Ordinanza n. 274/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 56d.lgs. 51/1998
- art. 236d.lgs. 51/1998
- art. 56Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 57, terzo
(recte: quarto) comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo
unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con tre
ordinanze emesse il 22 aprile 1998 dal pretore di Mondovì,
rispettivamente iscritte ai nn. 459, 460 e 529 del registro ordinanze
1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 26 e
29, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che con tre ordinanze di identico contenuto, emesse il 22
aprile 1998, il pretore di Mondovì, nel corso di inchieste su
altrettanti infortuni sul lavoro, ha sollevato, in riferimento agli
articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'articolo 57, terzo (recte: quarto) comma, del
d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali), "nella parte in cui non prevede l'assistenza
di un difensore e la facoltà di non rispondere all'interrogatorio
per la persona informata sull'infortunio sul lavoro, che ha già
assunto o potrebbe assumere la qualità di indagato in relazione
all'evento";
che, ad avviso del remittente, la mancata previsione, da parte
dell'art. 57, quarto comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, della
assistenza di un difensore anche nella inchiesta per infortunio sul
lavoro e della possibilità che la persona informata sull'infortunio,
che abbia già assunto o potrebbe assumere la qualità di indagato,
si avvalga della facoltà di non rispondere, porrebbe questa
disposizione in contrasto con gli indicati parametri costituzionali,
essendo evidente la violazione dei diritti della difesa;
che è intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio
dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
infondata, sulla base del rilievo che la garanzia costituzionale del
diritto di difesa opera solo nell'ambito dei procedimenti
giurisdizionali, mentre le inchieste per gli infortuni sul lavoro,
affidate al pretore dagli artt. 56 e ss. del d.P.R. n. 1124 del 1965,
avrebbero natura amministrativa, come risulterebbe confermato
dall'articolo 236 del decreto legislativo 18 febbraio 1998, n. 51
(Norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado),
che ha trasferito le funzioni pretorili di inchiesta alla direzione
provinciale del lavoro, settore ispezione del lavoro.
Considerato che le ordinanze di remissione sollevano la medesima
questione e che pertanto i relativi giudizi vanno riuniti per essere
decisi congiuntamente;
che, anche a voler prescindere dalla natura delle funzioni a cui
è chiamato il pretore nelle inchieste per infortunio sul lavoro e
quindi dalla valutazione se sussista, nella specie, il requisito
della legittimazione del remittente a sollevare questione di
legittimità costituzionale, difetta comunque, nelle tre ordinanze di
remissione, una qualsiasi indicazione circa l'oggetto delle
inchieste;
che in effetti non è possibile in alcun modo apprezzare la
rilevanza della sollevata questione, posto che sui fatti che hanno
dato luogo alle inchieste non vi è nelle ordinanze neppure un cenno,
né da esse è dato comprendere se dall'infortunio siano derivati il
decesso del prestatore d'opera ovvero lesioni guaribili in più di
trenta giorni, come richiesto dall'articolo 56 del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124;
che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale deve
essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'articolo 57, quarto
comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali), sollevata, in riferimento
agli articoli 2, 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di Mondovì
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte