in suo favore per l'opera prestata, aveva chiesto accertarsi l'obbligo
dell'Amministrazione di corrispondergli quanto percepito, all'uopo
sollevando questione d'incostituzionalità della disposizione in
riferimento agli artt. 3, 36, 24 e 53 Cost. (ordinanza notificata il 15
e comunicata il 23 ottobre 1984; pubblicata nella G.U. n. 68 bis del 20
marzo 1985 e iscritta al n. 1216 R.O. 1984), l'adito Tribunale ha
dichiarato rilevante e non manifestamente infondata la questione
rinviandone l'esame a questa Corte avanti la quale nessuna delle parti
del giudizio a quo si è costituita.
Considerato che con sent. 23 aprile 1985, n. 116 questa Corte ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della impugnata
disposizione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i tre incidenti, iscritti ai nn. 1055, 1216 e 1231 R.O.
1984,
dichiara manifestamente infondata la questione di illegittimità
costituzionale, sollevata dal Tribunale di Roma con ordinanze 6 aprile
1984, 14 giugno 1984 e 6 luglio 1984, dei commi primo e secondo
dell'art. 15 (Devoluzione all'erario dei compensi degli arbitrati)
della l. 2 aprile 1979 n. 97 (Norme sullo stato giuridico dei
magistrati e sul trattamento economico dei magistrati ordinari ed
amministrativi, dei magistrati della giustizia militare e degli
avvocati dello Stato) già dichiarati incostituzionali con sent. 23
aprile 1985, n. 116.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte