Ordinanza n. 282/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 29/09/1983 · relatore Brunetto Bucciarelli Ducci
Norme in gioco
citata
- art. 11Codice penale
- art. 80legge 305/1977
- art. 87legge 305/1977
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 16 maggio
1977, n. 305 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea sulla
validità internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28
maggio 1970), promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1979 dalla
Corte d'assise d'appello di Milano nel procedimento penale a carico di
Barletta Cosimo iscritta al n. 99 del registro ordinanze 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 105 del 1980;
visti l'atto di costituzione di Barletta Cosimo e l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Brunetto Bucciarelli Ducci.
Considerato che nel corso del procedimento penale a carico di
Barletta Cosimo - imputato del delitto di omicidio volontario, commesso
in Germania, condannato dal Tribunale di Hagen alla pena di tre anni e
mesi sei di reclusione e sottoposto in Italia a nuovo procedimento
penale a norma dell'art. 11 cod. pen., su richiesta del Ministro di
Grazia e Giustizia - la Corte di assise di appello di Milano, con
ordinanza 3 dicembre 1979, ha ritenuto rilevante ai fini della
decisione e non manifestamente infondata - in riferimento agli artt. 3,
80, 87, comma ottavo, della Costituzione - la questione, sollevata dal
difensore dell'imputato, concernente la legittimità costituzionale
della legge 16 maggio 1977, n. 305 (ratifica della Convenzione europea
sulla validità internazionale degli atti repressivi, adottata a L'Aja
il 28 maggio 1970) in quanto la mancata fissazione, nella stessa legge,
di un termine per la ratifica (non ancora effettuata dallo Stato
italiano) non consente di applicare l'art. 53 della Convenzione, che
sancisce l'efficacia delle sentenze penali straniere in tutti gli Stati
contraenti e, quindi, nel caso di specie preclude la rinnovazione del
giudizio in Italia prevista dall'articolo 11 cod. pen.;
rilevato che la legge impugnata, composta da due articoli, autorizza
con l'art. 1 il Presidente della Repubblica a ratificare la suddetta
Convenzione e con l'art. 2 prescrive che piena ed intera esecuzione è
data alla Convenzione a decorrere dalla sua entrata in vigore in
conformità all'art. 58 della Convenzione medesima, il quale dispone
l'entrata in vigore tre mesi dopo la data del deposito del terzo
strumento di ratifica e di accettazione e, per lo Stato firmatario che
depositi la ratifica o l'accettazione in un secondo tempo, tre mesi
dopo tale deposito;
ritenuto che lo stato italiano finora non ha depositato lo strumento
di ratifica e, quindi, nei suoi confronti la Convenzione non è entrata
in vigore, dal che deriva l'attuale inoperatività della legge
impugnata - concernente la ratifica e contenente l'ordine di esecuzione
della Convenzione, necessariamente condizionato all'entrata in vigore
della convenzione medesima - e la conseguente inidoneità della stessa
legge n. 305 del 1977 a costituire oggetto del giudizio di legittimità
costituzionale;
ritenuto, peraltro, che neppure l'eventuale declaratoria di
illegittimità costituzionale della menzionata legge, per mancata
fissazione del termine per la ratifica, potrebbe rendere vincolante per
lo Stato italiano la Convenzione internazionale - con le conseguenti
operatività della suddetta legge e applicabilità del menzionato art.
53 della Convenzione da parte del giudice a quo - perché tali effetti
derivano esclusivamente dal deposito dello strumento di ratifica;
ritenuto, pertanto, che la questione di legittimità costituzionale
è manifestamente inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale della legge 16 maggio 1977, n. 305
(Ratifica ed esecuzione della Convenzione Europea sulla validità
internazionale dei giudizi repressivi, adottata a L'Aja il 28 maggio
1970) proposta dalla Corte di assise di appello di Milano, con
l'ordinanza in epigrafe, in riferimento agli artt. 3, 80, 87, comma
ottavo, della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 settembre 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte