Ordinanza n. 273/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 04/06/1993 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 18legge 382/1992
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma
quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica),
promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1992 dal pretore di
Perugia - sezione distaccata di Assisi - nel procedimento civile
vertente tra Finumbra Farm Soc. Coop. a r.l. e U.s.l. n. 4 Valle
Umbra Nord ed altra, iscritta al n. 70 del registro ordinanze 1993 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 9, prima
serie speciale, dell'anno 1993;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 maggio 1993 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il pretore di Perugia, con ordinanza 3 novembre 1992,
ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 41 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 18,
comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382
(Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di
contabilità pubblica), a norma del quale "le somme dovute a
qualsiasi titolo dalle unità sanitarie locali e dagli istituti di
ricovero e cura a carattere scientifico non sono sottoposte ad
esecuzione forzata nei limiti degli importi corrispondenti agli
stipendi e alle competenze comunque spettanti al personale dipendente
o convenzionato, nonché nella misura dei fondi a destinazione
vincolata essenziali ai fini dell'erogazione dei servizi sanitari";
Considerato che il decreto-legge n. 382 del 1992 non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni previsto
dall'art. 77, comma terzo della Costituzione, come risulta dal
comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n.
273 del 19 novembre 1992;
che, pertanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr.
da ultimo l'ordinanza n. 433 del 1992), la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 18, comma quinto, del decreto-legge 18 settembre 1992, n. 382 (Disposizioni urgenti in materia di
finanza derivata e di contabilità pubblica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, 4, 24 e 41 della Costituzione, dal pretore
di Perugia - sezione distaccata di Assisi - con l'ordinanza indicata
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 4 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte