Art. 40
[1]Diritto a pensione della vedova e data del matrimonio
[2]La vedova ha diritto alla pensione di guerra purche' il matrimonio sia avvenuto anteriormente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile. A tale effetto, l'infermita', non dipendente da causa violenta esterna, si presume contratta, per I civili, nel giorno dell'evento di guerra e, per i militari, nel giorno della prima constatazione e, in ogni caso, non oltre il giorno dell'effettiva cessazione dal servizio di guerra. Quando il matrimonio sia posteriore, ma la richiesta delle pubblicazioni, in seguito alle quali esso venne celebrato, sia anteriore alla ferita o malattia, la vedova ha ugualmente diritto alla pensione. La vedova ha altresi' diritto alla pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile, sia durato non meno di un anno ovvero sia nata prole ancorche' postuma.9
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
9La Corte Costituzionale con sentenza 4-13 dicembre 1991, n.450 (in G.U. 1a s.s. 18/12/1991, n.50) ha dichiarato:" l'illegittimita' costituzionale dell'art. 40, terzo comma, del d.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra) nella parte in cui non consente al coniuge superstite di fruire della pensione di guerra quando il matrimonio, avvenuto successivamente alla data in cui sono state contratte le ferite o malattie dalle quali e' derivata la morte del militare o del civile, sia durato, senza che sia nata prole ancorche' postuma, meno di un anno."
Testo vigente dal 19 dicembre 1991, tuttora in vigore · versione 12 su Normattiva