Ordinanza n. 28/1999
Altra decisione · depositata il 11/02/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12legge 341/1990
- art. 16legge 341/1990
usata come parametro
citata
- art. 16d.P.R. 382/1980
- art. 50d.P.R. 382/1980
- art. 1legge 4/1999
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 16 della
legge 19 novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari) promossi con due ordinanze emesse l'11 febbraio 1997
dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, sui
ricorsi proposti da Maria Rosa Lucia Montinari contro l'Università
degli studi di Lecce e da Sergio Rinaldi contro l'Università degli
studi di Bologna ed altro, iscritti ai nn. 686 e 687 del registro
ordinanze 1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione di Maria Rosa Lucia Montinari nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 novembre 1998 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Uditi l'avvocato Giovanni Pellegrino per Maria Rosa Lucia Montinari
e l'Avvocato dello Stato Alessandro De Stefano per il Presidente del
Consiglio dei Ministri;
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per
l'Emilia-Romagna, in un giudizio promosso da un tecnico laureato in
servizio dal 1988 per l'annullamento del provvedimento
dell'Università degli studi di Lecce con il quale è stata respinta,
per mancanza del requisito temporale previsto dall'art. 16 della
legge n. 341 del 1990, la sua domanda per l'ottenimento di una
supplenza, ha sollevato (r.o. n. 686 del 1997) questione di
legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36 e 97
della Costituzione, degli artt. 12 e 16, comma 1, della legge 19
novembre 1990, n. 341 (Riforma degli ordinamenti didattici
universitari), i quali disciplinano l'attività di docenza dei
professori universitari e dei ricercatori confermati, ivi comprese le
supplenze (art. 12), disponendo (art. 16) che nella dizione
"ricercatori confermati" si intende compresa quella di "tecnici
laureati in possesso dei requisiti previsti dall'art. 50 del d.P.R.
11 luglio 1980, n. 382, alla data di entrata in vigore del predetto
decreto" (e in particolare aver compiuto entro il 1980 un triennio di
attività didattica e scientifica);
che il rimettente lamenta la mancata equiparazione, ai fini
dell'affidamento di un corso di insegnamento, dei tecnici laureati
che hanno svolto tre anni di attività didattica e scientifica tra il
1980 e il 1990 a quelli che avevano svolto tale attività prima del
1980;
che, nell'ambito di un giudizio promosso da un tecnico laureato
in servizio dal 1966 per l'annullamento del provvedimento
dell'Università degli studi di Bologna di rigetto dell'istanza
diretta a conseguire lo status giuridico ed economico dei ricercatori
confermati di pari anzianità, il medesimo Tribunale amministrativo
regionale ha sollevato (r.o. n. 687 del 1997) questione di
legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 36 e 97
della Costituzione, degli stessi artt. 12 e 16 della legge n. 341 del
1990, nella parte in cui non attribuiscono ai tecnici laureati in
possesso dei requisiti di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980
lo status giuridico ed economico dei ricercatori, ma si limitano ad
equiparare le due categorie ai soli fini della possibilità di
svolgimento dell'attività di docenza di cui all'art. 12.
Considerato che le ordinanze prospettano questioni concernenti le
medesime disposizioni, e che pertanto i relativi giudizi vanno
riuniti;
che, successivamente alle ordinanze di rimessione, è
sopravvenuta la legge 14 gennaio 1999, n. 4 (Disposizioni riguardanti
il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il
servizio di mensa nelle scuole), il cui art. 1, comma 10, prevede,
tra l'altro: a) una autorizzazione alle università a bandire
concorsi per posti di ricercatore universitario riservati ai tecnici
laureati che abbiano svolto almeno tre anni di attività di ricerca
entro il 1999, stabilendo che i vincitori dei concorsi riservati sono
inquadrati nel ruolo dei ricercatori confermati; b) la salvezza
dell'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 16 della legge
n. 341 del 1990 per i tecnici laureati in possesso dei requisiti
previsti dall'art. 50 del d.P.R. n. 382 del 1980 (svolgimento di
attività didattica per un triennio prima del 1980), "anche se
maturati successivamente al 1 agosto 1980";
che delle disposizioni richiamate deve essere valutata
l'incidenza nei giudizi che hanno dato origine alle presenti
questioni di costituzionalità;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente per una nuova valutazione delle questioni medesime.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al Tribunale
amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte