Ordinanza n. 274/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/06/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, commi
primo e secondo, 424 e 425 del codice di procedura penale, promosso
con ordinanza emessa il 20 novembre 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ancona, nel procedimento penale a
carico di Montironi Mario ed altro, iscritta al n. 104 del registro
ordinanza 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 10, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Giudice per
le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona, nel corso di
un'udienza preliminare in cui la difesa - che già aveva eccepito, in
ragione della minore età dell'imputato, l'incompetenza per materia -
aveva dedotto trattarsi di difetto di giurisdizione, ha sollevato,
d'ufficio, questioni di legittimità costituzionale:
a) dell'art. 20, primo e secondo comma, cod. proc. pen.,
assumendo che contrasti con gli artt. 101 e 102 Cost. in quanto,
prevedendo genericamente che, in caso di declaratoria di difetto di
giurisdizione, gli atti siano trasmessi "all'Autorità competente",
non esclude espressamente dal difetto di giurisdizione la
trasmissione degli atti a giudice specializzato (nella specie,
tribunale dei minorenni) e non speciale;
b) degli artt. 424 e 425 cod. proc. pen., che ritiene
contrastino con gli artt. 2, 3 e 97 Cost. in quanto, per "difetto di
coordinamento" con l'art. 22, terzo comma, non prevedono tra i
provvedimenti terminativi dell'udienza preliminare la sentenza
dichiarativa d'incompetenza, sicché tale pronuncia, in base al
citato art. 22, non sarebbe consentita nell'udienza preliminare ma
solo nelle more tra la richiesta di rinvio a giudizio e detta
udienza;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che le questioni siano dichiarate inammissibili, dato che
si limitano a prospettare meri dubbi interpretativi;
Considerato che spetta al giudice rimettente decidere se nel caso
sottoposto al suo esame ricorra un difetto di giurisdizione, ovvero
di competenza, e che le questioni inerenti alla portata dell'art. 20,
ovvero al coordinamento tra l'art. 22, terzo comma e gli artt. 424 e
425 del codice di rito - ammesso che siano anche solo astrattamente
prospettabili in suddetti termini - si risolvono in meri dubbi
interpretativi, la cui soluzione compete parimenti allo stesso
giudice a quo;
che pertanto le questioni vanno dichiarate manifestamente
inammissibili.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 20, 424 e 425 del codice di
procedura penale, in riferimento, il primo, agli artt. 101 e 102, e
gli altri due agli artt. 2, 3 e 97 della Costituzione, sollevate dal
Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ancona con
ordinanza del 20 novembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale,
Palazzo della Consulta il 23 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte