Art. 20 c.p.p.
Difetto di giurisdizione
Il difetto di giurisdizione e' rilevato, anche di ufficio, in ogni stato e grado del procedimento. Se il difetto di giurisdizione e' rilevato nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 22 commi 1 e 2. Dopo la chiusura delle indagini preliminari e in ogni stato e grado del processo il giudice pronuncia sentenza e ordina, se del caso, la trasmissione degli atti all'autorita' competente.
Testo vigente dal 24 ottobre 1988, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva