Ordinanza n. 28/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 619Codice di procedura civile
- art. 1legge 337/1998
- art. 39legge 337/1998
- art. 36legge 337/1998
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo
comma, lettera a), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni
sulla riscossione delle imposte sul reddito), promosso con ordinanza
emessa il 29 novembre 1999 dal tribunale di Torre Annunziata, sezione
distaccata di Torre del Greco, in funzione di giudice
dell'esecuzione, nel procedimento civile vertente tra Alfonso De
Prisco e il servizio riscossione tributi della provincia di Napoli ed
altro, iscritta al n. 273 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22 - 1ª serie speciale -
dell'anno 2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 2000 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che con ordinanza del 14 dicembre 1999 pervenuta alla
Corte il 17 febbraio 2000, il tribunale di Torre Annunziata, sezione
distaccata di Torre del Greco, in funzione di giudice
dell'esecuzione, nel corso di un giudizio di opposizione di terzo
avverso un'esecuzione esattoriale, ha sollevato - in riferimento agli
artt. 3, 24 e 42 della Costituzione - la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a) del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle
imposte sul reddito), nella parte in cui non consente al terzo,
estraneo al nucleo familiare del debitore iscritto a ruolo, che
assuma di essere legittimo proprietario dei beni pignorati, avendoli
acquistati nel corso di una precedente esecuzione esattoriale operata
in danno dello stesso debitore, di proporre opposizione
all'esecuzione ex art. 619 del codice di procedura civile;
che nella specie - secondo quanto emerge dall'ordinanza di
rimessione - essendo risultato che i beni sottoposti a pignoramento
in data 5 luglio 1999 erano stati acquistati a seguito di incanto
nell'ambito di una precedente esecuzione per debito d'imposta a
carico dello stesso debitore, il creditore opposto, costituendosi in
giudizio, ha eccepito l'improponibilità dell'opposizione ai sensi
della citata lettera a) del secondo comma dell'art. 52 del d.P.R.
n. 602 del 1973;
che, in punto di non manifesta infondatezza della questione,
il rimettente ritiene che "il criterio di ragionevolezza delle scelte
legislative" e quindi l'art. 3 della Costituzione, sarebbe violato da
una norma che pone, a carico del terzo estraneo al nucleo familiare
del debitore iscritto a ruolo, "l'impossibilità di difendere il
titolo di acquisto della proprietà nel caso in cui i beni pignorati
hanno formato oggetto di una precedente vendita esattoriale a carico
del medesimo debitore", mentre tale impedimento non sussiste nel caso
dell'opposizione "proposta dai familiari o addirittura dagli affini
fino al terzo grado nonché dai coobbligati" ai sensi della lettera
b) del secondo comma dello stesso art. 52;
che, inoltre, sarebbero violati gli artt. 24 e 42 della
Costituzione, rispettivamente perché il terzo non potrebbe far
valere in giudizio il suo diritto e perché il diritto di proprietà
non sarebbe tutelato;
che, sulla base di tali argomentazioni, il rimettente ritiene
la questione rilevante, in quanto pregiudiziale ai fini della
soluzione della controversia;
che il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto
in giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che
la questione sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
Considerato che l'ordinanza di rimessione dà atto che il
pignoramento, con cui ha avuto inizio l'esecuzione esattoriale
avverso la quale è stato introdotto il giudizio di opposizione di
terzo, è avvenuto il 5 luglio 1999, quando erano già vigenti le
modifiche apportate al d.P.R. n. 602 del 1973 dal decreto legislativo
26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione
mediante ruolo, a norma dell'art. 1 della legge 28 settembre 1998,
n. 337), le quali - ai sensi dell'art. 39 di tale d.lgs. - sono
entrate in vigore il 1° luglio 1999;
che, mentre in base all'art. 36, comma 9, di tale decreto, le
procedure esecutive in corso alla suddetta data sono regolate dalle
norme anteriormente vigenti, quelle instaurate invece successivamente
a tale data - in applicazione del normale principio tempus regit
actum - sono assoggettate alle nuove disposizioni, anche per quanto
concerne gli incidenti di cognizione che nell'ambito delle procedure
esecutive esattoriali si concretano nelle varie tipologie di
opposizione all'esecuzione;
che, dunque, il giudizio a quo (come, del resto, la stessa
procedura esecutiva iniziata con il pignoramento del 5 luglio 1999)
deve intendersi regolato dalle nuove disposizioni, ed in particolare
dall'art. 58 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo modificato
dall'art. 16 del decreto legislativo n. 46 del 1999, che (sostituendo
il Titolo II del d.P.R. n. 602) ha trasferito nel nuovo art. 58 la
disciplina dell'opposizione di terzo, prima dettata dall'art. 52;
che il rimettente ha invece erroneamente sollevato la
questione di costituzionalità riguardo all'art. 52 nel testo
anteriore alle modificazioni apportate dal d.lgs. n. 46 del 1999 e,
quindi, con riferimento ad una norma, la quale - ancorché ultrattiva
per le procedure esecutive pendenti, nonostante la sua sostituzione
con un testo avente altro oggetto - non è comunque applicabile al
giudizio a quo;
che, d'altro canto, il nuovo art. 58 - proprio con
riferimento alla situazione assunta dal rimettente come tertium
comparationis - ha struttura e contenuto diversi da quelli del
vecchio art. 52, secondo comma, lettera b) al quale erroneamente si
riferisce l'ordinanza di rimessione;
che pertanto la questione è manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 52, secondo comma, lettera a)
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione
delle imposte sul reddito), sollevata, in riferimento agli artt. 3,
24 e 42 della Costituzione, dal tribunale di Torre Annunziata,
sezione distaccata di Torre del Greco, in funzione di giudice
dell'esecuzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2001.
Presidente: Santosuosso
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:28 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte