Ordinanza n. 273/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1990 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 21legge 191/1975
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo
comma, della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il
servizio di leva), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 giugno 1989 dal T.A.R. della Sicilia -
sezione staccata di Catania - sul ricorso proposto da Ottaviano
Giovanni contro il Distretto militare di Siracusa ed altro, iscritto
al n. 81 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
1990;
2) ordinanza emessa il 25 luglio 1989 dal T.A.R. della Sicilia -
sezione staccata di Catania - sul ricorso proposto da Patamia
Ildebrando contro il Distretto militare di Catania ed altri, iscritta
al n. 82 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
1990;
3) ordinanza emessa il 17 ottobre 1989 dal T.A.R. della Sicilia
sul ricorso proposto da Cammalleri Calogero Massimo contro il
Ministero della Difesa, iscritta al n. 83 del registro ordinanze 1990
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima
serie speciale, dell'anno 1990;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il T.A.R. della Sicilia, nel corso dei procedimenti
promossi da Ottaviano Giovanni, Patamia Ildebrando e Cammalleri
Calogero Massimo, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97, primo
comma, della Costituzione - dell'art. 21, secondo comma, della legge
31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di leva), nella
parte in cui non prevede che il termine per la chiamata alle armi ivi
disposto sia perentorio;
che ad avviso dei giudici remittenti la norma censurata (secondo
cui "cessato il titolo al ritardo, coloro che ne fruivano sono tenuti
a prestare il servizio militare con il primo scaglione o contingente
chiamato alle armi se dell'Esercito o dell'Aeronautica"),
configurando - secondo l'interpretazione fornita dal Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione siciliana - solamente un
obbligo per gli arruolati e non anche un termine perentorio per
l'Amministrazione, violerebbe gli artt. 23 e 52 della Costituzione
perché impone una prestazione personale senza l'indicazione dei
limiti temporali, in materia coperta da riserva di legge; l'art. 3
per disparità di trattamento degli arruolati ritardatari
dell'Esercito o dell'Aeronautica rispetto a quelli della Marina e in
genere agli arruolati che non usufruiscono del rinvio; l'art. 97 per
lesione del principio del buon andamento della pubblica
amministrazione;
Considerato che i giudizi, concernendo identica questione, vanno
riuniti e decisi congiuntamente;
che la norma censurata è già stata dichiarata, con sentenza n.
41 del 1990, costituzionalmente illegittima "nella parte in cui non
prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito del ritardo del
servizio militare sia disposta non oltre il termine di un anno dalla
data di cessazione del titolo al ritardo medesimo";
che, pertanto, la presente questione va dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 21, secondo comma,
della legge 31 maggio 1975, n. 191 (Nuove norme per il servizio di
leva) - sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 52 e 97 della
Costituzione, dal T.A.R. della Sicilia con le ordinanze in epigrafe
-, già dichiarato illegittimo con la sentenza n. 41 del 1990 "nella
parte in cui non prevede che la chiamata alle armi di chi ha fruito
del ritardo del servizio militare sia disposta non oltre il termine
di un anno dalla data di cessazione del titolo al ritardo medesimo".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte