Ordinanza n. 277/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/07/1987 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 10Costituzione
- art. 367Codice penale
- art. 358Codice penale
- art. 189d.P.R. 350/1985
citata
- art. 189legge 74/1985
- art. 23legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del d.P.R. 27 giugno
1985, n. 350 ("Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977,
del Consiglio delle Comunità europee n. 77/780 in materia
creditizia, in applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74") in
relazione agli artt. 367 e 358 del codice penale promosso con
ordinanza emessa il 10 dicembre 1986 dalla Corte d'appello di Napoli
nel procedimento penale a carico di Sansone Antonio iscritta al n. 54
del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 13/1° s.s. dell'anno 1987.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1987 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore.
Ritenuto che la Corte d'Appello di Napoli, con l'ordinanza
indicata in epigrafe, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento all'art. 10 della Costituzione e in
relazione all'art. 189 del trattato istitutivo della Comunità
economica europea, del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350, nella parte in
cui non prevede l'esclusione della qualifica di pubblico ufficiale e
d'incaricato di pubblico servizio per i dipendenti degl'istituti di
credito;
Considerato che nell'ordinanza di rimessione manca ogni motivazione
in ordine alla rilevanza della questione, essendo omessa
l'indicazione dei fatti di causa e dell'oggetto del giudizio a quo,
nonché delle ragioni per cui tale giudizio non può essere deciso
indipendentemente dalla risoluzione della questione sollevata;
che risulta, pertanto, eluso il disposto dell'art. 23, secondo
comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosicché la questione va
dichiarata manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 27 giugno 1985, n. 350
("Attuazione della direttiva, in data 12 dicembre 1977, del Consiglio
delle Comunità europee n. 77/780 in materia creditizia, in
applicazione della legge 5 marzo 1985, n. 74") sollevate, in
riferimento all'art. 10 della Costituzione e in relazione all'art.
189 del trattato istitutivo della Comunità economica europea, con
l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta
il 3 luglio 1987
Il Presidente: SAJA
Il Redattore: PESCATORE
Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.
Il cancelliere: MINELLI
ECLI:IT:COST:1987:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte