Ordinanza n. 28/1956
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/07/1956 · relatore Gaspare Ambrosini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 23legge 2/1954
- art. 25legge 2/1954
citata
- art. 109Costituzione
- art. 11Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige.
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in Camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge
provinciale di Bolzano 2 settembre 1954, n. 2, promosso con ordinanza
3 febbraio 1956 del Pretore di Monguelfo nel procedimento di volontaria
giurisdizione su ricorso di Durnwalder Maria, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 91 del 14 aprile 1956 e nel Bollettino
Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 7 del 12 aprile 1956 ed
iscritta al n. 123 Reg. ord. 1956.
Considerato
Che non si è costituita nel giudizio davanti alla Corte
costituzionale alcuna parte;
Che la Corte, - sulla questione di legittimità costituzionale
dell'art. 25 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1,
modificata in talune parti dalla successiva legge provinciale 2
settembre 1954, n. 2, che nella materia dei "masi chiusi" attribuisce
al Pretore una funzione non prevista da alcuna legge dello Stato, ha
deciso, con sentenza n. 4 del 25 giugno 1956, nel senso che l'istituto
dei "masi chiusi" richiamato in vita dall'art. 11, n. 9 dello Statuto
speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale
26 febbraio 1948, n. 5, non può qualificarsi né rivivere se non con
le caratteristiche sue proprie derivanti dalla tradizione e dal diritto
vigente fino all'emanazione del R.D. 4 novembre 1928, n. 2325, in base
al quale esso istituto cessò formalmente di esistere;
che in conseguenza il legislatore della Provincia di Bolzano,
attribuendo al Pretore una funzione rientrante nel sistema del
precedente regolamento giuridico dei "masi chiusi", non aveva dettato
una norma costituzionalmente illegittima in quanto rientrava nella
competenza legislativa attribuita alla Provincia dal detto art. 11 n. 9
dello Statuto per il Trentino-Alto Adige, che, essendo stato approvato
con legge costituzionale, poteva derogare ai principi contenuti
nell'art. 109 della Costituzione e negli artt. 4 e 11 primo comma dello
stesso Statuto;
Che la eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 23 e
25 della legge provinciale di Bolzano 29 marzo 1954, n. 1, con le
modifiche apportate dalla successiva legge provinciale 2 settembre
1954, n. 2, sollevata da Maria Durnwalder davanti al Pretore di
Monguelfo e da questo accolta con ordinanza del 3 febbraio 1956, qui in
esame, è identica a quella decisa dalla Corte con la sentenza
succitata n. 4 del 25 giugno 1956:
Che tale decisione, non essendovi ragioni in contrario, va
confermata per la questione di legittimità costituzionale dedotta con
la detta ordinanza del Pretore di Monguelfo;
Visti gli artt.26, comma 2, e 29 della legge 11 marzo 1953, n.87, e
l'art. 9, comma 2, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale (Gazzetta Ufficiale del 24 marzo 1956);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 23 e 25 della legge provinciale di Bolzano
del 29 marzo 1954, n. 1, modificata in talune parti dalla successiva
legge 2 settembre 1954, n. 2, ed ordina che gli atti siano restituiti
alla competente autorità giudiziaria.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il giorno 5 luglio 1956.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
GIUSEPPE CAPPI - TOMASO PERASSI -
GASPARE AMBROSINI - ERNESTO
BATTAGLINI MARIO COSATTI - FRANCESCO
PANTALEO GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1956:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte