Ordinanza n. 281/1986
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/12/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 71legge 648/1950
- art. 64legge 313/1968
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71 della
legge 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento delle disposizioni sulle
pensioni di guerra) e dell'art. 64 legge 18 marzo 1968 n. 313
(Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra) promosso con
l'ordinanza emessa il 4 giugno 1980 dalla Corte dei conti sul ricorso
proposto da Fontana Romeo iscritta al n. 145 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165
dell'anno 1981;
udito nella camera di consiglio del 12 novembre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 4 giugno 1980 dalla Corte dei
conti - Sezione quinta giurisdizionale per le pensioni di guerra - è
stata sollevata questione di legittimità costituzionale degli artt. 71
l. 10 agosto 1950 n. 648 e 64 l. 18 marzo 1968 n. 313 "nella parte in
cui, in mancanza di altri chiamati, non prevedono, accanto ai
legittimi, anche i fratelli e le sorelle naturali quali soggetti di
diritto a trattamento privilegiato indiretto di guerra" per contrasto
con gli artt. 3 e 30, terzo comma, Cost.
Considerato che l'ordinanza di rimessione, quanto ai motivi della
non manifesta infondatezza della questione, si limita a richiamare quel
che era stato dedotto in una precedente ordinanza della stessa Sezione,
già dichiarata peraltro inammissibile (ordinanza n. 12 del 1983);
che va dichiarata, ora, manifestamente inammissibile la sollevata
questione non essendo bastevole, ai fini dell'assolvimento del precetto
di cui all'art. 23, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87, una mera
motivazione per relationem (cfr. sentenza n. 292 del 1985; ordinanze
nn. 23 e 294 del 1985).
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 71 l. 10 agosto 1950 n. 648 (Riordinamento
delle disposizioni sulle pensioni di guerra) e 64 l. 18 marzo 1968 n.
313 (Riordinamento della legislazione pensionistica di guerra),
sollevata dalla Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per le
pensioni di guerra con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA - GIOVANNI
CONSO - ETTORE GALLO - GIUSEPPE
BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO
DELL'ANDRO - GABRIELE PESCATORE - UGO
SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO CASAVOLA -
ANTONIO BALDASSARRE - VINCENZO
CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte