Ordinanza n. 277/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 34Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17
marzo 1997 dal Tribunale di Pistoia, iscritta al n. 325 del registro
ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Carlo Mezzanotte.
Ritenuto che, con ordinanza del 17 marzo 1997, il Tribunale di
Pistoia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un
imputato il giudice che, come componente del tribunale del riesame o
dell'appello, si sia pronunciato sull'ordinanza che ha disposto una
misura cautelare personale nei confronti di quello stesso imputato in
altro procedimento per reato diverso, il cui accertamento sia
pregiudizialmente connesso a quello su cui è chiamato a giudicare;
che il remittente premette:
che il giudizio a quo concerne alcuni imputati di concorso nel
reato di bancarotta fraudolenta reale e documentale relativo a
società dichiarata fallita;
che i beni che sarebbero stati sottratti dagli amministratori
consistono nelle somme di danaro ricevute dalla società fallita in
relazione a compravendite e a contestuali contratti di locazione
finanziaria, in riferimento ai quali si è proceduto separatamente
nei confronti degli stessi imputati per i reati di truffa aggravata e
di associazione a delinquere;
che ad alcuni degli imputati sottoposti al suo giudizio per il
delitto di bancarotta è stato contestato il ruolo di promotori ed
organizzatori dell'associazione a delinquere, reato per il quale è
pendente separato procedimento innanzi al medesimo tribunale in una
diversa composizione;
che due dei componenti del collegio, chiamato a giudicare sul
reato di bancarotta, hanno fatto parte del tribunale del riesame e
dell'appello che si è pronunciato, nell'ambito del procedimento
separato, sulle impugnazioni proposte da uno degli imputati avverso
provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari sulla
sua libertà personale;
che, ad avviso del remittente, la prova dell'esistenza
dell'associazione a delinquere e del ruolo in essa svolto da
quest'ultimo imputato sarebbe decisiva in ordine al contestato suo
concorso nel reato di bancarotta, poiché, tra l'altro, i beni
distratti sarebbero consistiti proprio nei proventi delle truffe,
reati ai quali l'associazione stessa era finalizzata;
che, secondo il giudice a quo, il caso sottoposto al suo esame
non sarebbe previsto tra le cause di incompatibilità fissate
dall'art. 34 del codice di procedura penale a seguito delle numerose
pronunce additive di questa Corte, e, in particolare, a seguito della
sentenza n. 371 del 1996;
che, infatti, questa sentenza, con la quale la Corte ha
"superato" l'identità del procedimento come presupposto per
l'incompatibilità del giudice, richiede la sussistenza, sempre ai
fini dell'incompatibilità, di determinate condizioni, che non
ricorrerebbero nella fattispecie, e cioè che si tratti di un unico
reato a concorso necessario o eventuale, che l'atto processuale
compiuto nel procedimento a carico di uno dei presunti concorrenti
abbia comportato una penetrante valutazione di merito in ordine alla
responsabilità penale di altro soggetto non imputato in quel
procedimento, e, infine, che detta valutazione, anche solo
incidentale, sia contenuta in una sentenza;
che, tuttavia, secondo il remittente, le stesse ragioni che
hanno determinato la citata decisione di questa Corte sarebbero
estensibili anche alla fattispecie sottoposta al suo esame, nella
quale il giudice si sarebbe in precedenza pronunciato "in modo
altrettanto penetrante", non avendo rilievo alcuno "la forma del
provvedimento che determina il sospetto di prevenzione", poiché
l'art. 34 cod. proc. pen. nella sua formulazione originaria
riguarderebbe anche atti processuali diversi dalla sentenza;
che, in particolare, la mancata previsione di questa causa di
incompatibilità sarebbe lesiva degli artt. 3 e 24 della
Costituzione, in quanto, nel caso sottoposto al suo esame, la
valutazione conclusiva di responsabilità potrebbe essere o apparire
condizionata dalla propensione del giudice a confermare una sua
precedente decisione, dato l'intimo collegamento esistente sul piano
probatorio processuale e su quello sostanziale tra i due reati per i
quali si è proceduto separatamente, in quanto la prova del concorso
dell'imputato nei reati fallimentari si fonderebbe sulla sua
partecipazione alla associazione a delinquere e lo scopo
dell'associazione e delle relative truffe si identificherebbe
sostanzialmente nella distrazione fallimentare;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.
Considerato che, successivamente alla proposizione della questione
oggetto del presente giudizio, questa Corte, con la sentenza n. 331
del 1997, ha dichiarato inammissibile analoga questione di
costituzionalità, rinviando alle sue pronunce nn. 306, 307 e 308 del
1997 per l'individuazione dei limiti entro i quali il principio del
giusto processo postula la previsione di un'ipotesi di
incompatibilità e chiarendo che, se il pregiudizio deriva non da una
sentenza, ma, come si assume essere avvenuto nel caso di specie, da
un'ordinanza adottata in un procedimento diverso, lo strumento di
tutela non può essere ravvisato in ulteriori sentenze additive
sull'art. 34 cod. proc. pen., ma deve essere ricercato nell'area
degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi
preordinati alla salvaguardia della terzietà del giudice;
che i precedenti appena citati sono idonei ad offrire la
soluzione della presente questione, poiché le pronunce in sede di
riesame o di appello su aspetti non esclusivamente formali delle
misure cautelari personali sono adottate con ordinanza e comportano
valutazioni del medesimo genere di quelle compiute dal giudice in
sede di applicazione di tali misure (sentenza n. 131 del 1996);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della
Costituzione, dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Mezzanotte
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte