Ordinanza n. 277/2002
Altra decisione · depositata il 24/06/2002 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 2631Codice civile
- art. 11legge 366/2001
- art. 1legge 366/2001
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
dell'art. 2630, secondo comma, numero 2, del codice civile
(Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori) e
dell'art. 2446, primo comma, dello stesso codice (Riduzione del
capitale per perdite), promosso con ordinanza emessa il 2 luglio 2001
dal Tribunale di Napoli, iscritta al n. 791 del registro ordinanze
2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, 1ª
serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 maggio 2002 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che nel corso di un procedimento penale per il reato
previsto e punito dall'art. 2630, secondo comma, n. 2, del codice
civile (Violazione degli obblighi incombenti agli amministratori), in
relazione all'art. 2446, primo comma, dello stesso codice (Riduzione
del capitale per perdite), il Tribunale di Napoli, con ordinanza del
2 luglio 2001 (pervenuta nella cancelleria della Corte il
10 settembre 2001), ha sollevato, in riferimento all'art. 25, secondo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
del combinato disposto dei due citati articoli del codice civile,
"nella parte in cui non prevede un termine certo e preciso oltre il
quale l'omessa convocazione dell'assemblea da parte
dell'amministratore costituisce reato";
che il Tribunale remittente osserva che l'art. 2630, secondo
comma, n. 2, cod. civ. configura come reato degli amministratori
l'omessa convocazione, nei termini prescritti dalla legge,
dell'assemblea dei soci, tra l'altro, nel caso previsto
dall'art. 2446 dello stesso codice, disposizione, quest'ultima, che,
al primo comma, fa carico agli amministratori di convocare "senza
indugio" l'assemblea nell'ipotesi di diminuzione del capitale sociale
di oltre un terzo per perdite;
che, ad avviso del giudice a quo il combinato disposto degli
artt. 2630, secondo comma, numero 2, e 2446, primo comma, cod. civ.
non stabilirebbe un termine certo entro il quale l'attività doverosa
debba essere compiuta, superato il quale operi la sanzione penale, e,
come tale, non definirebbe con puntualità la fattispecie
penalisticamente rilevante: di qui il dubbio del contrasto con il
principio di certezza e determinatezza della legge penale, sancito
dall'art. 25, secondo comma, della Costituzione per rendere possibile
al cittadino di conoscere con precisione quale sia il comportamento
vietato;
che nel giudizio dinanzi alla Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei ministri, chiedendo che la questione sia
dichiarata inammissibile o comunque non fondata;
che in una successiva memoria, depositata in prossimità
della camera di consiglio, l'Avvocatura - dopo aver premesso che
sull'interpretazione della norma denunciata si è formato un
orientamento secondo cui, una volta che siano consapevoli della
perdita, gli amministratori devono immediatamente convocare
l'assemblea, in tale senso dovendosi leggere la locuzione "senza
indugio" - ricorda che in ogni caso l'art. 11 della legge 3 ottobre
2001, n. 366, recante la delega per la riforma del diritto
societario, a proposito della disciplina degli illeciti penali ed
amministrativi riguardanti le società commerciali, indica (lettera a
numero 15) come criterio direttivo per il caso di omessa convocazione
dell'assemblea la fissazione di uno specifico termine, se la legge o
lo statuto non lo prevedono espressamente.
Considerato che, successivamente all'emanazione dell'ordinanza di
rimessione, è entrato in vigore il decreto legislativo 11 aprile
2002, n. 61 (Disciplina degli illeciti penali e amministrativi
riguardanti le società commerciali, a norma dell'articolo 11 della
legge 3 ottobre 2001, n. 366), il quale, all'art. 1, nel sostituire
integralmente il titolo XI del libro V del codice civile, ha fra
l'altro disposto, col nuovo art. 2631 cod. civ., la trasformazione in
illecito amministrativo del reato di omessa convocazione di
assemblea, stabilendo che l'illecito si consuma ove la legge o lo
statuto non prevedano espressamente un termine entro il quale
effettuare detta convocazione allorché "siano trascorsi trenta
giorni dal momento in cui amministratori e sindaci sono venuti a
conoscenza del presupposto che obbliga alla convocazione
dell'assemblea dei soci";
che pertanto gli atti devono essere restituiti al giudice
remittente per un nuovo esame della rilevanza della questione a
seguito dello jus superveniens.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Napoli.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Onida
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:277 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte