Ordinanza n. 282/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa
il 4 ottobre 1995 dal pretore di Biella nel procedimento penale a
carico di Chiappa Franco ed altri iscritta al n. 42 del registro
ordinanze 1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il pretore di Biella, con ordinanza del 4 ottobre
1995, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34,
secondo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non
prevede l'incompatibilità a partecipare al giudizio dibattimentale
del giudice per le indagini preliminari che abbia adottato un
provvedimento di rigetto o di accoglimento di una richiesta di revoca
o di modifica di una misura cautelare personale, ravvisando in tale
ipotesi un pregiudizio al principio dell'imparzialità del giudice;
Considerato che la norma impugnata è già stata sottoposta
all'esame di questa Corte, sotto il profilo indicato;
che con la sentenza n. 155 del 1996 è stata dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del
codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che non
possa partecipare al giudizio dibattimentale il giudice per le
indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione
o la revoca di una misura cautelare personale, ovvero che abbia
rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o
revoca di una misura cautelare personale (declaratoria di
illegittimità costituzionale, resa in via conseguenziale, contenuta
nel capo c) della citata sentenza);
che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già
dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dal
giudice rimettente, la questione ora in esame deve essere dichiarata
manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo
comma, della Costituzione, dal pretore di Biella, con l'ordinanza
indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte