Ordinanza n. 282/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 708Codice penale
- art. 240Codice penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 445, primo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 23 marzo 1994 dal Pretore di Cremona nel procedimento penale a
carico di Faisi Gianfranco Cristiano, iscritta al n. 437 del registro
ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 30, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Pretore di Cremona, prima ancora di aprire il
dibattimento a carico di un imputato della contravvenzione di
possesso ingiustificato di valori prevista dall'art. 708 del codice
penale, ha, di fronte alla concorde richiesta della parti di
applicazione della pena a norma degli artt. 444 e seguenti del codice
di procedura penale, con ordinanza del 23 marzo 1994, denunciato, in
riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, l'art. 445, primo
comma, del codice di procedura penale, "nella parte in cui non
prevede che il giudice, pronunciando la sentenza di applicazione
della pena su richiesta delle parti, ordini la confisca delle somme e
degli oggetti di cui l'imputato della contravvenzione p. e p.
dall'art. 708 c.p. non giustifichi la provenienza";
che il giudice a quo, premesso che le somme in questione, non
costituendo prezzo ma profitto del reato, non rientrano fra le cose
assoggettabili a confisca ai sensi dell'art. 240, secondo comma, del
codice penale, appositamente richiamato dalla norma denunciata,
ravvisa nel sistema così articolato una rinuncia "ad espropriare
cose che con alta probabilità ritorneranno nel circuito criminoso"
vanificando, per giunta, lo stesso precetto dell'art. 708 del codice
penale;
che, in tal modo, l'art. 445 del codice di procedura penale
vulnererebbe sia l'art. 3 della Costituzione, sotto il profilo della
ragionevolezza, consentendo all'imputato di ricavare utilità dal
proprio operare contra legem, sia l'art. 27 della Costituzione,
perché l'impossibilità di "espropriare il denaro e le altre
utilità provenienti dall'attività delinquenziale, pur nella logica
di premialità che ispira il patteggiamento, neutralizza la funzione
di tendenziale recupero sociale" che l'ora indicato parametro
costituzionale assegna alla pena;
che nel giudizio non si è costituita la parte privata né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei Ministri;
Considerato che il giudice a quo richiede a questa Corte una
statuizione solo apparentemente di tipo demolitorio, ma in realtà
diretta ad introdurre, in relazione al regime dell'applicazione della
pena su richiesta, una disciplina che consenta di adottare una misura
di sicurezza oltre i limiti segnati dall'art. 445, primo comma, del
codice di procedura penale;
che, come già statuito con riferimento ad un'analoga questione
avente ad oggetto la sottoponibilità a confisca, in esito a sentenza
che applica la pena su richiesta delle parti, delle somme costituenti
il profitto della illecita cessione di sostanze stupefacenti, la
realizzazione del petitum che il giudice a quo tende a conseguire
resta preclusa a questa Corte, "spettando interventi additivi di tal
genere al solo legislatore che, nella sfera della sua
discrezionalità, può operare scelte anche derogatorie rispetto a
quelle previste in via generale in relazione alla sentenza di
patteggiamento" (v. ordinanza n. 334 del 1994);
che la questione è, dunque, manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 445, primo comma, del codice di
procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della
Costituzione, dal Pretore di Cremona con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: FRUSCELLA
Depositata in cancelleria il 28 giugno 1995.
Il cancelliere: FRUSCELLA
ECLI:IT:COST:1995:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte