Ordinanza n. 281/1993
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/06/1993 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 442 del codice
di procedura civile, promossi con:
1) ordinanza emessa il 14 luglio 1992 dal Tribunale di Catania
nei procedimenti civili riuniti vertenti tra il Ministero
dell'Interno e Vacanti Carmela ed altro, iscritta al n. 34 del
registro ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1993;
2) n. 2 ordinanze emesse il 4 gennaio 1993 dal Pretore di
Viterbo nei procedimenti civili vertenti tra Colonna Marco ed altri e
Proietti Maurizio ed altri ed il Ministero dell'Interno ed altra,
iscritte ai nn. 92 e 93 del registro ordinanze 1993 e pubblicate
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie
speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 maggio 1993 il Giudice
relatore Luigi Mengoni.
Ritenuto che, nel corso di un procedimento civile promosso da
Carmela Vacanti e altro contro il Ministero dell'interno per il
pagamento dell'indennità di accompagnamento, più interessi legali e
rivalutazione monetaria, il Tribunale di Catania, con ordinanza del
14 luglio 1992, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost.,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc.
civ., nella parte in cui non prevede l'obbligo del giudice, quando
pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per
crediti relativi a prestazioni di assistenza, di determinare, oltre
gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente
subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito,
analogamente a quanto, in virtù della sentenza n. 156 del 1991, è
previsto per i crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale;
che, nel corso di un giudizio analogo, la medesima questione è
stata sollevata dal Pretore di Viterbo, con due ordinanze in data 4
gennaio 1993;
che, secondo i giudici remittenti, la norma denunziata determina
una ingiustificata disparità di trattamento tra crediti
previdenziali e crediti assistenziali, in contrasto con
l'equiparazione delle due categorie, sotto il profilo funzionale,
già affermata dalla sentenza n. 85 del 1979 di questa Corte;
che nei giudizi davanti alla Corte è intervenuto il Presidente
del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o
comunque infondata.
Considerato che l'identità di oggetto rende opportuna la riunione
dei tre giudizi, affinché siano decisi con unico provvedimento;
che la questione è già stata sottoposta a questa Corte, la
quale, con sentenza n. 196 del 1993, ha dichiarato "l'illegittimità
costituzionale dell'art. 442 cod. proc. civ. nella parte in cui non
prevede, quando il giudice pronuncia sentenza di condanna al
pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di
assistenza sociale obbligatoria, il medesimo trattamento dei crediti
relativi a prestazioni di previdenza sociale in ordine agli interessi
legali e al risarcimento del maggior danno sofferto dal titolare per
la diminuzione del valore del suo credito".
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 442 cod. proc.
civ., - già dichiarato costituzionalmente illegittimo in parte qua
con sentenza n. 196 del 1993 - sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Catania e dal Pretore di
Viterbo con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 maggio 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 10 giugno 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte