Ordinanza n. 280/2000
Altra decisione · depositata il 13/07/2000 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 41Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 81Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 100Costituzione
- art. 3d.lgs. 286/1999
- art. 11legge 59/1997
- art. 8legge 259/1958
- art. 14legge 20/1994
- art. 3legge 20/1994
citata
- art. 134Costituzione
- art. 37legge 87/1953
- art. 3legge 59/1997
- art. 41legge 59/1997
- art. 76legge 59/1997
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito dell'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e
strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e
dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche,
a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il
quale è stato abrogato l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259
(Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria),
promosso dalla Corte dei conti con ricorso depositato il 17 marzo
2000 e iscritto al n. 147 del registro ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2000 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che il Presidente della Corte dei conti, a seguito della
determinazione 10 febbraio 2000, n. 9/2000, della Sezione competente
al controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, ha proposto ricorso per conflitto di
attribuzioni tra poteri dello Stato nei riguardi del Governo in
relazione all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di
monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), con il quale è
stato abrogato l'art. 8 della legge 21 marzo 1958, n. 259
(Partecipazione della Corte dei conti al controllo sulla gestione
finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria),
per violazione degli artt. 3, 41, 76, 81, 97 e 100, secondo comma,
della Costituzione;
che, sul requisito della legittimazione attiva, nel ricorso
si richiama la giurisprudenza costituzionale (sentenze nn. 457 del
1999, 466 del 1993; ordinanza n. 242 del 1993) che ha riconosciuto
alla Corte dei conti, nella sua funzione di controllo sulla gestione
finanziaria degli enti svolta in piena autonomia, la qualità di
"potere" dello Stato legittimato alla proposizione di conflitti di
attribuzione;
che, nella specie, la Corte dei conti, constatato che per
effetto della nuova normativa il controllo sugli enti le sarebbe
precluso (ponendosi anche il problema della permanenza del magistrato
delegato al controllo ai fini dell'assistenza alle sedute degli
organi di amministrazione e di revisione, previsto dall'art. 12 della
legge n. 259 del 1958), ha rilevato, ai fini dell'ammissibilità del
ricorso, che "anche se è mancato l'esercizio del controllo su di un
atto concreto, tale circostanza è dipesa essenzialmente
dall'applicazione della predetta norma preclusiva" della rivendicata
funzione, "onde è risultato preliminare l'esame della legittimità
dell'intervento legislativo limitativo dell'esercizio concreto del
controllo";
che, sulla materia oggetto del conflitto, il ricorrente,
richiamato l'art. 100, secondo comma, della Costituzione per quanto
attiene all'esercizio del controllo della Corte dei conti "sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via
ordinaria" nonché ai successivi adempimenti nei confronti delle
Camere "sul risultato del riscontro eseguito", osserva che in
attuazione di tale norma costituzionale è stata emanata la legge
n. 259 del 1958, la quale, ai fini del controllo di cui trattasi, ha
istituito una speciale Sezione e ha dettato, "con una disciplina
caratterizzata da completezza e organicità" (sentenza n. 466 del
1993), le modalità dell'esercizio della funzione, mentre la norma
ora impugnata è diretta a ridurre il controllo della Corte dei conti
alla sola attività di referto al Parlamento sui risultati della
gestione degli enti, eliminando il raccordo fra il controllo della
Corte dei conti e i Ministri vigilanti o azionisti degli enti e così
sottraendo alla stessa Corte dei conti proprie attribuzioni
"desumibili direttamente dalle norme costituzionali";
che, ancora, nel ricorso si denuncia la violazione
dell'art. 76 della Costituzione, perché la legge di delega n. 59 del
1997 (art. 14, comma 1) ha fatto salvi i principi generali desumibili
dall'art. 3, commi 6 e 7, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e
quindi le disposizioni della legge n. 259 del 1958.
Considerato che la Corte dei conti, in persona del suo Presidente
sulla base della determinazione n. 9/2000 della Sezione competente al
controllo sulla gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato
contribuisce in via ordinaria, ha proposto conflitto di attribuzioni
tra poteri dello Stato contro il Governo della Repubblica, in persona
del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione all'art. 3,
comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività
svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11
della legge 15 marzo 1997, n. 59), per violazione degli artt. 3, 41,
76 (in riferimento alla legge 15 marzo 1997, n. 59), 81, 97 e 100,
secondo comma, della Costituzione;
che, nella presente fase del giudizio, a norma dell'art. 37,
terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, questa Corte
è chiamata a deliberare senza contraddittorio sull'ammissibilità
del ricorso sotto il profilo dell'esistenza della "materia di un
conflitto la cui risoluzione spetti alla sua competenza";
che, dal punto di vista dei presupposti soggettivi, alla
Corte dei conti, nell'esercizio della sua funzione di controllo sulla
gestione finanziaria degli enti ai quali lo Stato contribuisce in via
ordinaria, spetta la legittimazione a proporre conflitto
costituzionale di attribuzioni a norma dell'art. 134 della
Costituzione, in quanto tale funzione, sia pure di natura ausiliare,
è caratterizzata, oltre che dalla sua previsione nell'art. 100,
secondo comma, della Costituzione, dalla posizione di piena
indipendenza dell'organo chiamato a esercitarla (sentenza n. 466 del
1993 e ordinanze nn. 323 del 1999 e 23 del 2000, nonché, in
relazione alla funzione di controllo in generale, sentenze nn. 406
del 1989 e 302 del 1995);
che, con riferimento ai presupposti oggettivi, il ricorso è
indirizzato alla garanzia della sfera di attribuzioni determinata da
norme costituzionali, in quanto la lesione lamentata concerne
competenze della Corte dei conti configurate dalla legge 21 marzo
1958, n. 259, riconducibili alla previsione dell'art. 100, secondo
comma, della Costituzione;
che, circa il profilo dell'idoneità a determinare conflitto
di atti aventi natura legislativa, quali quelli in questione, questa
Corte ha già dato una risposta affermativa con sentenza n. 457 del
1999 resa su analogo conflitto;
che pertanto il ricorso deve essere dichiarato ammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo
1953, n. 87, nei confronti del Governo della Repubblica, il conflitto
di attribuzioni proposto dalla Corte dei conti con il ricorso
indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria di questa Corte dia immediata
comunicazione della presente ordinanza all'organo ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, il ricorso e la presente
ordinanza siano notificati al Governo della Repubblica, in persona
del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro il termine di
sessanta giorni dalla comunicazione di cui sub a) per essere
successivamente depositati presso la cancelleria di questa Corte
entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 luglio 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Fruscella
Depositata in cancelleria il 13 luglio 2000.
Il direttore della cancelleria: Fruscella
ECLI:IT:COST:2000:280 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte