Ordinanza n. 274/2000
Altra decisione · depositata il 12/07/2000 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 6/1993
usata come parametro
citata
- art. 18legge 724/1994
- art. 2legge 538/1996
- art. 1legge 662/1996
- art. 81legge 448/1998
- art. 4legge 79/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 4, commi
1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni
urgenti per il recupero degli introiti contributivi in materia
previdenziale), convertito in legge 17 marzo 1993, n. 63 (Conversione
urgente, con modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6,
recante disposizioni urgenti per il recupero degli introiti
contributivi in materia previdenziale), e dell'articolo 18, commi 1,
2, 3 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica); dell'articolo 2 del
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 538 (Disposizioni urgenti in
materia di sanzioni per violazione di obblighi contributivi e di
regolarizzazione di posizioni previdenziali), promossi con ordinanze
emesse il 26 novembre 1998 dal tribunale di Brescia nel procedimento
civile INPS contro Scuola Edile Bresciana, iscritta al n. 7 del
registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno 1999, e il 23
ottobre 1998 dal pretore di Treviso nei procedimenti civili riuniti
SOGEDIN S.p.A. contro INPS ed altro, iscritta al n. 55 del registro
ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visti gli atti di costituzione della Scuola Edile Bresciana,
della SOGEDIN S.p.A. e dell'INPS, nonché gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 6 giugno 2000 il giudice relatore
Franco Bile;
Uditi gli avvocati Mattia Persiani per la Scuola Edile Bresciana
e la SOGEDIN S.p.A., Fabio Fonzo e Antonino Sgroi per l'INPS e
l'avvocato dello Stato Giuseppe Stipo, per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che con l'ordinanza n. 7 del 1999 il tribunale di
Brescia - nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza con
cui il pretore di Brescia aveva rigettato la domanda proposta dalla
Scuola Edile Bresciana contro l'INPS, per ottenere l'accertamento
dell'inesistenza del debito contributivo vantato dall'Istituto e la
sua condanna alla restituzione della somma nel frattempo corrisposta
a titolo di condono previdenziale - ha sollevato questione di
costituzionalità delle disposizioni alla stregua delle quali era
stato eseguito il condono, cioè dell'art. 4, commi 1, 2, 3 e 4, del
decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6 (Disposizioni urgenti per il
recupero degli introiti contributivi in materia previdenziale),
convertito in legge 17 marzo 1993 n. 63 (Conversione urgente, con
modificazioni, del decreto-legge 15 gennaio 1993, n. 6, recante
disposizioni urgenti per il recupero degli introiti contributivi in
materia previdenziale), nonché dell'art. 18, commi 1, 2, 3 e 4,
della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione
della finanza pubblica), per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 38 e
53 della Costituzione;
che nel giudizio a quo l'INPS aveva eccepito che la clausola
di riserva apposta alla richiesta di condono doveva reputarsi priva
di effetti;
che il rimettente, preso atto che - in conformità ad un
recente orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione -
la suddetta eccezione dovrebbe reputarsi fondata e che al condono
dovrebbe attribuirsi valore preclusivo dell'azione di ripetizione
dell'indebito, ha ritenuto che la norma in questione, così
interpretata, non sia conforme ai suddetti parametri costituzionali;
che in particolare l'art. 3 della Costituzione sarebbe
violato in quanto quell'interpretazione equiparerebbe il trattamento
del condono previdenziale e di quello tributario, nonostante la
diversità di effetti fra i due tipi;
che gli artt. 3 e 24 della Costituzione sarebbero violati per
la lesione del diritto d'azione e per la disparità di trattamento
fra le parti del rapporto, potendo l'ente previdenziale pretendere in
giudizio, pur dopo il condono, un credito maggiore di quello
soddisfatto con il condono;
che ancora il combinato disposto degli artt. 3 e 24 della
Costituzione sarebbe leso per la discriminazione fra chi agisca in
ripetizione di indebito dopo aver pagato nei modi ordinari e chi
agisca invece dopo avere pagato con il condono;
che l'art. 38 della Costituzione sarebbe violato in quanto
l'irripetibilità di somme versate - in esecuzione di condono - per
contribuzioni effettivamente non dovute determinerebbe un'indebita
erogazione di prestazioni previdenziali;
che l'art. 23 della Costituzione sarebbe violato perché la
situazione ora descritta si risolverebbe nell'imposizione di una
prestazione non prevista dalla legge;
che con l'ordinanza n. 55 del 1999 il pretore di Treviso - in
una controversia di opposizione a decreto ingiuntivo per omissioni
contributive, nella quale l'INPS, al fine di ottenere sentenza
dichiarativa della cessazione della materia del contendere, invocava
l'avvenuta esecuzione di un condono previdenziale rateale da parte
dell'opponente s.p.a. Sogedin - ha sollevato questione di
costituzionalità della disposizione in applicazione della quale era
avvenuto il condono, cioè dell'art. 2 del decreto-legge 23 ottobre
1996, n. 538 (Disposizioni urgenti in materia di sanzioni per
violazione di obblighi contributivi e di regolarizzazione di
posizioni previdenziali) - decaduto per mancata conversione, ma
riguardo al quale gli atti compiuti e gli effetti prodottisi sotto la
sua vigenza sono stati fatti salvi dall'art. 1, comma 233, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della
finanza pubblica) - per contrasto con gli artt. 23, 24, 38 e 97
Cost., nel presupposto che la norma impugnata - in base al suddetto
orientamento delle Sezioni unite della Corte di cassazione circa
l'esclusione della validità della clausola di riserva - comportasse
la conseguenza invocata dall'INPS;
che il rimettente ravvisa violazione del diritto di difesa
nella circostanza che l'ente previdenziale, pur avendo il dovere di
verificare l'effettiva debenza dei contributi, si trova pur sempre in
posizione di contenzioso con il contribuente che esegue il condono;
mentre il secondo comma dell'art. 38 della Costituzione sarebbe leso,
in quanto la combinazione fra l'impossibilità per il soggetto che
provvede al condono di esercitare successivamente un'azione di
ripetizione di indebito e la possibilità che l'ente accetti il
condono anche per contributi previdenziali non dovuti si risolverebbe
nella attribuzione all'ente previdenziale del potere di accreditare e
addebitare contributi previdenziali non dovuti in contrasto con la
indisponibilità degli stessi;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, sollecitando la restituzione degli atti ai
giudici a quibus per la sopravvenienza dell'art. 81, comma 9, della
legge 23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
stabilizzazione e lo sviluppo), ed eccependo in subordine
l'inammissibilità e comunque l'infondatezza della questione;
che nel giudizio di cui all'ordinanza n. 7 del 1999 si sono
costituite entrambe le parti private;
che la Scuola Edile Bresciana ha chiesto che gli atti siano
restituiti al giudice rimettente, essendo sopravvenuta una nuova
norma applicabile al giudizio a quo mentre in via preliminare -
rilevato che tale norma ammette la validità delle clausole di
riserva e la ripetibilità delle somme pagate indebitamente, ma
dispone che su di esse non sono dovuti interessi - ne ha sostenuto
l'illegittimità costituzionale, per violazione del principio di
eguaglianza ex art. 3 Cost., nella parte in cui esclude la
corresponsione di interessi per una determinata categoria di
creditori degli enti previdenziali, sollecitando questa Corte a
sollevare d'ufficio la questione;
che nella memoria depositata nell'imminenza dell'udienza la
Scuola Edile Bresciana ha sollecitato in alternativa il trasferimento
della questione sull'art. 81, comma 9, della legge n. 448 del 1998,
richiamandosi alla sentenza n. 84 del 1996 di questa Corte;
che, invece, l'INPS nella sua memoria ha chiesto che gli atti
siano restituiti al giudice a quo;
che la Sogedin s.p.a., parte del giudizio di cui
all'ordinanza n. 55 del 1999, ha sollecitato anch'essa la
restituzione degli atti per jus superveniens ma in via preliminare,
assumendo che la nuova norma sarebbe incostituzionale in quanto
esclude gli interessi sull'indebito verificatosi per effetto del
condono per contribuzione non dovuta, ha chiesto che questa Corte
trasferisca su di essa la questione, sostenendo che la norma
denunciata dal rimettente (che escludeva la ripetizione dell'indebito
pur in presenza della clausola di riserva) sarebbe in realtà venuta
meno solo in parte, residuando l'effetto dell'esclusione degli
interessi;
che, per il caso che non si reputasse possibile il
trasferimento, la stessa Sogedin ha sollecitato questa Corte a
sollevare d'ufficio la questione onde poterla esaminare in altro ed
apposito giudizio per violazione, da parte dell'art. 81, comma 9, del
principio di eguaglianza, in quanto esclude totalmente l'applicazione
degli interessi nei confronti di una determinata categoria di
creditori;
che si è pure costituito l'INPS insistendo per la
restituzione degli atti ed in subordine per la declaratoria di
inammissibilità o infondatezza della questione;
che con memoria depositata nell'imminenza della pubblica
udienza l'INPS ha contestato sia i presupposti per l'autorimessione
sia la fondatezza del dubbio di costituzionalità sul nono comma
dell'art. 81 citato.
Considerato che le questioni poste dalle ordinanze in epigrafe
pur concernendo normative fra loro diverse, sono palesemente
connesse, onde i relativi giudizi possono essere riuniti;
che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze, è
entrato in vigore l'art. 81, comma 9, della legge n. 448 del 1998,
secondo cui le clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli
esiti del contenzioso per il disconoscimento del proprio debito,
apposte alle domande di condono previdenziale presentate ai sensi
dell'art. 4 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 (Misure urgenti
per il riequilibrio della finanza pubblica), convertito nella legge
28 maggio 1997, n. 140 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, recante misure urgenti per il
riequilibrio della finanza pubblica), e dei precedenti provvedimenti
di legge sempre in materia di condono previdenziale sono valide e non
precludono la possibilità di accertamento negativo in fase
contenziosa della sussistenza del relativo debito ed ha altresì
stabilito che "per tali fattispecie sulle eventuali somme da
rimborsare da parte degli enti impositori, a seguito degli esiti del
contenzioso, non sono comunque dovuti interessi";
che in forza della suddetta disposizione - la quale,
riferendosi ai "precedenti provvedimenti" vale a comprendere anche
ipotesi di condono effettuato ai sensi delle disposizioni denunciate
dai rimettenti - il quadro normativo potenzialmente idoneo a
disciplinare il giudizio a quo è obbiettivamente mutato;
che, in assenza di specifiche norme di diritto transitorio,
si pone il problema dell'immediata applicabilità dell'indicata
innovazione legislativa nei giudizi in corso;
che compete ai giudici rimettenti valutare se detta
applicabilità sussista (e quali siano, in caso positivo, le sue
conseguenze sui giudizi a quibus), oppure se tali giudizi continuino
ad essere disciplinati dalla normativa precedente, come interpretata
dal giudice di legittimità nella pronuncia che gli stessi rimettenti
hanno citato;
che, inoltre, compete ai giudici rimettenti, una volta
risolto positivamente il problema dell'applicabilità della norma ai
giudizi pendenti, chiarire quale sia il significato dell'espressione
clausole di riserva di ripetizione, subordinate agli esiti del
contenzioso per il disconoscimento del proprio debito, apposte alle
domande di condono previdenziale;
che conseguentemente - essendo il suddetto jus superveniens
atto ad incidere sulla valutazione di rilevanza della questione, che
compete ai giudici rimettenti - si impone, secondo consolidata
giurisprudenza di questa Corte, la restituzione degli atti ai
medesimi, perché riesaminino la persistenza della rilevanza alla
luce della norma sopravvenuta;
che la preliminare necessità di tale riesame preclude
l'esame delle richieste delle parti private per l'autorimessione
della questione di costituzionalità sulla norma sopravvenuta, nella
parte in cui esclude che siano dovuti interessi, ovvero per il
trasferimento su di essa della questione di costituzionalità,
indipendentemente da ogni valutazione sulla sussistenza dei
presupposti per l'una o per l'altro e sulla correttezza dell'assunta
presenza nella disposizione in esame di due norme diverse, l'una
negante la ripetibilità del capitale e l'altra quella degli
interessi.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 12 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:274 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte