Ordinanza n. 280/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 31/05/1990 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 508/1988
usata come parametro
citata
- art. 8d.lgs. 509/1988
- art. 3d.lgs. 509/1988
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 1,
della legge 21 novembre 1988, n. 508 (Norme integrative in materia di
assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai
sordomuti), promosso con ordinanza emessa il 25 novembre 1989 dal
Pretore di Foggia nel procedimento civile vertente tra Pacillo Vito
ed altra e il Ministero dell'interno, iscritta al n. 53 del registro
ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 maggio 1990 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che - nel corso di un giudizio in cui alcuni minori,
ciechi assoluti bilaterali, avevano richiesto al Ministero
dell'interno l'erogazione della pensione di inabilità in aggiunta
all'indennità di accompagnamento - il Pretore di Foggia, con
ordinanza emessa il 25 novembre 1989, ha sollevato, in relazione agli
artt. 2, 3 e 38, primo comma, della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21
novembre 1988, n. 508, nella parte in cui non prevede la possibilità
di corresponsione dell'indennità in argomento in aggiunta alla
pensione in favore dei ciechi assoluti d'età inferiore agli anni
diciotto;
che, a parere del giudice a quo, si determinerebbe una
disparità di trattamento rispetto agli altri invalidi civili
minorenni totalmente inabili per altre cause ai quali sarebbe
assicurato il contemporaneo godimento di entrambi i trattamenti;
che il Pretore rimettente osserva infine come l'assicurare le
condizioni assistenziali compatibili con la dignità della persona
umana rientri tra gli inderogabili doveri di solidarietà sociale ex
art. 2 della Costituzione e tra i compiti di assistenza posti allo
Stato dall'art. 38, primo comma, onde la denunziata normativa
vulnererebbe anche tali precetti;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato la quale ha concluso per
l'infondatezza della questione;
Considerato che erroneamente il giudice a quo prospetta una
disparità di trattamento tra le diverse categorie d'invalidi civili,
in quanto la vigente normativa esclude l'erogazione della pensione
d'inabilità in favore dei minori, a prescindere dalla natura della
menomazione o della malattia invalidante, come reso esplicito
dall'art. 8, primo comma, del decreto legislativo 23 novembre 1988,
n. 509;
che, anzi, a particolare beneficio dei ciechi è prevista
l'indennità non reversibile di cui all'art. 3 della legge n. 508 del
1988 (ed è altresì esclusa la perdita della pensione allorché essi
svolgano attività lavorativa);
che, infine, la diversa funzione delle provvidenze, se
giustifica il cumulo allorché ne ricorrano i presupposti (cfr.
sentenza n. 346 del 1989) non consente di eliminare dal novero di
questi ultimi il compimento della maggiore età per quanto riguarda
la pensione, il diritto alla quale si correla logicamente al momento
in cui vengono meno gli obblighi di mantenimento gravanti su chi
esercita la potestà parentale;
che la questione è pertanto manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 5, numero 1, della legge 21 novembre 1988,
n. 508 (Norme integrative in materia di assistenza economica agli
invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti), sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 38, primo comma, della Costituzione,
dal Pretore di Foggia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 31 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte