Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259 42
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
42La Corte Costituzionale, con sentenza 7 - 11 febbraio 2011, n. 46 (in G.U. 1a s.s. 16/02/2011, n. 8), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui dispone che l'Amministrazione ed i concessionari del servizio telegrafico non incontrano alcuna responsabilita' per il ritardato recapito delle spedizioni effettuate con il servizio postacelere."
Testo vigente dal 17 febbraio 2011, tuttora in vigore · versione 37 su Normattiva