Ordinanza n. 28/1963
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/03/1963 · relatore Giovanni Cassandro
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale del secondo comma
dell'art. 209 del T.U. delle leggi sulle imposte dirette, approvato con
D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, promosso con ordinanza emessa il 15
gennaio 1962 dal Pretore di Licata nel procedimento civile vertente tra
Scicolone Salvatore e l'Esattoria delle imposte di Licata, iscritta al
n. 35 del Registro ordinanze 1962 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 72 del 17 marzo 1962.
Udita nella camera di consiglio del 5 marzo 1963 la relazione del
Giudice Giovanni Cassandro;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile davanti al Pretore
di Licata è stata sollevata la questione di legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. 29 gennaio
1958, n. 645, in riferimento agli artt. 24 e 113 della Costituzione;
che il Pretore ha ritenuto la questione rilevante e non
manifestamente infondata ed ha in conseguenza sospeso il giudizio e
trasmesso gli atti a questa Corte;
che davanti alla Corte nessuna delle parti si è costituita, né è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che con sentenza n. 87 del 3 luglio 1962, la Corte ha
dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale del
secondo e terzo comma del ricordato art. 209, in riferimento agli artt.
3 e 113 della Costituzione;
che con ordinanza n. 101 del 15 novembre 1962 la Corte ha
dichiarato non fondata la questione anche nei confronti della norma
contenuta nell'art. 24 della Costituzione;
che non ha fondamento la tesi sostenuta nell'ordinanza che il
procedimento esecutivo esattoriale sarebbe in contrasto con la tutela
del diritto di proprietà assicurata dall'art. 42 della Costituzione,
contrasto che, peraltro, non è stato formalmente dedotto;
che, come la Corte ha già affermato, il procedimento esecutivo
esattoriale è un procedimento esecutivo speciale nel quale non è
vietato alle parti di far valere in giudizio, sia pure nelle forme
peculiari di questo procedimento, le proprie ragioni;
che, pertanto, la decisione deve essere confermata;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del secondo comma dell'art. 209 del T.U. delle leggi
sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in
riferimento alle norme contenute negli artt. 24 e 113 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1963.
GASPARE AMBROSINI - GIUSEPPE CASTELLI
AVOLIO - ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.
ECLI:IT:COST:1963:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte