Ordinanza n. 274/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 12/06/1992 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 44legge 313/1968
- art. 59legge 313/1968
- art. 40Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
- art. 51Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra.
usata come parametro
citata
- art. 40legge 313/1968
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 44, terzo
comma, e 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313
(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), 40, terzo
comma, e 51, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica
23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di
pensioni di guerra), promosso con ordinanza emessa il 25 settembre
1991 dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione
siciliana, sul ricorso proposto da Carmela Scarpinati, vedova
Messina, iscritta al n. 97 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie
speciale, dell'anno 1992;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che con ordinanza emessa il 25 settembre 1991 la Corte
dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul
ricorso proposto da Carmela Scarpinati ved. Messina (Reg. Ord. n.
97/1992), ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, degli artt. 44, terzo
comma, e 59, primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313
(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra), nonché
degli artt. 40, terzo comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23
dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni
di guerra), nella parte in cui subordinano il diritto alla pensione
di riversibilità alla condizione che il matrimonio sia durato almeno
un anno;
Considerato che l'ordinanza non è adeguatamente motivata sotto il
profilo della rilevanza non risultando se il caso concerna una
pretesa di pensione di riversibilità ex art. 44, terzo comma (norma
peraltro di cui è già stata dichiarata l'illegittimità
costituzionale con sentenza n. 450 del 1991), ovvero ex art. 59,
primo comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313, nonché ex art. 40,
terzo comma (norma anch'essa investita d'illegittimità
costituzionale), e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n.
915;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale degli artt. 44, terzo comma, e 59, primo
comma, della legge 18 marzo 1968, n. 313 (Riordinamento della
legislazione pensionistica di guerra) nonché degli artt. 40, terzo
comma, e 51, primo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo
unico delle norme in materia di pensioni di guerra), sollevata, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, dalla Corte dei conti -
Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte