Ordinanza n. 278/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/06/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 55/1990
- art. 1legge 16/1992
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 4Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 27Costituzione
- art. 35Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 3legge 16/1992
- art. 24legge 16/1992
- art. 27legge 16/1992
- art. 4legge 16/1992
- art. 35legge 16/1992
- art. 15legge 16/1992
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma
4-septies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per
la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi
forme di manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito
dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali), promosso con
ordinanza emessa il 22 aprile 1998 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sezione prima di Napoli, iscritta al n.
131 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella Camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 22 aprile 1998, pervenuta a
questa Corte il 23 febbraio 1999, il Tribunale amministrativo
regionale per la Campania, sezione prima di Napoli, nel giudizio
promosso per l'impugnazione del provvedimento di sospensione
dall'impiego di un sottufficiale dell'Arma dei carabinieri, rinviato
a giudizio, fra l'altro, per il reato di traffico di stupefacenti, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
agli articoli 3, 24, 27, 4, 35 (indicato erroneamente come 5 nel
dispositivo) e 97 della Costituzione, dell'art. 1, comma 4-septies,
della legge 18 gennaio 1992, n. 16 - recte: art. 15, comma 4-septies,
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la
prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazione di pericolosità sociale), come sostituito
dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di
elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali) -, nella parte
in cui prevede l'obbligatoria sospensione dal servizio del dipendente
rinviato a giudizio per una delle ipotesi di reato di cui al comma 1,
lettera a, dello stesso art. 15;
che il remittente lamenta che la norma denunciata non gradui e
non renda in concreto possibile effettuare alcuna graduazione in
ordine al concreto disvalore giuridico del fatto, ma operi
automaticamente senza che sia possibile valutare la ricorrenza dei
presupposti per l'applicazione della norma stessa, la cui ratio
starebbe nell'essere i reati in esame espressione sintomatica di una
personalità che esclude l'ulteriore idoneità del soggetto
all'esercizio del pubblico ufficio;
che, ad avviso del giudice a quo, tale automatismo sarebbe di per
sé lesivo del principio costituzionale di eguaglianza, che richiede
di differenziare la disciplina normativa di situazioni fra loro non
assimilabili, facendo discendere la sospensione dal servizio da
comportamenti di assai diversa gravità, con violazione dei criteri
di coerenza e ragionevolezza, senza che sia possibile valutare, oltre
alla gravità specifica dell'accusa, la rilevanza del fatto in
rapporto all'attività svolta dal dipendente e il vantaggio che
l'amministrazione potrebbe avere dal suo mantenimento in servizio;
che, inoltre, sarebbero lesi il diritto al lavoro garantito dagli
artt. 4 e 35 della Costituzione, e i criteri di buon andamento e di
imparzialità di cui all'art. 97 della Costituzione, per la possibile
sproporzione della misura - di durata indefinita ovvero con termine
incertus quando - concretantesi in una notevole riduzione dei mezzi
di sussistenza del dipendente;
che, secondo il remittente, gli obiettivi di salvaguardia
dell'ordine e della sicurezza pubblica, del buon andamento e della
trasparenza delle amministrazioni pubbliche non giustificherebbero
una deroga ai principi, espressione essi stessi di quello del buon
andamento dell'amministrazione, secondo cui la gravità del fatto non
potrebbe desumersi dal solo titolo del reato, ed il venir meno della
fiducia ai fini dell'esercizio delle funzioni non potrebbe essere
dedotto dalla sola astratta natura degli illeciti contestati, senza
alcun riferimento concreto alla vicenda;
che, sotto altro profilo, il giudice a quo dubita della
legittimità costituzionale della norma impugnata là dove essa
ricollega la sospensione al mero rinvio a giudizio, ciò che
costituirebbe una violazione, non giustificata dalle esigenze di
tutela dell'ordinamento, delle garanzie costituzionali, e in
particolare della presunzione di non colpevolezza, che opererebbe non
solo all'interno del processo penale, ma anche ad ogni altro effetto
che presupponga logicamente la condanna;
che ancora, secondo il remittente, sarebbe invocabile la stessa
ratio che ha condotto la Corte, nella sentenza n. 141 del 1996, a
dichiarare l'illegittimità costituzionale della norma che disponeva
la "incandidabilità" alle elezioni amministrative di coloro che
fossero rinviati a giudizio per i reati in questione, in quanto il
fondamento costituzionale del diritto al lavoro sarebbe altrettanto
rilevante quanto quello del diritto di elettorato passivo;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
chiedendo che la questione sia dichiarata infondata o meglio
manifestamente infondata.
Considerato che identica questione, sollevata con riferimento anche
ai parametri oggi invocati, è stata dichiarata da questa Corte
infondata nei sensi di cui in motivazione con la sentenza n. 206 del
1999;
che in tale pronuncia si è chiarito fra l'altro che non
contrasta con le norme costituzionali indicate la previsione della
misura in questione, avente carattere cautelare ed intesa a
salvaguardare l'amministrazione dal rischio di inquinamento o di
perdita di credibilità derivante dalla permanenza dell'impiegato
nell'ufficio nonostante la pendenza di un'accusa per delitti di
criminalità organizzata; e che peraltro la disciplina in esame, per
non attribuirle un significato che comporterebbe una sproporzione fra
l'interesse tutelato e il sacrificio dei diritti del singolo, va
intesa nel senso che, da un lato, la sospensione deve
obbligatoriamente essere revocata quando nei confronti
dell'interessato sia emessa una pronuncia, anche non definitiva, di
proscioglimento o di non doversi procedere (salvo un eventuale nuovo
provvedimento di sospensione adottato discrezionalmente
dall'amministrazione nel caso in cui ne ricorrano i presupposti);
dall'altro lato, si applica alle ipotesi considerate l'art. 9, comma
2, della legge n. 19 del 1990, in forza del quale la sospensione è
revocata di diritto decorsi cinque anni senza che al rinvio a
giudizio abbia fatto seguito la pronuncia di primo grado, mentre il
sopravvenire di questa, se affermativa della responsabilità,
comporta una nuova causa di sospensione ai sensi dell'art. 15, comma
4-septies, in relazione al comma 1, lettera a, della stessa legge n.
55 del 1990;
che l'odierna ordinanza non prospetta argomenti nuovi o comunque
tali da indurre la Corte a modificare il proprio orientamento, onde
la questione deve essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, comma 4-septies, della legge 19 marzo
1990, n. 55 (Nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza
di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di
pericolosità sociale), come modificato dall'art. 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16 (Norme in materia di elezioni e nomine presso le
regioni e gli enti locali), sollevata, in riferimento agli articoli
3, 4, 24, 27, 35 e 97 della Costituzione, dal Tribunale
amministrativo regionale per la Campania, sezione prima di Napoli,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 30 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:278 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte