Art. 11
Le province hanno la potesta' di emanare norme legislative entro i limiti indicati dall'articolo 4, nelle seguenti materie:
- 1)ordinamento degli uffici provinciali e del personale ad essi addetto;
- 2)toponomastica, fermo restando l'obbligo della bilinguita' nel territorio della provincia di Bolzano;
- 3)tutela e conservazione del patrimonio storico, artistico e popolare;
- 4)usi e costumi locali ed istituzioni culturali (biblioteche, accademie, istituti, musei) aventi carattere provinciale; manifestazioni ed attivita' artistiche, culturali ed educative locali, e, per la provincia di Bolzano, anche con i mezzi radiotelevisivi, esclusa la facolta' di impiantare stazioni radiotelevisive;
- 5)urbanistica e piani regolatori;
- 6)tutela del paesaggio;.
- 7)usi civici;
- 8)ordinamento delle minime proprieta' colturali, anche agli effetti dell'articolo 847 del codice civile; ordinamento dei "masi chiusi" e delle comunita' familiari rette da antichi statuti o consuetudini;
- 9)artigianato;
- 10)edilizia comunque sovvenzionata, totalmente o parzialmente, da finanziamenti a carattere pubblico, comprese le agevolazioni per la costruzione di case popolari in localita' colpite da calamita' e le attivita' che enti a carattere extra provinciale, esercitano nelle province con finanziamenti pubblici;
- 11)porti lacuali;
- 12)fiere e mercati;
- 13)opere di prevenzione e di pronto soccorso per calamita' pubbliche;
- 14)miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere;
- 15)caccia e pesca;
- 16)alpicoltura e parchi per la protezione della flora e della fauna;
- 17)viabilita', acquedotti e lavori pubblici di interesse provinciale;
- 18)comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia;
- 19)assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a mezzo di aziende speciali;
- 20)turismo e industria alberghiera, compresi le guide, i portatori alpini, i maestri e le scuole di sci;
- 21)agricoltura, foreste e Corpo forestale, patrimonio zootecnico ed ittico, istituti fitopatologici, consorzi agrari e stazioni agrarie sperimentali, servizi antigrandine, bonifica;
- 22)espropriazione per pubblica utilita' per tutte le materie di competenza provinciale;
- 23)costituzione e funzionamento di commissioni comunali e provinciali per l'assistenza e l'orientamento dei lavoratori nel collocamento;
- 24)opere idrauliche della terza, quarta e quinta categoria;
- 25)assistenza e beneficenza pubblica;
- 26)scuola materna;
- 27)assistenza scolastica per i settori di istruzione in cui le province hanno competenza legislativa;
- 28)edilizia scolastica;
- 29)addestramento e formazione professionale.
Testo vigente dal 20 gennaio 1972, tuttora in vigore · versione 2 su Normattiva