Ordinanza n. 28/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 24/01/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6legge 140/1985
- art. 6legge 544/1988
usata come parametro
citata
- art. 3legge 140/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 6, secondo
comma, della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e
perequazione di trattamenti pensionistici e aumento della pensione
sociale), e dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544
(Elevazione dei livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle
pensioni), promosso con ordinanza emessa il 13 aprile 1990 dal
Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Rossi Dino e
I.N.P.S., iscritta al n. 489 del registro ordinanze 1990 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33, prima serie
speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di costituzione di Rossi Dino, nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile vertente tra
Rossi Dino e I.N.P.S., il Pretore di Bologna, con ordinanza del 13
aprile 1990 (r.o. n. 489/1990), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3, comma primo e 38, comma secondo, Cost., una questione di
legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma
secondo, della legge 15 aprile 1985, n. 140, e dell'art. 6 della
legge 29 dicembre 1988, n. 544, nella parte in cui agli
ex-combattenti titolari di pensione, anteriore al 7 marzo 1968,
attribuisce la maggiorazione pensionistica con decorrenza dal 1°
gennaio 1989, anziché dal 1° gennaio 1985, come invece previsto per
gli ex-combattenti titolari di pensione posteriore al 7 marzo 1968;
ciò che si tradurrebbe in una ingiustificata disparità di
trattamento tra pensionati;
che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituito Rossi
Dino ed ha chiesto che la norma denunciata sia dichiarata
costituzionalmenteillegittima, osservando, in particolare, che la
diversa decorrenza temporale della maggiorazione, introdotta dalla
legge impugnata, non potrebbe giustificarsi con il ricorso al
principio della gradualità della perequazione tra ex-combattenti di
cui alla sentenza n. 101 del 1990 di questa Corte, poiché tale legge
sarebbe intesa non già all'attribuzione progressiva del beneficio a
nuove categorie, ma alla estensione retroattiva di esso a vecchie
categorie di pensionati che ne erano state illegittimamente escluse
dalla precedente legge n. 140 del 1985;
che nello stesso giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, per il tramite dell'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata a seguito della pronunzia di infondatezza resa da questa
Corte con la sentenza n. 101 del 1990;
Considerato che questa Corte con la sentenza n. 101 del 1990 ha in
effetti ritenuto non fondata una questione del tutto analoga alla
presente, giudicando non irragionevole né arbitraria la scelta del
legislatore del 1988 di fissare la decorrenza del beneficio a favore
della nuova categoria di pensionati a partire dal 1° gennaio 1989,
senza estenderla retroattivamente;
che analoghe questioni sono state successivamente giudicate
manifestamente infondate (ordinanza n. 414 del 1990);
che anche la censura attuale deve ritenersi manifestamente
infondata, poiché gli argomenti ora prospettati non persuadono
questa Corte a mutare avviso sul fatto che la legge impugnata si
configuri come una fase autonoma del graduale processo di
perequazione - nel godimento di forme, sia pur diverse, di benefici
premiali - di tutti gli ex-combattenti e delle categorie a questi
equiparate o equiparabili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, secondo comma,
della legge 15 aprile 1985, n. 140 (Miglioramento e perequazione di
trattamenti pensionistici e aumento della pensione sociale), e
dell'art. 6 della legge 29 dicembre 1988, n. 544 (Elevazione dei
livelli dei trattamenti sociali e miglioramenti delle pensioni),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 38, secondo
comma, della Costituzione, dal Pretore di Bologna con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.
Il Presidente: CONSO
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte