Corte costituzionale

Ordinanza n. 274/2000

Altra decisione · depositata il 12/07/2000 · relatore Franco Bile

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 4legge 6/1993

citata

  • art. 18legge 724/1994
  • art. 2legge 538/1996
  • art. 1legge 662/1996
  • art. 81legge 448/1998
  • art. 4legge 79/1997

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi

1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni

urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia

previdenziale), convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63 (Conversione

urgente, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,

recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti

contributivi in materia previdenziale), e dell'articolo 18, commi 1,

2, 3 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di

razionalizzazione della finanza pubblica); dell'articolo 2 del

decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538 (Disposizioni urgenti in

materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di

regolarizzazione di posizioni previdenziali), promossi con ordinanze

emesse il 26 novembre 1998 dal tribunale di Brescia nel procedimento

civile INPS contro Scuola Edile Bresciana, iscritta al n. 7 del

registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1999, e il 23

ottobre 1998 dal pretore di Treviso nei procedimenti civili riuniti

SOGEDIN S.p.A. contro INPS ed altro, iscritta al n. 55 del registro

ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1999.

Visti gli atti di costituzione della Scuola Edile Bresciana,

della SOGEDIN S.p.A. e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del

Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore

Franco Bile;

Uditi gli avvocati Mattia Persiani per la Scuola Edile Bresciana

e la SOGEDIN S.p.A., Fabio Fonzo e Antonino Sgroi per l'INPS e

l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo, per il Presidente del

Consiglio dei Ministri;

Ritenuto che con l'ordinanza n. 7 del 1999 il tribunale di

Brescia - nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza con

cui il pretore di Brescia aveva rigettato la domanda proposta dalla

Scuola Edile Bresciana contro l'INPS, per ottenere l'accertamento

dell'inesistenza del debito contributivo vantato dall'Istituto e la

sua condanna alla restituzione della somma nel frattempo corrisposta

a titolo di condono previdenziale - ha sollevato questione di

costituzionalità delle disposizioni alla stregua delle quali era

stato eseguito il condono, cioè dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del

decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti per il

recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale),

convertito in legge 17 marzo 1993 n. 63 (Conversione urgente, con

modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante

disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in

materia previdenziale), nonché dell'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4,

della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione

della finanza pubblica), per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 38 e

53 della Costituzione;

che nel giudizio a quo l'INPS aveva eccepito che la clausola

di riserva apposta alla richiesta di condono doveva reputarsi priva

di effetti;

che il rimettente, preso atto che - in conformità ad un

recente orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione -

la suddetta eccezione dovrebbe reputarsi fondata e che al condono

dovrebbe attribuirsi valore preclusivo dell'azione di ripetizione

dell'indebito, ha ritenuto che la norma in questione, così

interpretata, non sia conforme ai suddetti parametri costituzionali;

che in particolare l'art. 3 della Costituzione sarebbe

violato in quanto quell'interpretazione equiparerebbe il trattamento

del condono previdenziale e di quello tributario, nonostante la

diversità di effetti fra i due tipi;

che gli artt. 3 e 24 della Costituzione sarebbero violati per

la lesione del diritto d'azione e per la disparità di trattamento

fra le parti del rapporto, potendo l'ente previdenziale pretendere in

giudizio, pur dopo il condono, un credito maggiore di quello

soddisfatto con il condono;

che ancora il combinato disposto degli artt. 3 e 24 della

Costituzione sarebbe leso per la discriminazione fra chi agisca in

ripetizione di indebito dopo aver pagato nei modi ordinari e chi

agisca invece dopo avere pagato con il condono;

che l'art. 38 della Costituzione sarebbe violato in quanto

l'irripetibilità di somme versate - in esecuzione di condono - per

contribuzioni effettivamente non dovute determinerebbe un'indebita

erogazione di prestazioni previdenziali;

che l'art. 23 della Costituzione sarebbe violato perché la

situazione ora descritta si risolverebbe nell'imposizione di una

prestazione non prevista dalla legge;

che con l'ordinanza n. 55 del 1999 il pretore di Treviso - in

una controversia di opposizione a decreto ingiuntivo per omissioni

contributive, nella quale l'INPS, al fine di ottenere sentenza

dichiarativa della cessazione della materia del contendere, invocava

l'avvenuta esecuzione di un condono previdenziale rateale da parte

dell'opponente s.p.a. Sogedin - ha sollevato questione di

costituzionalità della disposizione in applicazione della quale era

avvenuto il condono, cioè dell'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre

1996, n. 538 (Disposizioni urgenti in materia di sanzioni per

violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di

posizioni previdenziali) - decaduto per mancata conversione, ma

riguardo al quale gli atti compiuti e gli effetti prodottisi sotto la

sua vigenza sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 233, della

legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della

finanza pubblica) - per contrasto con gli artt. 23, 24, 38 e 97

Cost., nel presupposto che la norma impugnata - in base al suddetto

orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione circa

l'esclusione della validità della clausola di riserva - comportasse

la conseguenza invocata dall'INPS;

che il rimettente ravvisa violazione del diritto di difesa

nella circostanza che l'ente previdenziale, pur avendo il dovere di

verificare l'effettiva debenza dei contributi, si trova pur sempre in

posizione di contenzioso con il contribuente che esegue il condono;

mentre il secondo comma dell'art. 38 della Costituzione sarebbe leso,

in quanto la combinazione fra l'impossibilità per il soggetto che

provvede al condono di esercitare successivamente un'azione di

ripetizione di indebito e la possibilità che l'ente accetti il

condono anche per contributi previdenziali non dovuti si risolverebbe

nella attribuzione all'ente previdenziale del potere di accreditare e

addebitare contributi previdenziali non dovuti in contrasto con la

indisponibilità degli stessi;

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei Ministri, sollecitando la restituzione degli atti ai

giudici a quibus per la sopravvenienza dell'art. 81, comma 9, della

legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la

stabilizzazione e lo sviluppo), ed eccependo in subordine

l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione;

che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 7 del 1999 si sono

costituite entrambe le parti private;

che la Scuola Edile Bresciana ha chiesto che gli atti siano

restituiti al giudice rimettente, essendo sopravvenuta una nuova

norma applicabile al giudizio a quo mentre in via preliminare -

rilevato che tale norma ammette la validità delle clausole di

riserva e la ripetibilità delle somme pagate indebitamente, ma

dispone che su di esse non sono dovuti interessi - ne ha sostenuto

l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di

eguaglianza ex art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la

corresponsione di interessi per una determinata categoria di

creditori degli enti previdenziali, sollecitando questa Corte a

sollevare d'ufficio la questione;

che nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza la

Scuola Edile Bresciana ha sollecitato in alternativa il trasferimento

della questione sull'art. 81, comma 9, della legge n. 448 del 1998,

richiamandosi alla sentenza n. 84 del 1996 di questa Corte;

che, invece, l'INPS nella sua memoria ha chiesto che gli atti

siano restituiti al giudice a quo;

che la Sogedin s.p.a., parte del giudizio di cui

all'ordinanza n. 55 del 1999, ha sollecitato anch'essa la

restituzione degli atti per jus superveniens ma in via preliminare,

assumendo che la nuova norma sarebbe incostituzionale in quanto

esclude gli interessi sull'indebito verificatosi per effetto del

condono per contribuzione non dovuta, ha chiesto che questa Corte

trasferisca su di essa la questione, sostenendo che la norma

denunciata dal rimettente (che escludeva la ripetizione dell'indebito

pur in presenza della clausola di riserva) sarebbe in realtà venuta

meno solo in parte, residuando l'effetto dell'esclusione degli

interessi;

che, per il caso che non si reputasse possibile il

trasferimento, la stessa Sogedin ha sollecitato questa Corte a

sollevare d'ufficio la questione onde poterla esaminare in altro ed

apposito giudizio per violazione, da parte dell'art. 81, comma 9, del

principio di eguaglianza, in quanto esclude totalmente l'applicazione

degli interessi nei confronti di una determinata categoria di

creditori;

che si è pure costituito l'INPS insistendo per la

restituzione degli atti ed in subordine per la declaratoria di

inammissibilità o infondatezza della questione;

che con memoria depositata nell'imminenza della pubblica

udienza l'INPS ha contestato sia i presupposti per l'autorimessione

sia la fondatezza del dubbio di costituzionalità sul nono comma

dell'art. 81 citato.

Considerato che le questioni poste dalle ordinanze in epigrafe

pur concernendo normative fra loro diverse, sono palesemente

connesse, onde i relativi giudizi possono essere riuniti;

che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze, è

entrato in vigore l'art. 81, comma 9, della legge n. 448 del 1998,

secondo cui le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli

esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito,

apposte alle domande di condono previdenziale presentate ai sensi

dell'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti

per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito nella legge

28 maggio 1997, n. 140 (Conversione in legge, con modificazioni, del

decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il

riequilibrio della finanza pubblica), e dei precedenti provvedimenti

di legge sempre in materia di condono previdenziale sono valide e non

precludono la possibilità di accertamento negativo in fase

contenziosa della sussistenza del relativo debito ed ha altresì

stabilito che "per tali fattispecie sulle eventuali somme da

rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del

contenzioso, non sono comunque dovuti interessi";

che in forza della suddetta disposizione - la quale,

riferendosi ai "precedenti provvedimenti" vale a comprendere anche

ipotesi di condono effettuato ai sensi delle disposizioni denunciate

dai rimettenti - il quadro normativo potenzialmente idoneo a

disciplinare il giudizio a quo è obbiettivamente mutato;

che, in assenza di specifiche norme di diritto transitorio,

si pone il problema dell'immediata applicabilità dell'indicata

innovazione legislativa nei giudizi in corso;

che compete ai giudici rimettenti valutare se detta

applicabilità sussista (e quali siano, in caso positivo, le sue

conseguenze sui giudizi a quibus), oppure se tali giudizi continuino

ad essere disciplinati dalla normativa precedente, come interpretata

dal giudice di legittimità nella pronuncia che gli stessi rimettenti

hanno citato;

che, inoltre, compete ai giudici rimettenti, una volta

risolto positivamente il problema dell'applicabilità della norma ai

giudizi pendenti, chiarire quale sia il significato dell'espressione

clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del

contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle

domande di condono previdenziale;

che conseguentemente - essendo il suddetto jus superveniens

atto ad incidere sulla valutazione di rilevanza della questione, che

compete ai giudici rimettenti - si impone, secondo consolidata

giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti ai

medesimi, perché riesaminino la persistenza della rilevanza alla

luce della norma sopravvenuta;

che la preliminare necessità di tale riesame preclude

l'esame delle richieste delle parti private per l'autorimessione

della questione di costituzionalità sulla norma sopravvenuta, nella

parte in cui esclude che siano dovuti interessi, ovvero per il

trasferimento su di essa della questione di costituzionalità,

indipendentemente da ogni valutazione sulla sussistenza dei

presupposti per l'una o per l'altro e sulla correttezza dell'assunta

presenza nella disposizione in esame di due norme diverse, l'una

negante la ripetibilità del capitale e l'altra quella degli

interessi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi;

Ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Fruscella

Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Fruscella

ECLI:IT:COST:2000:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte