Ordinanza n. 281/2002
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 24/06/2002 · relatore Francesco Amirante
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2,
codice civile, promosso con ordinanza emessa il 21 settembre 2001 dal
Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia, nel procedimento
civile vertente tra Polito Giovanna e Spera Antonella, iscritta al
n. 932 del registro ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 47, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 2002 il giudice
relatore Francesco Amirante.
Ritenuto che il Tribunale di Napoli, sezione distaccata di
Ischia, con ordinanza emessa il 21 settembre 2001, ha sollevato, in
riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, cod.
civ. in quanto, prevedendo il giuramento suppletorio, consentirebbe
la decisione della controversia attraverso un intervento del giudice
nella dialettica processuale che farebbe dipendere il giudizio dal
comportamento di una parte e si risolverebbe in un vantaggio di
quest'ultima in pregiudizio dell'altra, in assenza di un criterio
limitativo della discrezionalità del deferimento, oltretutto in una
situazione storica di attenuazione del vincolo morale derivante dal
giuramento;
che, a parere del giudice remittente, quanto si è detto si
verificherebbe senza che le esigenze di speditezza del giudizio
giustifichino l'asserito vulnus della parità delle armi tra le parti
del processo e della terzietà e imparzialità del giudice garantite
dalle norme costituzionali invocate come parametro;
che, pur dando atto della sentenza n. 83 del 1972, con la
quale questa Corte verificò in positivo la compatibilità
dell'istituto del giuramento suppletorio con i principi di
eguaglianza e di difesa, il giudice a quo auspica una revisione di
detto orientamento alla luce dei nuovi principi introdotti
dall'art. 111 Cost. nella versione conseguente alla modifica di cui
alla legge costituzionale 23 novembre 1999, n. 2;
che inoltre, secondo il remittente, l'esigenza della
ragionevole durata del processo sarebbe un principio recessivo
rispetto alle fondamentali garanzie e della imparzialità del giudice
e della parità delle parti processuali.
Considerato che l'ordinanza di rimessione risulta del tutto priva
di qualsiasi descrizione della fattispecie sub iudice;
che la motivazione della rilevanza della questione, contenuta
nella suddetta ordinanza, appare, nella descritta situazione, del
tutto carente limitandosi il remittente ad affermare al riguardo che
"non appare possibile accogliere la domanda riconvenzionale spiegata,
se non sulla base delle risultanze del giuramento prestato, per non
essere le altre emergenze istruttorie all'uopo idonee";
che una simile ordinanza è inidonea a dare valido ingresso
al giudizio di legittimità costituzionale (ex plurimis ordinanze
n. 118 del 2002, n. 43 del 2001, nn. 396 e 139 del 2000);
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte Costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2736, n. 2, cod. civ.,
sollevata, in riferimento all'art. 111, primo e secondo comma, della
Costituzione dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Ischia,
con ordinanza emessa il 21 settembre 2001.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 17 giugno 2002.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Amirante
Il cancelliere:Di Paola
Depositata in cancelleria il 24 giugno 2002.
Il direttore della cancelleria:Di Paola
ECLI:IT:COST:2002:281 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte