Ordinanza n. 278/1997
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/07/1997 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 24Costituzione
- art. 25Costituzione
- art. 1legge 662/1996
citata
- art. 101Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 104Costituzione
- art. 113Costituzione
- art. 1legge 608/1996
- art. 22legge 903/1965
- art. 11legge 537/1993
- art. 37legge 608/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio sull'ammissibilità del conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato sollevato dal pretore di Brescia nei confronti
della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, sorto a
seguito dell'art. 1, commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre
1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e
dell'art. 1, comma 6, della legge 28 novembre 1996, n. 608
(Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996,
n. 510, recante disposizioni urgenti in materia di lavori socialmente
utili, di interventi a sostegno del reddito e nel settore
previdenziale), proposto con ricorso depositato il 1 febbraio 1997 e
iscritto al n. 70 del registro ammissibilità conflitti;
Udito nella camera di consiglio del 21 maggio 1997 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il pretore di Brescia in funzione di giudice del
lavoro, con ordinanza pronunciata "fuori udienza" e asserendo di
avere pendenti innanzi a sé "oltre 2.400 ... giudizi (ivi compresi
quelli sospesi a seguito di ordinanze di trasmissione alla Corte
costituzionale di questioni di legittimità costituzionale rilevate
d'ufficio)" - giudizi nei quali viene richiesta l'applicazione
dell'art. 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, "nella versione
creata dalla Corte con la sentenza n. 495 del 1993", nonché
dell'art. 11, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come
integrato a seguito della sentenza della Corte n. 240 del 1994 - ha
sollevato conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei
confronti delle due Camere del Parlamento, in relazione all'art. 1,
commi 181, 182 e 183, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di
razionalizzazione della finanza pubblica), che disciplinano,
rispettivamente, le modalità di pagamento delle somme maturate a
titolo di integrazione delle pensioni, in seguito alle richiamate
sentenze della Corte, i soggetti cui spetta il diritto a percepire
detti arretrati, l'estinzione dei giudizi in corso e l'inefficacia
delle sentenze non ancora passate in giudicato, e all'art. 1, comma
6, della legge 28 novembre 1996, n. 608 (Conversione in legge, con
modificazioni, del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, recante disposizioni
urgenti in materia di lavori socialmente utili, di interventi a
sostegno del reddito e nel settore previdenziale), che reca la
sanatoria degli effetti di una serie di decreti-legge decaduti, il
cui art. 1 era dello stesso tenore delle norme riprodotte nell'art.
1, commi 181, 182 e 183, della legge n. 662 del 1996;
che, secondo il ricorrente, il legislatore avrebbe leso le
attribuzioni del potere giudiziario, garantite dagli artt. 101, 102 e
104 della Costituzione, in quanto, disponendo l'estinzione dei
giudizi in corso, anziché dettare quelle regole generali e astratte
che sono tipiche della legge e che il giudice è tenuto ad applicare
attraverso l'interpretazione, avrebbe sostituito alla decisione del
giudice una statuizione legale;
che la violazione delle norme costituzionali sarebbe ancora più
evidente perché il momento dell'estinzione dei giudizi non è
connesso all'esatto adempimento dell'obbligazione di pagamento dei
crediti attribuiti, con inosservanza anche degli artt. 24 e 25 della
Costituzione in riferimento alle posizioni giuridiche degli
interessati;
che sarebbe altresì violato l'art. 113 della Costituzione,
perché l'estinzione dei giudizi non consentirebbe ai ricorrenti di
agire contro gli atti di diniego dell'INPS, con "invasione illecita
della specifica attribuzione dell'organo di giurisdizione ordinaria
(giudice del lavoro in sede di merito e di legittimità) competente a
conoscere delle domande spiegate dai ricorrenti contro l'INPS";
che, ad avviso del ricorrente, il conflitto sarebbe ammissibile,
sussistendo sia la legittimazione attiva del giudice, quale
espressione del potere "diffuso" riconosciuto dalla giurisprudenza
costituzionale, sia la legittimazione passiva delle Camere, in quanto
unico organo titolare del potere di emanare le norme contestate, sia
il requisito oggettivo del conflitto, richiedendosi alla Corte di
valutare la legittimità di norme che privano l'autorità giudiziaria
della funzione sua propria;
che sussisterebbe l'interesse del potere ricorrente, inteso non
come interesse "proprio della parte" che propone il conflitto, ma
come interesse "generale ed assoluto" in quanto diretto a tutelare la
legalità dell'ordinamento e la corrispondenza alla Costituzione
degli atti dei diversi organi dello Stato;
che, sempre ai fini dell'ammissibilità del conflitto, non
sarebbe richiesto il collegamento con uno specifico giudizio in
corso, anche se nel caso di specie tale correlazione sarebbe
dimostrata dalla pendenza di numerose controversie (oltre 2400), né
la proponibilità del conflitto sarebbe preclusa dal permanere del
"potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio questioni di
legittimità costituzionale a carico delle norme che determinano
l'eliminazione della funzione giurisdizionale, sostituendosi ad
essa";
che, secondo il ricorrente, i due rimedi (conflitto di
attribuzione e questione di legittimità costituzionale) non solo non
sono incompatibili, ma concorrono allo stesso fine, sì che
"l'utilizzazione già avvenuta dell'uno, non può precludere la
liceità del ricorso anche all'altro rimedio, non operando gli stessi
allo stesso livello e con la stessa efficacia";
che, in prossimità della camera di consiglio, il giudice
ricorrente ha depositato una memoria a ulteriore sostegno
dell'ammissibilità del conflitto;
Considerato che il pretore di Brescia ha sollevato conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti delle due Camere
del Parlamento, in relazione all'art. 1, commi 181, 182 e 183, della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, e all'art. 1, comma 6, della legge 28
novembre 1996, n. 608;
che, a norma dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11
marzo 1953, n. 87, questa Corte è chiamata a deliberare in camera di
consiglio e senza contraddittorio se il ricorso sia ammissibile, in
quanto esista la materia di un conflitto la cui risoluzione spetti
alla sua competenza;
che i commi 181 e 182 dell'art. 1 della legge n. 662 del 1996 -
concernendo, il primo, le modalità di pagamento delle somme,
maturate fino al 31 dicembre 1995 sui trattamenti pensionistici
erogati dagli enti previdenziali interessati, in conseguenza
dell'applicazione delle sentenze di questa Corte n. 495 del 1993 e n.
240 del 1994 e, il secondo, la titolarità del diritto al pagamento
delle somme anzidette nonché l'esclusione dalla loro determinazione
degli interessi e della rivalutazione monetaria - sono per il loro
contenuto evidentemente inidonei a ledere la sfera delle attribuzioni
costituzionali del giudice ricorrente, recando esclusivamente una
disciplina sostanziale di diritti in materia pensionistica;
che il comma 183 del medesimo art. 1 della legge n. 662 del 1996
- stabilendo che i giudizi pendenti alla data di entrata in vigore
della legge stessa, aventi a oggetto le questioni di cui ai commi 181
e 182, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle
spese fra le parti e che le sentenze non ancora passate in giudicato
restano prive di effetti - contiene norme, disciplinanti direttamente
l'esercizio della giurisdizione, di cui il giudice è chiamato o può
essere chiamato a fare applicazione per definire giudizi innanzi a
sé pendenti; che, quindi, per l'eventualità che il giudice stesso
dubiti della legittimità costituzionale delle norme medesime (anche
sotto il profilo della possibile lesione della propria sfera di
attribuzioni), l'ordinamento appresta un rimedio diverso dal
conflitto, vale a dire la questione incidentale di legittimità
costituzionale, eventualmente sollevata dal giudice d'ufficio a norma
degli articoli 1 della legge costituzionale n. 1 del 1948 e 23 della
legge n. 87 del 1953;
che le stesse considerazioni valgono anche per la parte in cui il
conflitto è proposto in relazione all'art. 1, comma 6, della legge
n. 608 del 1996, norma di sanatoria degli effetti di precedenti
decreti-legge non convertiti, aventi i medesimi contenuti dei
contestati commi 181, 182 e 183 dell'art. 1 della legge n. 662 del
1996;
che, d'altra parte, le ragioni che indussero questa Corte, nella
sentenza n. 161 del 1995, ad ammettere che, in casi eccezionali di
"situazioni non più reversibili né sanabili" e in vista della
tempestività della garanzia costituzionale di diritti fondamentali,
il conflitto di attribuzioni possa affiancarsi al sindacato
incidentale non valgono, all'evidenza, nel caso in esame in cui si
chiede di riconoscere al giudice il potere di adire la Corte tramite
lo strumento previsto a tutela dell'integrità dell'ambito delle sue
competenze costituzionali, quando già dispone della possibilità di
attivare il giudizio incidentale sulla costituzionalità della legge;
che, pertanto, il conflitto in esame è inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara inammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione tra
poteri dello Stato proposto dal pretore di Brescia.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 luglio 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 25 luglio 1997.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1997:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte