Ordinanza n. 276/1999
Altra decisione · depositata il 30/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4legge 59/1997
- art. 25legge 87/1953
- art. 25d.lgs. 114/1998
- art. 26legge 426/1971
- art. 27legge 426/1971
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
della Regione Puglia 24 dicembre 1997, n. 24 (Legge regionale 2
maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla
osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita),
promossi con tre ordinanze emesse il 29 gennaio (due ordinanze) ed il
26 marzo 1998 dal Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
rispettivamente iscritte ai nn. 229, 230 e 432 del registro ordinanze
1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 15 e
25, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di costituzione del Gruppo Imprenditori Edili
Meridionali s.r.l., della MEDEA s.r.l. e della Regione Puglia;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore
Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia,
con due ordinanze in data 29 gennaio 1998 (r.o. nn. 229 e 230 del
1998) ed una in data 26 marzo 1998 (r.o. n. 432 del 1998), nel corso
di tre giudizi su altrettanti ricorsi proposti da alcune società
commerciali per l'annullamento del silenzio-rifiuto serbato dalla
Regione Puglia sugli atti di diffida a pronunciarsi su istanze di
nulla osta all'apertura di grandi strutture di vendita, ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge
della Regione Puglia n. 24 del 24 dicembre 1997 (Legge regionale 2
maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla
osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita),
intervenuta in pendenza dei giudizi, che dispone la sospensione del
rilascio di tali nulla osta fino al 30 settembre 1998;
che, quanto alla rilevanza della questione, il remittente afferma
che l'unica interpretazione possibile della disposizione censurata
sarebbe nel senso che tutti i procedimenti in corso, relativi al
rilascio di nulla osta regionali, sono sospesi o comunque
insuscettibili di essere conclusi con un provvedimento espresso;
che, così interpretata, tale disposizione, secondo il giudice a
quo, contrasterebbe innanzitutto con l'art. 41 della Costituzione,
anche in riferimento agli artt. 3 e 117;
che, essendo l'attività di commercio compresa tra i possibili
contenuti dell'iniziativa economica, i limiti al suo svolgimento
sarebbero riconducibili all'art. 41 della Costituzione, che riserva
alla legge programmi e controlli per coordinare l'attività economica
a fini sociali;
che, in materia, è intervenuta la legge 11 giugno 1971, n. 426
(Disciplina del commercio), la quale ripartisce tra Regione e comune
le competenze relative al rilascio dell'autorizzazione all'apertura
di grandi strutture di vendita, nel senso che la Regione è chiamata
a valutare la compatibilità del nuovo esercizio di notevoli
dimensioni in relazione alle esigenze di un adeguato bacino di
utenza, e il comune l'esistenza dei requisiti soggettivi del
richiedente e della conformità del nuovo esercizio alla legge e ai
regolamenti locali;
che la sospensione di tale potestà autorizzatoria disposta
dalla censurata legge regionale contrasterebbe, dunque, con l'art.
41 della Costituzione, non essendo consentito alla legge ordinaria,
ad avviso del remittente, inibire l'iniziativa economica privata
quando questa non contravvenga a precedenti leggi che dispongano
programmi e controlli;
che, ad avviso del Tar remittente, all'implicita valutazione di
inadeguatezza della pianificazione regionale esistente, presupposta
dalla disposizione censurata, dovrebbe conseguire o una nuova
programmazione rispettosa dei limiti imposti dall'art. 41, ovvero la
liberalizzazione dell'attività di commercio nel quadro di tendenze
che risalgono a direttive CE e a prescrizioni dell'Autorità garante
della concorrenza e del mercato, ma mai l'inibizione, sia pure
temporanea, di nuove attività economiche;
che, viceversa, la censurata legge regionale, apparentemente
protesa alla tutela dei piccoli commercianti, determinerebbe in
realtà una rendita di posizione monopolistica in favore di quei
pochi soggetti economici che nella Regione hanno già ottenuto il
nulla osta per l'esercizio di corrispondenti strutture, con evidente
violazione dell'art. 3 della Costituzione;
che, secondo il Tar della Puglia, sarebbe inoltre violato l'art.
117 della Costituzione, poiché la legge regionale oltrepasserebbe i
limiti fissati dalla legge n. 426 del 1971, la quale imporrebbe alle
Regioni l'esercizio, nel termine di sessanta giorni, dei poteri
delegati e non la loro sospensione;
che - ritiene ancora il remittente - il blocco dei nulla osta,
previsto dalla disposizione censurata, contrastando con la
continuità ed effettività dell'esercizio dei pubblici poteri,
violerebbe altresì l'art. 97 della Costituzione, nonché l'art. 3 a
causa della non uniforme garanzia della libertà di iniziativa
economica sul territorio nazionale e della conseguente disparità tra
gli imprenditori pugliesi e quelli di altre Regioni;
che all'accoglimento delle dedotte censure non osterebbe il
carattere temporaneo della prevista sospensione del rilascio dei
nulla osta regionali, poiché, anche senza considerare la
possibilità di proroghe e reiterazioni, fino allo spirare del
termine stabilito la violazione dei principi costituzionali
richiamati sussisterebbe;
che nel giudizio relativo alla prima ordinanza di remissione
(r.o. n. 229 del 1998) si è costituita la parte privata, sostenendo
l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Puglia n.
24 del 1997, censurata dal Tar, in quanto la sospensione del nulla
osta regionale si risolverebbe in un sostanziale disconoscimento del
diritto di libertà economica, senza che sia dato cogliere quale fine
di utilità sociale la Regione Puglia intenda perseguire;
che la parte privata, ampliando i termini della questione, deduce
la violazione dell'art. 11 della Costituzione, in riferimento agli
artt. 59, 60 e 62 del Trattato CE, poiché le legge regionale
contrasterebbe con il principio comunitario di libera prestazione dei
servizi, e con l'orientamento dell'Autorità garante della
concorrenza e del mercato, recepito dalla riforma del settore del
commercio operata con il sopravvenuto d.lgs. 31 marzo 1998, n. 114
(Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59);
che, con argomenti non diversi da quelli esposti dal giudice
remittente, la parte privata deduce il contrasto della legge
regionale denunciata con gli artt. 3, 97 e 117 della Costituzione;
che anche nel giudizio relativo alla seconda ordinanza di
rimessione (r.o. n. 230 del 1998) si è costituita la parte privata,
sostenendo l'incostituzionalità della legge regionale per violazione
degli artt. 3, 41, 97 e 117 della Costituzione;
che gli artt. 41 e 117 sarebbero violati in quanto la legge
regionale contrasterebbe con i principi stabiliti dalla legge n. 426
del 1971 per svariati profili, e in particolare quello del carattere
di doverosità della valutazione da parte della Regione, entro
termini predefiniti, della domanda di rilascio della licenza di
commercio e quello della ricorribilità dei provvedimenti di diniego;
che, in ordine alle autorizzazioni amministrative e allo
svolgimento delle attività commerciali - osserva ancora la parte
privata - la Regione ha certo il potere di intervenire per
controllare la consistenza delle reti distributive e verificarne
l'adeguatezza alle direttive di sviluppo in modo da assicurare la
migliore funzionalità e produttività del servizio per i
consumatori, ma non avrebbe quello di negare in via generale il nulla
osta laddove non sussistano esigenze di tutela della libera
concorrenza e del consumatore;
che, infine, a detta della parte privata, l'indiscriminata
sospensione del rilascio dei nulla osta regionali violerebbe l'art. 3
della Costituzione, in quanto privilegerebbe le strutture già
esistenti, lasciando sprovviste di nuove strutture aree nelle quali
ne era programmato l'insediamento;
che nel giudizio relativo alla terza ordinanza di remissione
(r.o. n. 432 del 1998), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 25, prima serie speciale, del 24 giugno 1998, si è
costituita in data 15 settembre 1998 la Regione Puglia.
Considerato che le ordinanze prospettano questioni concernenti la
medesima disposizione e che, pertanto, i relativi giudizi vanno
riuniti per essere decisi congiuntamente;
che la costituzione della Regione Puglia è inammissibile in
quanto intervenuta oltre il termine perentorio di giorni venti
risultante dal congiunto disposto degli artt. 25, comma secondo,
della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 3 delle norme integrative per i
giudizi davanti alla Corte costituzionale;
che, successivamente alle ordinanze di remissione, è entrato in
vigore il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, che, all'art.
25, sotto la rubrica "Disciplina transitoria", stabilisce che le
domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli artt. 26 e 27
della legge 11 giugno 1971, n. 426, già trasmesse alla giunta
regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio 1998,
e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del
procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso
entro centottanta giorni dalla suddetta data (comma 5), e che fino
all'emanazione delle disposizioni di cui all'articolo 6 alle
anzidette domande di rilascio delle autorizzazioni non trasmesse alla
giunta regionale entro quella data non è dato seguito (comma 6);
che, inoltre, il sopravvenuto decreto legislativo ha abrogato la
legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni (art. 26,
comma 6);
che alla citata disciplina transitoria ha fatto seguito la legge
della Regione Puglia 20 gennaio 1999, n. 4 (Proroga dei termini di
cui alla Legge Regionale 24 dicembre 1997, n. 24 "Legge Regionale 2
maggio 1995, n. 32. Sospensione temporanea del rilascio del nulla
osta regionale per l'apertura di grandi strutture di vendita"), che,
nel prorogare i termini di sospensione previsti dalla legge regionale
censurata, fa espressamente salvo quanto previsto dalla disciplina
transitoria di cui all'art. 25 del predetto decreto legislativo;
che, pertanto, gli atti del giudizio vanno restituiti al giudice
a quo affinché valuti nuovamente la rilevanza della questione alla
luce della normativa, statale e regionale, sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale per la Puglia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:276 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte