Ordinanza n. 277/1986
Altra decisione · depositata il 19/12/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 28Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 48Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 93Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 6, 28, 48 e
93 del d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (testo unico delle disposizioni
legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni),
promosso con ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 dal Tribunale di Roma
nel procedimento civile vertente tra Brevaglieri Anna Maria e Ministero
poste e telecomunicazioni, iscritta al n. 24 del registro ordinanze
1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 131 bis
dell'anno 1985.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 14 dicembre 1983 (pervenuta il
18 gennaio 1985) nel procedimento civile vertente tra Brevaglieri Anna
Maria e il Ministero delle poste e telecomunicazioni il Tribunale di
Roma ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt.
6, 28, 48 e 93 d.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (testo unico delle
disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni), nella parte in cui limitano al solo pagamento
dell'indennità di cui all'art. 28 del testo unico la responsabilità
del Ministero delle poste e telecomunicazioni, per i danni causati dal
mancato recapito di raccomandate con le quali siano stati spediti
vaglia cambiari, in riferimento agli artt. 3 e 28 Cost.;
che l'intervenuta Avvocatura generale dello Stato, per il
Presidente del Consiglio dei ministri, ha in primo luogo rilevato che
il collegio rimettente ha omesso di prendere in esame, nel giudizio a
quo, la preliminare "eccezione di decadenza" dedotta dal convenuto
Ministero delle poste e telecomunicazioni, secondo il quale il termine
di sei mesi, previto dagli artt. 91 e 96 lett. f) d.P.R. n. 156 del
1973 "per l'esperibilità dell'azione", sarebbe stato inutilmente
lasciato decorrere dalla Brevaglieri.
Considerato che si rende necessario che il giudice a quo integri,
in merito alla suddetta eccezione, la propria delibazione sulla
rilevanza, giacché la sollevata questione rimarrebbe priva di concreta
incidenza nel caso di accertamento della improponibilità dell'azione;
che pertanto (come già provveduto in analoga fattispecie con
sentenza n. 190 del 1984) vanno restituiti gli atti al Tribunale
rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Roma.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte