Ordinanza n. 279/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/11/1985 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 576/1980
- art. 22legge 576/1980
- art. 2legge 567/1980
- art. 4legge 567/1980
- art. 5legge 567/1980
- art. 7legge 567/1980
- art. 10legge 567/1980
- art. 22legge 567/1980
- art. 26legge 567/1980
usata come parametro
citata
- art. 3legge 576/1980
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, 4, 5, 7,
10, 22 e 26 della legge 20 settembre 1980, n. 567 (Riforma del sistema
previdenziale forense) promossi con ordinanze emesse il 21 ottobre 1983
dal Pretore di Busto Arsizio, il 25 novembre 1983 dal Tribunale di
Milano, il 24 gennaio 1983 dal Pretore di Torino, il 30 novembre 1983
dal Tribunale di Milano, il 1 dicembre 1983 dal Tribunale di Milano, il
15 novembre 1982 dal Pretore di Firenze e il 27 gennaio 1984 dal
Tribunale di Milano, iscritte rispettivamente al n. 1074 del registro
ordinanze 1983, ai nn. 382, 397, 419, 849, 854 e 1143 del registro
ordinanze 1984, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
ai nn. 134, 259, 266 dell'anno 1984 e ai nn. 7 bis, 2 bis e 56 bis
dell'anno 1985.
Visti gli atti di costituzione di Colombo Paolo Oliviero, di Sbisà
Giuseppe ed altri, della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza
Avvocati e Procuratori, nonché gli atti di intervento del Presidente
del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Pretore di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il
21 ottobre 1983 (R.O. n. 1074/83), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10 e 22 della legge 20
settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense)
nella parte in cui dispongono che i pensionati che proseguono
l'attività forense debbono essere iscritti alla Cassa nazionale di
previdenza e assistenza per gli avvocati e procuratori con la
prospettiva di limitati benefici previdenziali, in riferimento agli
artt. 3, capoverso, 31, 33, 35 e 38 Cost.;
che eguale questione è stata sollevata dal Pretore di Torino con
ordinanza emessa il 24 gennaio 1983 (R.O. n. 397/84), in riferimento
agli stessi parametri costituzionali;
che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 25 novembre
1983 (R.O. n. 382/84), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 4, 5 e 7 della legge n. 576/1980, in
quanto, malgrado l'obbligo della contribuzione, limitano i diritti
pensionistici per gli iscritti alla Cassa dopo il compimento di
quaranta anni d'età, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.;
che il Tribunale di Milano, con le ordinanze emesse il 30 novembre
1983 (R.O. n. 419/84) ed il 1 dicembre 1983 (R.O. n. 849/84), ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della
legge n. 576/1980, nella parte in cui impone l'iscrizione alla Cassa
anche per i professionisti, come i professori universitari, già
iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, in relazione agli
che il Tribunale di Milano, con ordinanza emessa il 27 gennaio 1984
(R.O. n. 1143/84), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale: a) dell'art. 22 della l. n. 576/1980, nella parte già
denunciata con le precedenti ordinanze nn. 419/1984 e 849/84, in
riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.; b) degli artt. 4, 5 e 7 della
stessa legge, nella parte già denunciata con l'ordinanza n. 382/84, in
riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost.;
che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa il 15 novembre 1982
(R.O. n. 854/84), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale: a) degli artt. 2, comma ottavo, e 10, comma terzo,
della legge n. 576/1980, i quali prevedono, per il pensionato che
prosegue l'attività, nonostante l'imposizione del pagamento dei
contributi, il diritto, al compimento di almeno cinque anni di
iscrizione, ad un solo supplemento della pensione, in riferimento agli
artt. 3, capoverso, e 38 Cost.; b) degli artt. 10, comma primo, lett.
b), e 2, commi secondo e quinto, della legge n. 576/1980, in quanto
commisurano la contribuzione anche al reddito eccedente i quaranta
milioni, mentre assumono come base per il calcolo della pensione solo
la parte di reddito fino a quaranta milioni, in relazione all'art. 3
Cost.; c) dell'art. 26 della legge n. 576/1980, in quanto rende
applicabile il nuovo, più favorevole, regime pensionistico solo a
coloro che maturano il diritto a pensione a decorrere dal 1 gennaio del
secondo anno successivo all'entrata in vigore della legge, in
riferimento all'art. 3 Cost.;
che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in
tutti i giudizi, sollecitando la declaratoria di infondatezza delle
questioni;
che la parte privata Cassa nazionale di previdenza e assistenza a
favore degli avvocati e procuratori si è costituita nei giudizi nn.
382, 397, 419, 849, 854 e 1143/84, sollecitando la declaratoria di
manifesta infondatezza delle questioni;
che nel giudizio n. 1074/83 si è costituita la parte privata avv.
Colombo, sollecitando invece la pronuncia di illegittimità delle
norme, mentre nel giudizio n. 419/84 si sono costituite le parti
private prof. Sbisà, Crespi ed altri, formulando eguale richiesta;
che in quest'ultimo giudizio le parti private prof. Sbisà, Crespi
e altri hanno depositato memoria illustrativa, chiedendo la rimessione
della causa alla pubblica udienza.
Considerato che per l'identità o connessione delle rispettive
questioni i giudizi debbono essere riuniti;
che tutte le questioni sono state dichiarate non fondate da questa
Corte con le sentenze nn. 132 e 133 del 1984, mentre nelle ordinanze di
rimessione - ed è alla stregua delle sole ordinanze di rimessione che
va individuato il contenuto delle questioni di legittimità
costituzionale - non si rinvengono profili o motivi nuovi rispetto a
quelli già esaminati dalla Corte con le sentenze in parola;
che, pertanto, va dichiarata la manifesta infondatezza delle
questioni sollevate dalle ordinanze indicate in epigrafe.
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 10 e 22 della legge 20 settembre 1980, n.
576, sollevate, in riferimento agli artt. 3, capoverso, 31, 33, 35 e 38
Cost., dalle ordinanze del Pretore di Busto Arsizio del 21 ottobre 1983
e del Pretore di Torino del 24 gennaio 1983; degli artt. 4, 5 e 7 della
stessa legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,
dall'ordinanza del Tribunale di Milano del 25 novembre 1983, e, in
riferimento agli artt. 3, 38 e 53 Cost., dall'ordinanza dello stesso
Tribunale del 27 gennaio 1984; dell'art. 22 della stessa legge,
sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dalle ordinanze del
Tribunale di Milano del 30 novembre 1983, del 1 dicembre 1983 e del 27
gennaio 1984; degli artt. 2, comma ottavo, e 10, comma terzo, della
stessa legge, sollevate, in riferimento agli artt. 3, capoverso, e 38
Cost., dall'ordinanza del Pretore di Firenze del 15 novembre 1982;
dell'art. 10, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma secondo e
quinto, della stessa legge, sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost.,
dalla detta ordinanza del Pretore di Firenze; dell'art. 26 della stessa
legge, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dalla detta
ordinanza del Pretore di Firenze.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -
ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:279 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte