Ordinanza n. 276/1992
Questione dichiarata infondata · depositata il 12/06/1992 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 458, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 9 dicembre 1991 dal Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Celletti
Claudio, iscritta al n. 59 del registro ordinanze 1992 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1992 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma, con ordinanza del 9 dicembre 1991, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 24, primo e secondo comma, e 3 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 458, primo comma,
del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede i
mezzi con i quali l'imputato detenuto agli arresti domiciliari possa
provvedere alla notificazione al pubblico ministero della propria
richiesta di giudizio abbreviato;
e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, a norma dell'art. 123, secondo comma, del codice
di procedura penale, le richieste formulate dall'imputato in stato di
arresto o di detenzione domiciliare e ricevute da un ufficiale di
polizia giudiziaria sono produttive di effetti "come se fossero
ricevute direttamente dall'autorità giudiziaria", espressione,
quest'ultima, che il legislatore del codice di rito univocamente e
costantemente adotta nelle ipotesi in cui intende fare riferimento
non solo al giudice ma anche al pubblico ministero;
che, di conseguenza, e come già posto in risalto da questa
Corte in analoga fattispecie (v. ordinanza n. 59 del 1992), la
richiesta di giudizio abbreviato che l'imputato agli arresti
domiciliari formuli a norma dell'art. 458, primo comma, del codice di
procedura penale, deve ritenersi ritualmente notificata al pubblico
ministero attraverso la semplice traditio ad un ufficiale di polizia
giudiziaria, sempre che l'atto da questi ricevuto sia stato
"indirizzato" al pubblico ministero, quale autorità destinataria
della relativa consegna da effettuare con le modalità previste
dall'art. 44 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
che, d'altra parte, emerge dalla stessa ordinanza di rimessione
che la richiesta di giudizio abbreviato formulata dall'imputato è
stata nella specie depositata in cancelleria "dal suo difensore",
sicché questi ben avrebbe potuto soddisfare l'onere della
notificazione imposto dalla norma oggetto di impugnativa, attraverso
la semplice consegna di copia nella segreteria del pubblico
ministero, contestualmente certificata dal pubblico ufficiale
addetto, a norma dell'art. 153, primo comma, del codice di procedura
penale;
che alla stregua delle accennate considerazioni emerge, dunque,
che il sistema delineato dal complesso delle richiamate disposizioni
non può certo ritenersi tale da rendere "impossibile all'imputato
detenuto agli arresti domiciliari l'esercizio efficace della facoltà
di chiedere il giudizio abbreviato";
e che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 458, primo comma, del codice di procedura
penale, sollevata, in riferimento agli artt. 24, primo e secondo
comma, e 3 della Costituzione, dal Giudice per le indagini
preliminari presso il Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 giugno 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 12 giugno 1992.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte