Art. 57

L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta e' comunicata, a cura ((della direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro)), con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o ai suoi superstiti e all'Istituto assicuratore. L'inchiesta e' fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti ((dalla direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro)). Qualora non siano presenti, ne' rappresentati, gli aventi diritto alle prestazioni, ((la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro)) fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che designa fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali e' avvenuto l'infortunio e, preferibilmente, fra gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato. ((la direzione provinciale del lavoro - settore ispezione del lavoro)) ha inoltre facolta' di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.

Testo vigente dal 21 marzo 1998, tuttora in vigore · versione 61 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1965-06-30;1124~art57 · fonte su Normattiva