Ordinanza n. 278/1989
Altra decisione · depositata il 18/05/1989 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 26/1988
- art. 4legge 26/1988
usata come parametro
citata
- art. 610Codice di procedura civile
- art. 2legge 551/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 4 del
decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26 (Misure urgenti per fronteggiare
l'eccezionale carenza di disponibilità abitative), convertito, con
modificazioni, nella legge 8 aprile 1988, n. 108, promosso con
ordinanza emessa il 28 luglio 1988 dal Pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra Bianchi Monti Irene e Castelli
Sandra, iscritta al n. 804 del registro ordinanze 1988 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,
dell'anno 1989;
Udito nella camera di consiglio del 12 aprile 1989 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che dinanzi al Pretore di Milano la locatrice di un
immobile adibito ad uso abitativo aveva proposto ricorso, ex art. 610
del codice di procedura civile, deducendo che l'Ufficiale giudiziario
non aveva eseguito lo sfratto per finita locazione ritenendo che la
procedura dovesse essere sospesa ai sensi del decreto-legge 8
febbraio 1988, n. 26 (ciò malgrado la conduttrice si fosse resa
morosa - successivamente alla formazione del titolo - del pagamento
di tre trimestri di canone);
che la conduttrice stessa, per converso, proponeva opposizione
all'esecuzione del provvedimento di rilascio deducendo l'operatività
del regime di sospensione ex lege;
che nel corso di tale giudizio il Pretore sollevava, con
ordinanza emessa il 28 luglio 1988, in relazione agli artt. 24, primo
e secondo comma, e 42, secondo comma, della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale del combinato disposto di cui agli
artt. 1 e 4 del decreto-legge 8 febbraio 1988, n. 26, come modificato
dalla legge di conversione 8 aprile 1988, n. 108;
che il giudice a quo rilevava come, a seguito di quest'ultimo
intervento legislativo, non fosse stata riprodotta l'originaria
previsione dell'eccezione alla sospensione dell'esecuzione per i casi
di morosità sopravvenuta accertata con provvedimento passato in
giudicato;
Considerato che l'esecuzione dello sfratto di cui al giudizio a
quo è attualmente sospesa per effetto del sopravvenuto decreto-legge
30 dicembre 1988, n. 551 (applicabile nel Comune di Milano), il quale
prevede (all'art. 2, primo comma, lettera c), in questa parte non
modificato dalla legge di conversione 21 febbraio 1989, n. 61) la
decadenza dal beneficio della sospensione dell'esecuzione in caso di
inadempimento sopravvenuto alla scadenza del contratto;
che pertanto la rilevanza della questione deve essere
riesaminata alla stregua della citata normativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al Pretore di Milano.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 maggio 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 maggio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte