Ordinanza n. 28/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Livio Paladin
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 24, del
d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per
l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali) promosso con ordinanza emessa l'8 marzo 1977
dal Pretore di Treviso nel procedimento civile vertente tra l'INAIL e
l'Amministrazione provinciale di Treviso, iscritta al n. 286 del
registro ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 205 del 27 luglio 1977.
Visti l'atto di costituzione dell'INAIL e l'atto di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Livio Paladin.
Ritenuto che il Pretore di Treviso, con ordinanza emessa l'8 marzo
1977, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art.
1, n. 24, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 ("Testo unico delle
disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali"), in riferimento agli artt. 3 e 38
Cost.: assumendo - in dissenso con la giurisprudenza della Corte di
cassazione - che la norma impugnata non estenderebbe l'assicurazione
obbligatoria per il servizio di vigilanza privata alle "guardie non
private", nominate da parte di un ente pubblico, così determinando
un'illegittima "disparità di trattamento assicurativo";
e che nel presente giudizio si è costituito l'INAIL ed è
intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri: per sostenere
entrambi, prima che l'infondatezza, l'inammissibilità della questione
così sollevata, "siccome proposta" - a quanto testualmente osserva
l'Avvocatura dello Stato - "nei confronti di una norma che non esiste
nel nostro ordinamento", rappresentando il frutto di un'errata
interpretazione del giudice a quo.
Considerato che l'ordinanza di rimessione non reca alcun cenno
sulla rilevanza dell'impugnativa da essa proposta: con la conseguenza
che quella prospettata dal Pretore di Treviso rimane un'astratta
questione di legittimità costituzionale, senza che venga in tal senso
osservato l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge n. 87 e del 1953 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, n. 24, del d.P.R. 30 giugno
1965, n. 1124, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sollevata dal
Pretore di Treviso con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte