Ordinanza n. 281/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/12/1974 · relatore Edoardo Volterra
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 976/1957
usata come parametro
- art. 41Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale della legge 25
febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione autentica dell'art. 15 della
legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente provvedimenti per la
salvaguardia del carattere storico, monumentale e artistico della
città e del territorio di Assisi nonché per conseguenti opere di
interesse igienico e turistico, e nuove norme per l'applicazione della
legge stessa), promossi con ordinanze emesse dal tribunale di Roma il
12 febbraio, l'11 giugno, il 5 novembre ed il 3 dicembre 1973 e il 14
gennaio 1974 in 16 procedimenti civili vertenti tra il Banco di Roma,
Antonelli Sergio, la Società Zoovit ed altri e l'Amministrazione
finanziaria dello Stato, iscritte nel registro ordinanze ai nn. 51,52 e
da 147 a 160 dell'anno 1974 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 75 del 20 marzo 1974 e n. 153 del 12 giugno 1974.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 21 novembre 1974 il Giudice
relatore Edoardo Volterra.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe il tribunale di Roma ha
sollevato questione di legittimità costituzionale della legge 25
febbraio 1971, n. 110, in riferimento agli artt. 41 e 53 della
Costituzione.
Considerato che identica questione è già stata dichiarata non
fondata con sentenza 19 giugno 1974, n. 175.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi dinanzi
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale della legge 25 febbraio 1971, n. 110 (Interpretazione
autentica dell'art. 15 della legge 9 ottobre 1957, n. 976, concernente
provvedimenti per la salvaguardia del carattere storico, monumentale e
artistico della città e del territorio di Assisi nonché per
conseguenti opere di interesse igienico e turistico, e nuove norme per
l'applicazione della legge stessa), promossa dal tribunale di Roma con
le ordinanze in epigrafe, in riferimento agli artt. 41 e 53 della
Costituzione e già ritenuta non fondata con sentenza n. 175 del 1 974.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 dicembre 1 974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte