Ordinanza n. 282/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/12/1986 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 57legge 833/1978
- art. 10legge 887/1984
- art. 63legge 833/1978
usata come parametro
citata
- art. 3d.l. 663/1979
- art. 1d.P.R. 538/1980
- art. 14d.l. 463/1983
- art. 134legge 638/1983
- art. 1legge 692/1955
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 57 e 63 legge 23
dicembre 1978 n. 833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in legge 29
febbraio 1980 n. 33), 1 e 2 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, 12 d.l. 29
luglio 1981 n. 402 (conv. in legge 26 settembre 1981 n. 537), 14 legge
26 aprile 1982 n. 181, 4, comma quarto, e 14 d.l. 12 settembre 1983 n.
463 (conv. in legge 11 novembre 1983 n. 638), 33 legge 27 dicembre 1983
n. 730, 10 legge 22 dicembre 1984 n. 887, e dei d.1. 10 gennaio 1983 n.
2, 11 marzo 1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317
promossi con ordinanze emesse il 12 giugno 1984 dal Pretore di Cuneo,
il 15 giugno 1985 dal Pretore di Sondrio, il 18 giugno 1985 dal Pretore
di Enna, il 26 novembre 1984 dal Pretore di Firenze (n. 26 ordd.), il
14 dicembre 1984 dal Pretore di Firenze, il 12 giugno 1985 dal Pretore
di Brescia, il 13 maggio 1985 dal Pretore di Brescia, il 26 febbraio
1985 dal Pretore di Parma, il 23 luglio 1985 dal Pretore di Roma, il 21
marzo 1985 dal Pretore di Milano, il 12 marzo 1985 dal Pretore di
Brescia, il 18 luglio 1985 dal Pretore di Roma, il 30 aprile 1985 dal
Pretore di Roma, il 21 ottobre 1985 dal Pretore di Bologna, il 14
ottobre 1985 dal Pretore di Bologna, il 21 ottobre 1985 dal Pretore di
Bologna (n. 2 ordd.), il 31 ottobre 1985 dal Tribunale di Tortona, il
26 e 27 settembre 1985 dal Pretore di Napoli, il 18 luglio 1985 dal
Pretore di Roma, il 9 aprile 1985 dal Pretore di Modena, il 29 maggio
1985 dal Pretore di Brescia, il 26 novembre 1985 dal Pretore di
Bologna, il 5 dicembre 1985 dal Pretore di Lamezia Terme, il 16 ottobre
1985 dal Pretore di Messina, il 13 novembre 1985 dal Tribunale di
Bologna, il 13 dicembre 1985 dal Pretore di Napoli, il 21 dicembre 1985
dal Pretore di Vigevano, il 4 febbraio 1986 dal Pretore di Pistoia (n.
3 ordd.), il 24 gennaio 1986 dal Pretore di Pisa, il 17 dicembre 1985
dal Pretore di Pisa, il 4 marzo 1986 dal Pretore di Napoli, il 7 marzo
1986 dal Pretore di Acqui Terme, iscritte ai nn. 534, 603, 631, da 641
a 666, 673, 707, 708, 745, 752, 761, 790, 794, 840, da 868 a 871 e 903
del registro ordinanze 1985; e ai nn. 23, 32, 35, 48, 65, 67, 103, 115,
136, 156, 170, 256, 257, 258, 291, 292, 363 e 400 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 7, 8, 9, 12, 10, 13, 11, 20, 21, 23, 22, 25, 27, 26, 14, 29, 35 e
36 1 s.s. del 1986.
Visti gli atti di costituzione di Pettini Paolo ed altri, di
Beretta Anguissola Alessandro ed altri, di Fara Ferdinando Giuseppe ed
altri, di Mariani Giuseppe ed altri, di Benincasa Renato ed altri, di
Boscato Giuseppe ed altri, di Battiati Giuseppe ed altri, di Fratta
Umberto ed altri, di Roccari Riccardo ed altri, di Midulla Sergio ed
altri nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 29 ottobre 1986 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino
Ritenuto che con 61 ordinanze sollevate da diversi pretori, in
funzione di giudici del lavoro, e, in sede di appello, da qualche
tribunale è stata impugnata sotto vari profili di illegittimità
costituzionale, di cui in appresso, la normativa, susseguitasi nel
tempo (dal 1980 al 1984), relativa alla contribuzione di malattia,
concernente i liberi professionisti (notai, avvocati, medici,
ingegneri, architetti, dottori commercialisti, ecc.);
che le controversie nelle quali le ordinanze sono state emesse
risultano infatti promosse da liberi professionisti, al fine di
contestare le somme richieste dall'INPS a titolo di contributi sociali
di malattia;
che quanto alle norme oggetto di impugnazione ed ai parametri
costituzionali invocati da parte dei singoli giudici va precisato:
1) con ordinanza (n. 534/85 R.O.) emessa il 12 giugno 1984
(pervenuta il 16 luglio 1985) dal Pretore di Cuneo sono stati impugnati
gli artt. 3, primo comma, lett. b), d.l. 30 dicembre 1979 n. 663
(conv. con modif. in legge 29 febbraio 1980 n. 33) e 14 d.l. 12
settembre 1983 n. 463 conv. con modif. in legge 11 novembre 1983 n.
638, in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;
2) con ordinanza (n. 603/85 R.O.) emessa il 15 giugno 1985 dal
Pretore di Sondrio gli artt. 1, terzo comma, d.P.R. 8 luglio 1980 n.
538, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 conv. con modif. in l. 26 settembre
1981 n. 537, 14 l. 26 aprile 1982 n. 181 in relazione agli artt. 3 e 53
Cost.;
3) con ordinanza (n. 631/85 R.O.) emessa il 18 giugno 1985 dal
Pretore di Enna gli artt. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833,3 d.l. 30
dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33, 1 e 2 d.P.R. 8
luglio 1980 n. 538,12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 conv. in l. n.
537/1981, 14 l. n. 181/1982, 4, quarto comma, e 14 d.l. 12 settembre
1983 n. 463 conv. in l. n. 638/1983, 35 (recte 33) l. 27 dicembre 1983
n. 730 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;
4-29) con 26 ordinanza di identico contenuto (nn. 641-666/1985
R.O.) emesse il 19 e il 26 novembre 1984 (tutte pervenute il 25
settembre 1985) dal Pretore di Firenze l'art. 14 d.l. n. 463/1983 conv.
in l. n. 638/1983 in relazione agli artt. 3 e 134 Cost.;
30) con ordinanza (n. 673/85 R.O.) emessa il 14 dicembre 1984
(pervenuta il 1 ottobre 1985) dal Pretore di Firenze gli artt. 1, terzo
comma, d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981,
14 l. n. 181/1982 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;
31) con ordinanza (n. 707/85 R.O.) emessa il 12 giugno 1985 dal
Pretore di Brescia gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n.
33/1980, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 1 e 2 d.P.R. n.
538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n.
181/1982 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;
32) con ordinanza (n. 708/85 R.O.) emessa il 13 maggio 1985 dal
Pretore di Brescia gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n.
33/1980, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 1 e 2 d.P.R. n.
538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n.
181/1982 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;
33) con ordinanza (n. 745/85 R.O.) emessa il 26 febbraio 1985 dal
Pretore di Parma gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980,
1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981,14
l. n. 181/1982,14 d.l. n.463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33 l. n.
730/1983 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;
34) con ordinanza (n. 752/85 R.O.) emessa il 23 luglio 1985 dal
Pretore di Roma l'art. 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983,
il d.P.R. n. 538/1980, gli artt. 12 d.1.n. 402/1981 conv. in l. n.
537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983, 4 d.l. n. 463/1983
conv. in l. n. 638/1983, 57 l. n. 833/1978 in relazione agli artt. 3,
primo comma, 38, quarto comma, 53, primo e secondo comma, Cost.;
35) con ordinanza (n. 761/85 R.O.) emessa il 21 marzo 1985 dal
Pretore di Milano gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980,
14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3, primo
comma, e 53 Cost., nonché l'art. 57 l. n. 833/1978 in relazione agli
36) con ordinanza tn. 790/85 R.O.) emessa il 12 marzo 1985 dal
Pretore di Brescia gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n.
33/1980, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 1 e 2 d.P.R. n.
538/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n.
181/1982 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;
37) con ordinanza (n. 794/85 R.O.) emessa il 18 luglio 1985 dal
Pretore di Roma gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980,57
e 63 l. n. 833/1978, il d.P.R. n. 538/1980, gli artt. 12 d.l. n.
402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 4 e 14 d.l. n.
463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33 l. n. 730/1983 in relazione agli
artt. 3, 23, 53, 76, 97 e 101 Cost.;
38) con ordinanza (n. 840/85 R.O.) emessa il 30 aprile 1985 dal
Pretore di Roma gli artt. 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981,
14 l. n. 181/1982 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;
39-42) con 4 ordinanze (n. 868-871/85 R.O.) emesse il 21 ottobre
1985 dal Pretore di Bologna gli artt.3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n.
33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n.
181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 in relazione
43) con ordinanza (n. 903/85 R.O.) emessa il 31 ottobre 1985 dal
Tribunale di Tortona gli artt. 3, lett. b), d.1.n. 663/1979 conv. in
l. n. 33/1980, 1 e 2 d.P.R. n. 538/1980, 12, settimo comma, d.l. n.
402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14, quarto comma, l. n. 181/1982 in
relazione all'art. 3 Cost.;
44) con ordinanza (n. 23/86 R.O.) emessa il 27 settembre 1985 dal
Pretore di Napoli l'art. 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3 e
53 Cost.;
45) con ordinanza (n. 32/86 R.O.) emessa il 26 settembre 1985 dal
Pretore di Napoli l'art. 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3 e
53 Cost.;
46) con ordinanza (n. 35/86 R.O.) emessa il 18 luglio 1985 dal
Pretore di Roma gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980,
57 e 63 l. n. 833/1978, il d.P.R. n. 538/1980, gli artt. 12 d.l. n.
402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 4 e 14 d.l. n.
463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33 l. n. 730/1983 in relazione agli
artt. 3, 23, 56 (recte 53), 76, 97 e 101 Cost.;
47) con ordinanza (n. 48/86 R.O.) emessa il 9 aprile 1985
(pervenuta il 12 gennaio 1986) dal Pretore di Modena gli artt. 3, primo
comma, lett. b), d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12 d.l. n.
402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14, quarto comma, l. n. 181/1982,
4, quarto comma, d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33 l. n.
730/1983 in relazione agli artt.3, primo comma,53, primo comma, 97
Cost.;
48) con ordinanza (n. 65/86 R.O.) emessa il 29 maggio 1985
(pervenuta il 27 gennaio 1986) dal Pretore di Brescia gli artt. 3 d.l.
n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n.
638/1983, 1 e 2 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n.402/1981 conv. in l. n.
537/1981,14 l. n.181/1982 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;
49) con ordinanza (n. 67/86 R.O.) emessa il 26 novembre 1985 dal
Pretore di Bologna gli artt. 3 d.l. n. 663/ 1979 conv. in l. n.
33/1980, 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n.
181/1982, 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 in relazione
agli artt. 3, primo comma, e 53 Cost.;
50) con ordinanza (n. 103/86 R.O.) emessa il 5 dicembre 1985 dal
Pretore di Lamezia Terme gli artt. 57 e 63 1.n. 833/1978 in
riferimento all'art. 3 Cost. e gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l.
n. 402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982 in relazione
agli artt. 3, 53, 23, 76 e 77 Cost.;
51) con ordinanza (n. 115/86 R.O.) emessa il 16 ottobre 1985 dal
Pretore di Messina gli artt. 1 d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n. 402/1981
conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983 in
relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;
52) con ordinanza (n. 136/86 R.O.) emessa il 13 novembre 1985 dal
Tribunale di Bologna gli artt. l d.P.R. n. 538/1980, 12 d.l. n.
402/1981 conv. in l. n. 537/1981, 14 l. n. 181/1982, 14 d.l. n.
463/1983 conv. in l. n. 638/1983, i decreti legge nn. 2/83, 59/83,
176/83 e 317/83, l'art. 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3,
23, 53 e 97 Cost.;
53) con ordinanza (n. 156/86 R.O.) emessa il 13 dicembre 1985 dal
Pretore di Napoli l'art. 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3 e
53 Cost.;
54) con ordinanza (n. 170/86 R.O.) emessa il 21 dicembre 1985 dal
Pretore di Vigevano l'art. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980,
il d.P.R. n. 538/1980, gli artt. 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n.
537/1981, 14 l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt.
3, primo comma, e 53, primo comma, Cost.;
55) con ordinanza (n. 256/86 R.O.) emessa il 4 febbraio 1985 dal
Pretore di Pistoia gli artt. 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n.
537/1981, 14 l. n. 181/1982, 4, quarto comma, e 14, primo e secondo
comma, d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33 l. n. 730/1983, 10
l. n. 887/1984 in relazione agli artt. 3 e 53 Cost.;
56) con ordinanza (n. 257/86 R.O.) emessa il 4 febbraio 1986 dal
Pretore di Pistoia gli art. 57, secondo comma, 1. n. 833/1978, 3 d.l.
n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980, 12, sesto e ultimo comma, d.l. n.
402/1981 conv. in l. n. 537/ 1981, 14 (recte 4), quarto comma, e 14,
primo e secondo comma, d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 33,
primo e terzo comma, l. n. 730/1983, 10 l. n. 887/1984 in relazione
57) con ordinanza (n. 258/86 R.O.) emessa il 4 febbraio 1986 dal
Pretore di Pistoia gli artt. 3 d.l. n. 663/1979 conv. in l. n. 33/1980,
14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983, 12 d.l. n.402/1981 conv.
in l. n.537/1981,14 l. n.181/1982, 33 l. n. 730/1983, 10 n. 887/1984
in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost.;
58) con ordinanza (n. 291/86 R.O.) emessa il 24 gennaio 1986 dal
Pretore di Pisa l'art. 14 d.l. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 in
relazione agli artt. 101, secondo comma, e 53 Cost.; gli artt. 57, 63
l. n. 833/1978 e 14 l. n. 181/1982 in riferimento all'art. 3 Cost.;
59) con ordinanza (n. 292/86 R.O.) emessa il 17 dicembre 1985 dal
Pretore di Pisa l'art. 14 d.1. n. 463/1983 conv. in l. n. 638/1983 in
riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 53 Cost.; gli artt. 57, 63
l. n. 833/1978 e 4 l. n. 181/1982 in relazione all'art. 3 Cost.;
60) con ordinanza (n. 363/86 R.O.) emessa il 4 marzo 1986 dal
Pretore di Napoli l'art. 33 l. n. 730/1983 in relazione agli artt. 3 e
53 Cost.;
61) con ordinanza (n. 400/86 R.O.) emessa il 7 marzo 1986 dal
Pretore di Acqui Terme gli artt. 12 d.l. n. 402/1981 conv. in l. n.
537/1981, 14, quarto comma, l. n. 181/1982, 33 l. n. 730/1983 in
relazione agli artt. 3, primo comma, 53, primo comma, Cost.;
che le menzionate disposizioni vengono denunciate, in generale, ex
artt. 3, 53, 97 Cost., nella parte in cui determinano la misura fissa,
quella percentuale, nonché il massimale, per il contributo sociale di
malattia dei liberi professionisti, in modo più oneroso - si assume -
rispetto a quanto dovuto dagli artigiani, dagli esercenti attività
commerciali, dai coltivatori diretti, da coloro non tenuti prima della
legge n. 833/78, all'iscrizione ad un istituto mutualistico di natura
pubblica (art. 63 l. n. 833/78 e successivi decreti ministeriali), dai
lavoratori dipendenti: ciò a parità di reddito e di prestazioni
sanitarie, prescindendosi totalmente, si ravvisa, dalla capacità
contributiva di ciascuno, in un sistema di contribuzione che sarebbe
privo di coerenza ed incidente sulla imparzialità e sul buon andamento
della amministrazione;
che l'art. 57 l. 23 dicembre 1978 n. 833 viene sospettato di
illegittimità costituzionale nella parte in cui affida al Governo il
compito di disciplinare l'adeguamento della partecipazione contributiva
degli assistiti, nonché le modalità e i tempi di questa
partecipazione, senza fissare alcun criterio direttivo, in contrasto
con "la regola della riserva di legge relativa" di cui all'art. 23
Cost.;
che il d.P.R. n. 538/1980 è stato oggetto di impugnazione poiché
sarebbe stato emanato in contrasto con quanto dispone l'art. 76 Cost.;
che l'art. 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 (conv. in l. 11
novembre 1983 n. 638) contrasterebbe:
- con l'art. 101, secondo comma, Cost. (ovvero con il successivo
art. 134) poiché, essendo norma sostanzialmente di natura innovativa
anziché di interpretazione autentica, avrebbe compromesso e limitato
il potere spettante al giudice di interpretare le leggi nella loro
applicazione;
- con l'art. 53 Cost., nella parte in cui verrebbe a imporre,
retroattivamente, un prelievo di carattere fiscale, non prevedibile dal
contribuente, e quindi presumibilmente su redditi già consumati;
a) nella parte in cui, per i liberi professionisti aventi reddito
anche da lavoro dipendente ovvero derivante da pensione, impone un
duplice contributo (relativamente cioè ai due redditi) per il
fruimento del medesimo servizio, a differenza di tutti gli altri
soggetti tenuti ad un'unica contribuzione;
b) nella parte in cui assoggetta il libero professionista a duplice
prelievo (fisso e percentuale) a differenza di coloro i quali svolgono
anche attività di lavoro dipendente o siano titolari di pensione
statale, nei cui confronti è prevista soltanto la contribuzione
percentuale, nonché a differenza dei titolari di pensioni INPS
(diretta o indiretta) completamente esentati dal versamento dei
contributi di malattia (ex art. 1 legge 4 agosto 1955 n. 692);
c) nella parte in cui creerebbe ingiustificate discriminazioni tra
diverse categorie di liberi professionisti a seconda che per ciascuna
di esse fosse o meno istituita, prima dell'entrata in vigore della
legge 23 dicembre 1978 n. 833, apposita cassa o gestione per
l'assicurazione di malattia;
che hanno depositato memorie di costituzione, nelle quali vengono
richiamate le argomentazioni dedotte dai rispettivi giudici rimettenti,
ovvero vengono svolte altre del tutto analoghe, Paolo Pettini ed altri
(nel giudizio di cui all'ord. n. 673/85), Alessandro Beretta Anguissola
ed altri (ord. n. 752/85), Giuseppe Mariani, Ferdinando Fara ed altri
(ord. n. 794/85), Renato Benincasa ed altri (ord. n. 23/86), Giuseppe
Boscato ed altri (ord. n. 32/86), Giuseppe Battiati (ord. n. 67/86),
Umberto Fratta ed altri (ord. n. 136/86), Sergio Midulla ed altri (ord.
n. 156/86);
che l'Avvocatura generale dello Stato, per il Presidente del
Consiglio dei ministri, ha depositato atto di intervento nei giudizi di
cui alle ordd. nn. 534, 603, 631, 641-666, 673, 794, 840, 868-871, 903
Reg. ord. 1985; 32, 35, 48, 65, 67, 136, 170, 256, 258, 292 Reg. ord.
1986, deducendosi preliminarmente l'inammissibilità delle questioni di
cui alle ordd. nn. 631/85, 707/85 per difetto di elementi sulla
rilevanza, nonché della questione sollevata dall'ord. n. 840/85
essendo questa motivata esclusivamente "per relationem"; nel merito,
l'infondatezza di tutte le questioni.
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti
questioni identiche o comunque connesse;
che le ordd. nn. 631/1985 e 707/1985 sono prive di un benché
minimo riferimento alle fattispecie dedotte in giudizio, mentre l'ord.
n. 840/1985 si riporta integralmente ai contenuti di altra ordinanza;
onde si appalesano tutte manifestamente inammissibili;
che l'art. 10 l. 22 dicembre 1984 n. 887, oggetto di impugnativa da
parte delle ordd. nn. 256, 257, 258/1986 R.O., dispone in materia del
tutto distinta, e però inconferente, da quella su cui verte il
giudizio a quo cosicché la relativa questione di legittimità
costituzionale è palesemente priva di rilevanza e pertanto
manifestamente inammissibile;
che ancora manifestamente inammissibili sono le questioni (v. ord.
n. 136/1986) concernenti i decreti legge 10 gennaio 1983 n. 2, 11 marzo
1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317, non essendo
stati essi oggetto di conversione da parte del Parlamento;
che questa Corte con sentenza n. 167 del 1986 ha dichiarato
inammissibile la questione di legittimità costituzionale del d.P.R. 8
luglio 1980 n. 538 in quanto provvedimento non avente natura
legislativa;
che pertanto le questioni coinvolgenti detto d.P.R. n. 538
sollevate dalle ordd. nn. 603, 673, 708, 745, 752, 790, 794, 903/1985
R.O., 35, 65, 103, 115, 136, 170/1986 R.O. vanno dichiarate
manifestamente inammissibili;
che con la stessa sentenza n. 167/1986 è stata dichiarata
infondata ogni altra questione di legittimità costituzionale, secondo
le prospettazioni assunte, delle disposizioni concernenti i contributi
obbligatori di malattia gravanti sui liberi professionisti per gli anni
1980-1984;
che le ordinanze di cui in epigrafe propongono questioni identiche
nei riferimenti, motivi ed argomenti (il parametro di cui all'art. 134
Cost. comunque non pertinente, dedotto per la prima volta qui dal
Pretore di Firenze - ordd. nn. 641-666/1985 R.O. - dovendosi ritenere
invocato per errore in luogo dell'art. 104);
che non sussistono ragioni di sorta ovvero nuove prospettazioni,
quindi, tali da doversi modificare, in punto, quanto già deciso;
che, pertanto, le dedotte questioni, oltre quelle manifestamente
inammissibili, vanno dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
1) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale di cui agli artt. 57 l. 23 dicembre 1978 n.
833, 3 d.l. 30 dicembre 1979 n. 663 conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33,
1 e 2 d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538, 12 d.l. 29 luglio 1981 n. 402 conv.
in l. 26 settembre 1981 n. 537, 14 l. 26 aprile 1982 n. 181, 4, quarto
oomma, e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463 conv. in l. 11 novembre 1983
n. 638, 33 l. 27 dicembre 1983 n.730 sollevate, in relazione agli artt.
3 e 53 Cost., con le ordinanze del Pretore di Enna (ord. n. 631/1985),
del Pretore di Brescia (ord. n. 707/1985) e del Pretore di Roma (ord.
n. 840/1985);
2) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 l. 22 dicembre 1984 n. 887
sollevata, in relazione agli artt. 3, 23 e 53 Cost., dal Pretore di
Pistoia (ordd. nn. 256-258/1986);
3) dichiara manifestamente inammissibili le questioni di
legittimità costituzionale dei decreti legge 10 gennaio 1983 n. 2, 11
marzo 1983 n. 59, 11 maggio 1983 n. 176, 11 luglio 1983 n. 317
sollevate, in relazione agli artt. 3, 23, 53 e 97 Cost., dal Tribunale
di Bologna (ord. n. 136/1986);
4) dichiara manifestamente inammissibile la questione di
legittimità costituzionale del d.P.R. 8 luglio 1980 n. 538 sollevata,
in relazione agli artt. 3, 23, 38, 53, 76, 97 Cost. dai Pretori di
Sondrio (ord. n. 603/1985), Firenze (ord. n. 673/1985), Brescia (ordd.
nn. 708, 790/1985, 65/1986), Parma (ord. n.745/1985), Roma (ordd. nn.
752, 794/1985, 35/1986), Lamezia Terme (ord. n. 103/1986), Messina
(ord. n. 115/1986), Vigevano (ord. n. 170/1986) e dai Tribunali di
Tortona (ord. n. 903/1985) e Bologna (ord. n. 136/1986);
5) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 57 e 63 l. 23 dicembre 1978 n. 833, 3 d.l.
30 dicembre 1979 n. 663 (conv. in l. 29 febbraio 1980 n. 33), 12 d.l.
29 luglio 1981 n. 402 (conv. in l. 26 settembre 1981 n. 537), 14 l. 26
aprile 1982 n. 181, 4, comma 4 e 14 d.l. 12 settembre 1983 n. 463
(conv. in l. 11 novembre 1983 n. 638), 33 l. 27 dicembre 1983 n. 730
sollevate, in relazione agli artt. 3, 23, 38, 53, 76, 97,101, 134
Cost., dai Pretori di Cuneo (ord. n. 534/1985), Sondrio (ord. n.
603/1985), Firenze (ordd. nn. 641-666, 673/1985), Brescia (ordd. nn.
708, 790/1985, 65/1986), Parma (ord. n. 745/1985), Roma (ordd. nn. 752,
794/1985, 35/1986), Milano (ord. n. 761/1985)), Bologna (ordd. nn.
868-871/1985, 67/1986), Napoli (ordd. nn. 23, 32, 156, 363/1986),
Modena (ord. n. 48-1986), Lamezia Terme (ord. n. 103/1986), Messina
(ord. n. 115/1986) Vigevano (ord. n. 170/1986), Pistoia (ordd. nn.
256258/1986), Pisa (ordd. nn. 291, 292/1986), Acqui Terme (ord. n.
400/1986) e dai Tribunali di Tortona (ord. n. 903/1985) e di Bologna
(ord. n. 136/1986).
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della consulta, il 16 dicembre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA - ANTONIO
BALDASSARRE - VINCENZO CAIANIELLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte