Corte costituzionale

Ordinanza n. 277/1999

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/06/1999 · relatore Carlo Mezzanotte

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 17

marzo 1997 dal Tribunale di Pistoia, iscritta al n. 325 del registro

ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 25, prima serie speciale, dell'anno 1997.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella Camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice

relatore Carlo Mezzanotte.

Ritenuto che, con ordinanza del 17 marzo 1997, il Tribunale di

Pistoia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,

comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti di un

imputato il giudice che, come componente del tribunale del riesame o

dell'appello, si sia pronunciato sull'ordinanza che ha disposto una

misura cautelare personale nei confronti di quello stesso imputato in

altro procedimento per reato diverso, il cui accertamento sia

pregiudizialmente connesso a quello su cui è chiamato a giudicare;

che il remittente premette:

che il giudizio a quo concerne alcuni imputati di concorso nel

reato di bancarotta fraudolenta reale e documentale relativo a

società dichiarata fallita;

che i beni che sarebbero stati sottratti dagli amministratori

consistono nelle somme di danaro ricevute dalla società fallita in

relazione a compravendite e a contestuali contratti di locazione

finanziaria, in riferimento ai quali si è proceduto separatamente

nei confronti degli stessi imputati per i reati di truffa aggravata e

di associazione a delinquere;

che ad alcuni degli imputati sottoposti al suo giudizio per il

delitto di bancarotta è stato contestato il ruolo di promotori ed

organizzatori dell'associazione a delinquere, reato per il quale è

pendente separato procedimento innanzi al medesimo tribunale in una

diversa composizione;

che due dei componenti del collegio, chiamato a giudicare sul

reato di bancarotta, hanno fatto parte del tribunale del riesame e

dell'appello che si è pronunciato, nell'ambito del procedimento

separato, sulle impugnazioni proposte da uno degli imputati avverso

provvedimenti emessi dal giudice per le indagini preliminari sulla

sua libertà personale;

che, ad avviso del remittente, la prova dell'esistenza

dell'associazione a delinquere e del ruolo in essa svolto da

quest'ultimo imputato sarebbe decisiva in ordine al contestato suo

concorso nel reato di bancarotta, poiché, tra l'altro, i beni

distratti sarebbero consistiti proprio nei proventi delle truffe,

reati ai quali l'associazione stessa era finalizzata;

che, secondo il giudice a quo, il caso sottoposto al suo esame

non sarebbe previsto tra le cause di incompatibilità fissate

dall'art. 34 del codice di procedura penale a seguito delle numerose

pronunce additive di questa Corte, e, in particolare, a seguito della

sentenza n. 371 del 1996;

che, infatti, questa sentenza, con la quale la Corte ha

"superato" l'identità del procedimento come presupposto per

l'incompatibilità del giudice, richiede la sussistenza, sempre ai

fini dell'incompatibilità, di determinate condizioni, che non

ricorrerebbero nella fattispecie, e cioè che si tratti di un unico

reato a concorso necessario o eventuale, che l'atto processuale

compiuto nel procedimento a carico di uno dei presunti concorrenti

abbia comportato una penetrante valutazione di merito in ordine alla

responsabilità penale di altro soggetto non imputato in quel

procedimento, e, infine, che detta valutazione, anche solo

incidentale, sia contenuta in una sentenza;

che, tuttavia, secondo il remittente, le stesse ragioni che

hanno determinato la citata decisione di questa Corte sarebbero

estensibili anche alla fattispecie sottoposta al suo esame, nella

quale il giudice si sarebbe in precedenza pronunciato "in modo

altrettanto penetrante", non avendo rilievo alcuno "la forma del

provvedimento che determina il sospetto di prevenzione", poiché

l'art. 34 cod. proc. pen. nella sua formulazione originaria

riguarderebbe anche atti processuali diversi dalla sentenza;

che, in particolare, la mancata previsione di questa causa di

incompatibilità sarebbe lesiva degli artt. 3 e 24 della

Costituzione, in quanto, nel caso sottoposto al suo esame, la

valutazione conclusiva di responsabilità potrebbe essere o apparire

condizionata dalla propensione del giudice a confermare una sua

precedente decisione, dato l'intimo collegamento esistente sul piano

probatorio processuale e su quello sostanziale tra i due reati per i

quali si è proceduto separatamente, in quanto la prova del concorso

dell'imputato nei reati fallimentari si fonderebbe sulla sua

partecipazione alla associazione a delinquere e lo scopo

dell'associazione e delle relative truffe si identificherebbe

sostanzialmente nella distrazione fallimentare;

che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei

Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, successivamente alla proposizione della questione

oggetto del presente giudizio, questa Corte, con la sentenza n. 331

del 1997, ha dichiarato inammissibile analoga questione di

costituzionalità, rinviando alle sue pronunce nn. 306, 307 e 308 del

1997 per l'individuazione dei limiti entro i quali il principio del

giusto processo postula la previsione di un'ipotesi di

incompatibilità e chiarendo che, se il pregiudizio deriva non da una

sentenza, ma, come si assume essere avvenuto nel caso di specie, da

un'ordinanza adottata in un procedimento diverso, lo strumento di

tutela non può essere ravvisato in ulteriori sentenze additive

sull'art. 34 cod. proc. pen., ma deve essere ricercato nell'area

degli istituti dell'astensione e della ricusazione, anch'essi

preordinati alla salvaguardia della terzietà del giudice;

che i precedenti appena citati sono idonei ad offrire la

soluzione della presente questione, poiché le pronunce in sede di

riesame o di appello su aspetti non esclusivamente formali delle

misure cautelari personali sono adottate con ordinanza e comportano

valutazioni del medesimo genere di quelle compiute dal giudice in

sede di applicazione di tali misure (sentenza n. 131 del 1996);

che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi innanzi

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Tribunale di Pistoia con l'ordinanza indicata in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mezzanotte

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1999:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte