Ordinanza n. 274/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/07/1996 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 463/1983
usata come parametro
citata
- art. 37legge 389/1989
- art. 37legge 689/1981
- art. 1r.d. 267/1942
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionali degli artt. 2, comma 1-bis
del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini), convertito nella legge 11 novembre 1983,
n. 638, come modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338
(Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di
fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), e art. 37, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promossi con due ordinanze emesse il 24 aprile 1995 e il 26
luglio 1995 dal Pretore di Milano nei procedimenti penali riuniti a
carico di Chilla' Maria e nel procedimento penale a carico di
Giavarini Giacomo Carlo ed altro, iscritte ai nn. 775 del registro
ordinanze 1995 e 21 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, nn. 47, prima serie speciale,
dell'anno 1995 e 6, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 29 maggio 1996 il giudice
relatore Valerio Onida;
Ritenuto che, con due ordinanze emesse rispettivamente il 24 aprile
1995 (r.o. n. 775 del 1995) e il 26 luglio 1995 (r.o. n. 21 del
1996), il Pretore di Milano ha sollevato d'ufficio questione di
legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 27, terzo
comma, e 41 della Costituzione, dell'art. 2, comma 1-bis, del d.-l.
12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia previdenziale e
sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni
per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni
termini), convertito dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come
modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338 (Disposizioni urgenti in
materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri
sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento
dei patronati), convertito dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389,
nonché - nella sola ordinanza n. 775 del 1995 - dell'art. 37, primo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), nella parte in cui non escludono dalla propria area di
applicazione imprenditori o amministratori le cui imprese o società
versino in una situazione economica tale da rendere necessaria, a
mente degli artt. 1 e seguenti del r.d. 16 marzo 1942, n. 267,
l'apertura della procedura fallimentare;
che il remittente osserva che quando un'impresa versi in
condizioni di insolvenza tali da legittimare l'apertura della
procedura fallimentare, l'obbligo di bloccare l'attività
imprenditoriale e di rispettare la par condicio creditorum -
assistito dalle sanzioni penali previste per chi abbia aggravato il
proprio dissesto o abbia, anche prima dell'apertura della procedura
fallimentare, eseguito pagamenti allo scopo di favorire taluno dei
creditori, a danno degli altri - dovrebbe prevalere anche
sull'obbligo di versare all'istituto previdenziale le ritenute
operate sulle retribuzioni dei dipendenti, e dunque far venir meno
l'illiceità dell'omissione del versamento, sanzionata penalmente
dall'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge n. 463 del 1983;
che lo stesso remittente rileva come, peraltro, questa
interpretazione sia disattesa dalla giurisprudenza assolutamente
prevalente, secondo la quale l'obbligo di versamento sussiste in capo
all'imprenditore quale che sia la situazione economica dell'impresa,
prima della formale dichiarazione di fallimento;
che, sempre a parere del remittente, quest'ultima interpretazione
del sistema normativo metterebbe in luce un contrasto di esso con gli
artt. 27, terzo comma, e 41 della Costituzione: col primo, in quanto
l'imprenditore in stato di dissesto verrebbe irragionevolmente
gravato di responsabilità penale, contemporaneamente e
inevitabilmente, sulla base di due presupposti tra loro
contraddittori, e cioè per non aver versato le ritenute e per aver
aggravato il proprio dissesto ritardando l'apertura del fallimento e
aver continuato l'attività di impresa estinguendo il debito verso
l'istituto previdenziale, realizzandosi così una ingiustificata,
sproporzionata e pertanto irragionevole reazione da parte
dell'ordinamento giuridico penale; con l'art. 41, in quanto
l'attività dell'impresa non verrebbe posta in essere nel rispetto
dei suoi fini sociali, dal momento che con i versamenti in questione
verrebbe lesa la par condicio creditorum che sarebbe il principale
strumento per la difesa dei predetti fini;
che è intervenuto nei giudizi il Presidente del Consiglio dei
Ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata (nel
giudizio promosso con l'ordinanza n. 775 del 1995) o "inammissibile e
non fondata" (nel giudizio promosso con l'ordinanza n. 21 del 1996):
osservando che l'obbligo di rispettare la par condicio creditorum
prima della dichiarazione di fallimento non è sanzionato se non nei
casi e nei modi previsti dalla normativa fallimentare, per la cui
applicazione è richiesta oltre tutto la sussistenza del dolo, e che
non vi sarebbe contrasto tra l'obbligo di adempiere puntualmente le
obbligazioni anche in presenza di uno stato di dissesto e l'obbligo
di non aggravare il dissesto ritardando la richiesta di fallimento o
in altro modo, sia perché difficilmente il doveroso versamento dei
contributi potrebbe integrare la condotta punita dalle norme sulla
bancarotta, sia perché nulla escluderebbe, in teoria, che le due
condotte penalmente sanzionate coesistano e debbano essere entrambe
punite.
Considerato preliminarmente che i due giudizi, relativi allo stesso
oggetto, possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che la questione prospettata dal remittente - e che manifesta
peraltro essenzialmente un dissenso interpretativo rispetto alla
giurisprudenza prevalente, in ordine alla ricostruzione del quadro
normativo - è posta in termini logicamente contraddittori, non
essendo possibile, per definizione, postulare che l'ordinamento
consideri contemporaneamente illecito un comportamento e il suo
contrario, e cioè l'omissione dei versamenti contributivi in
questione e la loro effettuazione;
che il primo parametro costituzionale indicato - l'art. 27, terzo
comma, della Costituzione, relativo al divieto di pene contrarie al
senso di umanità e al fine rieducativo cui debbono tendere le pene -
appare invocato fuor di proposito, riguardando la questione una
supposta irragionevolezza del trattamento sanzionatorio e non già il
contenuto e le modalità di esecuzione delle pene;
che in ogni caso la denunciata irragionevolezza di un obbligo di
versamento, penalmente sanzionato, perdurante anche nello stato di
dissesto dell'impresa, evidentemente non sussiste: detto obbligo
concerne, infatti, somme trattenute sulle retribuzioni dei dipendenti
e che il datore di lavoro versa all'INPS sostituendosi ad essi, onde
consegue ed accede al pagamento delle retribuzioni, sostanziandosi
nel dovere di non trattenere per sé somme di pertinenza dei
dipendenti e dell'istituto previdenziale;
che nemmeno può dirsi violato l'art. 41 della Costituzione,
posto che l'equilibrio fra i diversi interessi in gioco - quello di
assicurare l'adempimento degli obblighi previdenziali del datore di
lavoro, cui corrisponde l'interesse dei lavoratori alla copertura
previdenziale, e quello dei creditori dell'imprenditore in stato di
dissesto -, quale viene determinato dall'operare delle norme in
questione, non contrasta affatto con le finalità di ordine sociale
che limitano la libertà dell'iniziativa economica, ma anzi appare
conforme ad esse;
che pertanto la questione proposta è sotto ogni profilo
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1-bis,
del d.-l. 12 settembre 1983, n. 463 (Misure urgenti in materia
previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica,
disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e
proroga di taluni termini), convertito dalla legge 11 novembre 1983,
n. 638, come modificato dal d.-l. 9 ottobre 1989, n. 338
(Disposizioni urgenti in materia di evasione contributiva, di
fiscalizzazione degli oneri sociali, di sgravi contributivi nel
Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati), convertito dalla legge
7 dicembre 1989, n. 389, e dell'art. 37, primo comma, della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevate, in
riferimento agli artt. 27, terzo comma, e 41 della Costituzione, dal
Pretore di Milano con le due ordinanze in epigrafe indicate.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Cheli
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte