Ordinanza n. 282/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/03/1988 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 183Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 195Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 334Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.
- art. 45legge 103/1975
- art. 195legge 103/1975
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo
comma, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (Approvazione del
testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di
bancoposta e di telecomunicazioni) e successive modificazioni,
promossi con ordinanze emesse il 10 novembre 1986 dal Pretore di
Pistoia, il 17, il 19 ed il 22 luglio 1986 dal Pretore di Tirano,
iscritte rispettivamente ai nn. 233 e da 420 a 437 del registro
ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 26 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1987;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che con le ordinanze indicate in epigrafe i Pretori di
Tirano e Pistoia dubitano, in riferimento all'art. 3 Cost., della
legittimità costituzionale, rispettivamente, degli artt. 183, primo
comma, 195, primo comma e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156 (T.U.
delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di
telecomunicazioni) - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45
della legge 14 aprile 1975, n. 103 - ed, il secondo, del predetto
art. 195, in quanto assoggettano a sanzione penale l'esercizio senza
concessione o autorizzazione di impianti radioelettrici di debole
potenza, laddove (a seguito della sentenza n. 202 del 1976 di questa
Corte) nessuna pena è prevista per l'esercizio senza concessione o
autorizzazione di impianti per trasmissioni radiotelevisive via etere
in ambito locale;
Considerato che la medesima questione è stata già dichiarata
infondata con la sentenza n. 237/84 - e poi manifestamente infondata
con le ordd. nn. 23, 77, 294/85, 91/86, 35 e 166/87 - in base
all'assorbente rilievo che il principio di eguaglianza "viene
invocato dai giudici a quibus in senso inverso a quello naturale,
assumendo la situazione anomala, e, ci si augura, temporanea
determinata dalla inerzia del legislatore dopo la sentenza n. 202 del
1976 di questa Corte, come metro di legittimità della regola
generale, di cui alla normativa denunziata, che vuole l'installazione
e l'esercizio degli impianti di telecomunicazione subordinati alla
concessione o all'autorizzazione governativa".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 183, 195 e 334 del d.P.R. 29 marzo 1973,
n. 156 - i primi due nel testo sostituito con l'art. 45 della legge
14 aprile 1975, n. 103, nonché del solo art. 195 dello stesso
d.P.R., sollevate, in riferimento all'art. 3 Cost., rispettivamente,
dai Pretori di Tirano e Pistoia con le ordinanze indicate in epigrafe
(r.o. nn. da 420 a 437/1987, 233/1987).
Così deciso in Roma, sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 25 febbraio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 10 marzo 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte