Corte costituzionale

Ordinanza n. 275/1986

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1986 · relatore Antonio La Pergola

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 1d.P.R. 695/1978

usata come parametro

citata

  • art. 10d.P.R. 695/1978

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1 n. 3 e 3

del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 ("Modificazioni alle disposizioni

preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione"), promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 6 aprile 1982 dal Tribunale di Bari nel

procedimento civile vertente tra S.r.l. Casillo Francesco contro

Ministero delle Finanze, iscritta al n. 558 del registro ordinanze

1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4

dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 27 maggio 1982 dalla Corte di Appello di

Genova nel procedimento civile vertente tra Amministrazione delle

Finanze contro S.p.A. Grasoli, iscritta al n. 563 del registro

ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 4 dell'anno 1983.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice

relatore Antonio La Pergola.

Ritenuto che:

1. - il Tribunale di Bari e la Corte d'Appello di Genova sollevano,

in riferimento il primo all'art. 10 Cost. e la seconda all'art. 11

Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 1 n. 3 e 3

del d.P.R. 22 settembre 1978, n. 695 ("Modificazioni alle disposizioni

preliminari alla tariffa dei dazi doganali di importazione");

2. - i giudici rimettenti rilevano che le norme censurate

introducono il principio secondo cui il dazio applicabile è quello

vigente al momento della dichiarazione di importazione (e non quello

più favorevole tra quest'ultimo e quello vigente al momento dello

sdoganamento, come prevedeva l'art. 6 del d.P.R. n. 723/65): ma ciò

soltanto a decorrere dall'11 settembre 1976; esse offenderebbero gli

invocati parametri costituzionali, in quanto incompatibili con i

regolamenti CEE che, alla luce dell'interpretazione data dalla Corte di

Giustizia nella sentenza 15 giugno 1976, avevano già in precedenza

stabilito il suddetto principio;

3. - è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, il

quale, tramite l'Avvocatura Generale dello Stato, chiede che la Corte

dichiari la questione inammissibile o comunque infondata.

Considerato che:

1. - i giudizi, data l'identità delle questioni, possono essere

riuniti e congiuntamente decisi;

2. - la medesima questione è stata già esaminata, sotto gli

stessi profili, dalla Corte costituzionale e, con sentenza n. 48 del

1985, dichiarata inammissibile, sulla base della sistemazione data con

la precedente sentenza n. 170/84 ai rapporti tra diritto comunitario e

legge nazionale; la normativa comunitaria, infatti, entra, e permane in

vigore, nel nostro territorio - tutte le volte che essa soddisfa il

requisito dell'immediata applicabilità - senza che i suoi effetti

siano intaccati dalla legge ordinaria dello Stato: con la necessaria

conseguenza che il giudice interno, accertato che la specie cade sotto

il disposto del regolamento comunitario, è sempre e subito tenuto ad

applicare le norme ivi contenute.

3. - Il risultato testé indicato s'impone anche con riguardo al

giudizio promosso dal Tribunale di Bari, sebbene quest'ultimo abbia

denunciato la sola violazione dell'art. 10 Cost.: la questione è,

infatti, comunque inammissibile, in riferimento all'art. 11 Cost., o ad

altro parametro, per le ragioni in altre pronunzie già esposte (cfr.

sent. n. 113/85).

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87

e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi alla

Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità

costituzionale degli artt. l n. 3 e 3 del d.P.R. 22 settembre 1978, n.

695 ("Modificazioni alle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi

doganali di importazione"), in riferimento agli artt. 10 e ll Cost.,

sollevata dal Tribunale di Bari e dalla Corte d'Appello di Genova con

le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.

F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO

ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -

FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -

FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -

GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -

FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO

BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1986:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte