Ordinanza n. 274/1985
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 08/11/1985 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 46d.P.R. 597/1973
- art. 42d.P.R. 601/1973
- art. 48d.P.R. 597/1973
usata come parametro
citata
- art. 46legge 324/1959
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 42 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e
artt. 46 e 48 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 (Istituzione e
disciplina dell'imposta sul reddito delle persone fisiche) promossi con
ordinanze emesse dalle Commissioni Tributarie di primo grado di Roma il
19 marzo 1984, di Termini Imerese il 24 febbraio 1984, di Genova l'8
giugno 1984 (n. 3 ordinanze), di La Spezia il 23 novembre 1983 e dalla
Commissione Tributaria di secondo grado di Forlì il 14 dicembre 1983,
iscritte ai nn. 1113, 1124 a 1127, 1201 e 1244 del registro ordinanze
1984 e pubblicate nella G.U. nn. 53 bis, 56 bis, 32 bis, 62 bis e 71
bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli.
Ritenuto I) che Ia) con ordinanza emessa il 23 novembre 1983
(pervenuta alla Corte il 27 ottobre 1984; comunicata il 2 maggio e
notificata il 1 ottobre successivi; pubblicata nella G.U. n. 62 bis del
13 marzo 1985 e iscritta al n. 1201 R.O. 1984) su ricorso di Del Rio
Franco e altri è stata dalla Commissione tributaria di primo grado di
La Spezia giudicata rilevante e non manifestamente infondata, in
riferimento all'art. 36 Cost., la questione di costituzionalità degli
artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, e 42 d.P.R.
29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui consentono che
l'indennità integrativa speciale, istituita dalla legge 27 maggio
1959, n. 324, concorre a formare il reddito complessivo al fine della
applicazione delle aliquote progressive (incidente nel quale è in
questa sede intervenuta con atto depositato il 2 aprile 1985
l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo dichiararsi infondata la questione), Ib) con
ordinanza emessa il 19 marzo 1984 (comunicata il 5 giugno e notificata
il 16 luglio 1984 successivi; pubblicata nella G.U. n. 53 bis del 2
marzo 1985 e iscritta al n. 1113 R.O. 1984) è stata giudicata, ma in
riferimento all'art. 53 Cost., non manifestamente infondata la stessa
questione di costituzionalità dalla Commissione tributaria di primo
grado di Roma su ricorso di Perrone Cieri Virginia (incidente nel quale
è in questa sede intervenuta con atto depositato il 19 marzo 1985
l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo dichiararsi infondata la questione), II) che con
ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 (pervenuta alla Corte il 13
novembre 1984; comunicata il 17 maggio e notificata il 25 ottobre
successivi; pubblicata nella G.U. n. 71 bis del 23 marzo 1985 e
iscritta al n. 1244 R.O. 1984) dalla Commissione tributaria di secondo
grado di Forlì su appello dell'Ufficio II.DD. di Rimini contro
Colangelo Giovanni e altri è stata giudicata rilevante e, in
riferimento agli artt. 23 e 53 Cost., non manifestamente infondata la
questione di costituzionalità degli artt. 48 d.P.R. 29 settembre 1973,
n. 597, e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, in quanto dette norme
ordinarie, considerando reddito imponibile ai fini IRPEF l'indennità
integrativa speciale di cui alla l. 27 maggio 1959, n. 324 (che ha
natura risarcitoria), consentono che il semplice variare di detta
integrazione venga irrazionalmente considerato (in conseguenza della
mera svalutazione monetaria e non per una diversa e responsabile scelta
del Parlamento) aumento fittizio di capacità contributiva, così
provocando, stante la progressività degli scaglioni, una più intensa
pressione tributaria e imponendo al contribuente (con reddito
normalmente superiore, ma in concreto uguale se non inferiore a quello
percepito nel precedente periodo di imposta una prestazione
patrimoniale più gravosa nel "quantum") di quella voluta dal
legislatore, con la curva delle aliquote reali originariamente
disegnata (incidente nel quale è in questa sede intervenuta con atto
depositato l'11 aprile 1985 l'Avvocatura generale dello Stato per il
Presidente del Consiglio dei ministri chiedendo dichiararsi infondata
la questione), III) che con ordinanza emessa il 24 febbraio 1984
(pervenuta alla Corte il 4 ottobre 1984; comunicata il 27 aprile e
notificata il 16 maggio 1984; pubblicata nella G.U. n. 56 bis del 6
marzo 1985 e iscritta al n. 1124 R.O. 1984) su ricorso di Imboccari
Mario contro l'Ufficio Distrettuale II.DD. di Lercara Friddi è stata
giudicata dalla Commissione tributaria di primo grado di Termini
Imerese, in riferimento agli artt. 36 e 53 Cost., non manifestamente
infondata la questione di costituzionalità degli artt. 46 comma primo
e 48 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n.
601, nella parte in cui consentono che l'indennità integrativa
speciale istituita dalla l. 27 maggio 1959, n. 324 concorra a formare
il reddito complessivo netto ai fini dell'IRPEF (incidente nel quale è
in questa sede intervenuta con atto depositato il 25 maggio 1985
l'Avvocatura generale dello Stato per il Presidente del Consiglio dei
ministri chiedendo dichiararsi infondata la questione), IV) che con tre
ordinanze, aventi motivazione e dispositivo identici, emesse l'8 giugno
1984 (comunicate il 20 giugno e notificate il 10 settembre 1984;
pubblicate nella G.U. n. 32 bis del 6 febbraio 1985 e iscritte ai nn.
1125 a 1127 R.O. 1984) dalla Commissione tributaria di primo grado di
Genova su separati ricorsi proposti da Mangano Vincenzo, da Aloia
Antonio e da Arcuri Saverio contro l'Ufficio Distrettuale II.DD. di
Genova è stata giudicata non manifestamente infondata, per contrasto
con l'art. 53 Cost., la questione di costituzionalità dell'art. 42
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 nella parte in cui, abrogando le
agevolazioni fiscali del previgente sistema tributario, non prevede la
esenzione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche della
indennità integrativa speciale istituita con la l. 27 maggio 1959, n.
324.
Considerato I) che i sette incidenti vanno riuniti per identità e,
comunque, per continenza, II) che la questione d'incostituzionalità
degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 597/1973 e 42 d.P.R. 601/1973
sollevata dalla Commissione di primo grado di La Spezia in riferimento
all'art. 36 (supra Ia)) e dalla Commissione tributaria di primo grado
di Roma (supra Ib)) in riferimento all'art. 53 Cost. è stata giudicata
infondata da questa Corte con sent. 277/1984, la cui motivazione non
rende necessario riesame, né l'art. 23 la cui violazione denunciata
dalla Commissione tributaria di secondo grado di Forlì (supra II)) si
appalesa idoneo parametro di incostituzionalità perché la riserva di
legge è rispettata per essere l'assoggettamento dell'indennità
integrativa speciale prevista quale oggetto di imposizione dalle
disposizioni che impingono sul salario, del quale è debitore il datore
di lavoro in non diversa guisa di quel che accade per la indennità.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 1113, 1124 a 1127, 1201, 1244
R.O. 1984
dichiara manifestamente infondata la questione d'illegittimità
costituzionale degli artt. 46 comma primo e 48 d.P.R. 29 settembre
1973, n. 597, e 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, sollevata con le
ordinanze in epigrafe in riferimento agli artt. 23, 36 e 53 Cost. nella
parte in cui consentono che la indennità integrativa speciale
istituita con la l. 27 maggio 1959, n. 324 concorra a formare il
reddito complessivo netto ai fini dell'IRPEF.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte