Ordinanza n. 275/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1994 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 425Codice di procedura penale
- art. 1legge 105/1993
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice
di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 2 dicembre 1993
dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ivrea
nel procedimento penale a carico di Racchio Giovanni Leonterio,
iscritta al n. 65 del registro ordinanze 1994 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale,
dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 1994 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Ivrea ha sollevato, in riferimento agli artt. 97, primo
e secondo comma, e 107, terzo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura
penale, nel testo risultante a seguito della sentenza di questa Corte
n. 41 del 1993 e dell'art. 1 della legge 8 aprile 1993, n. 105,
"nella parte in cui non consente al giudice dell'udienza preliminare
di pronunciare sentenza di non luogo a procedere per mancanza di
imputabilità, pur avendo ora tale giudice la possibilità di una
penetrante cognizione nel merito, svincolata dall'estremo
dell'"evidenza" (quello cioè che aveva motivato la sentenza n.
41/93);
che osserva il remittente che l'attuale sistema, creatosi in
conseguenza della stratificazione di interventi modificativi
dell'art. 425, "impedisce al giudice dell'udienza preliminare di
svolgere la sua funzione di filtro per il dibattimento e gli toglie
la possibilità di pronunciarsi nell'ambito dei suoi poteri su fatti
per i quali è comunque competente, così obbligando il Tribunale ..
a celebrare il dibattimento per fatti non controversi e per i quali
non si potrà mai pervenire ad una sentenza di condanna, con inutile
dispendio di organizzazione, energie lavorative e spese";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, eccependo in primo luogo l'inammissibilità della
questione, in quanto non introduce elementi di rilievo rispetto a
quanto già statuito dalla Corte con la sentenza n. 41 del 1993, e
concludendo, comunque, per l'infondatezza della medesima.
Considerato che l'eccezione di inammissibilità sollevata
dall'Avvocatura dello Stato deve essere rigettata, in quanto essa
attiene palesemente al merito della questione;
che, in ordine al riferimento all'art. 97, primo e secondo
comma, della Costituzione (censura che deve essere esaminata
unitariamente, dato lo stretto collegamento tra i due commi
richiamati), deve ribadirsi che il principio del buon andamento e
della imparzialità dell'amministrazione, alla cui realizzazione
detto parametro vincola la disciplina dell'organizzazione dei
pubblici uffici, pur potendo riferirsi anche agli organi
dell'amministrazione della giustizia (sentt. nn. 18 del 1989 e 86 del
1982), attiene esclusivamente alle leggi concernenti l'ordinamento
degli uffici giudiziari e il loro funzionamento sotto l'aspetto
amministrativo, mentre è del tutto estraneo al tema dell'esercizio
della funzione giurisdizionale, nel suo complesso e in relazione ai
diversi provvedimenti che costituiscono espressione di tale esercizio
(cfr. sent. n. 376 del 1993);
che del pari chiaramente infondato si rivela il richiamo all'art.
107, terzo comma, della Costituzione - secondo cui "i magistrati si
distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni" -, in
quanto tale precetto concerne essenzialmente lo status giuridico dei
magistrati, nell'ambito del quale mira a precludere diversità per
gradi gerarchici, ovvero arbitrarie categorizzazioni non sorrette da
ragioni di ordine funzionale (cfr. sentt. nn. 50 e 123 del 1970, 86
del 1982): con la conseguenza che non può essere invocato - come
nella fattispecie - per censurare l'ambito delle funzioni che la
legge assegna ai vari organi giurisdizionali in ragione delle diverse
fasi in cui il processo si articola (cfr. cit. sent. n. 50 del 1970);
che, in conclusione, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 425 del codice di procedura penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 97, primo e secondo comma, e
107, terzo comma, della Costituzione, dal giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Ivrea con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1994.
Il Presidente: PESCATORE
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:275 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte