Ordinanza n. 282/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 23/07/2001 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 116Codice della strada
- art. 126Codice della strada
- art. 19Codice della strada
- art. 1legge 205/1999
- art. 214legge 205/1999
- art. 19d.lgs. 507/1999
usata come parametro
citata
- art. 202Codice della strada
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7,
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), nel testo modificato dall'art. 19, comma 3, del decreto
legislativo 30 dicembre 1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati
minori e riforma del sistema sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della
legge 25 giugno 1999, n. 205), anche in combinato disposto con
l'art. 214, comma 1-bis, dello stesso decreto legislativo n. 285 del
1992, promosso con ordinanza emessa il 10 agosto 2000 dal giudice di
pace di Imperia nel procedimento civile vertente tra Viale Teresa e
la Polizia municipale di Imperia, iscritta al n. 789 del registro
ordinanze 2000 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 51, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 6 giugno 2001 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice di pace di Imperia, con ordinanza emessa
il 10 agosto 2000, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 16
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992,
n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo modificato
dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis,
dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, nella parte in cui
non consente al giudice di graduare la durata del fermo
amministrativo del veicolo in ragione delle circostanze del caso;
che il rimettente è investito della decisione di un ricorso
presentato dalla proprietaria di un'autovettura avverso la sanzione
accessoria del fermo amministrativo del veicolo, applicata nei suoi
confronti perché colta alla guida della stessa vettura con patente
scaduta di validità;
che il giudice a quo, preliminarmente, osserva che la
questione sollevata è rilevante nel giudizio in corso e che non è
possibile una interpretazione costituzionalmente orientata della
norma oggetto della censura, dal momento che il caso riguarda il
fermo amministrativo di un veicolo di proprietà dello stesso autore
della violazione;
che, in ordine alla non manifesta infondatezza della
questione, il rimettente osserva che la legge prevede la sanzione
accessoria del fermo del veicolo in misura fissa, senza lasciare
quindi all'autorità giudiziaria la possibilità di adeguarne la
durata alla specifica gravità del fatto ed al grado di colpevolezza
dell'autore della violazione, ciò che determinerebbe un contrasto
con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo della
ragionevolezza;
che secondo il rimettente il "contenuto afflittivo" della
disposizione risiederebbe più nella sanzione accessoria che in
quella principale e che per tale ragione dovrebbe essere consentito
al giudice di graduare la durata del fermo amministrativo avuto
riguardo alle circostanze concrete del caso;
che a detta del giudice a quo nella giurisprudenza della
Corte vi sarebbero "indizi" riguardo all'esistenza di un principio di
necessaria ragionevolezza e proporzionalità delle sanzioni in
relazione alle violazioni commesse, come affermato dalle sentenze
n. 341 del 1999 [rectius: del 1994] e n. 122 del 1993, pur se la
Corte ha ripetutamente dichiarato che in materia il legislatore
avrebbe un'ampia discrezionalità;
che il rimettente, sotto diverso profilo, ritiene che la
norma impugnata violi l'art. 3 della Costituzione anche per
l'incongruità di una sanzione principale pecuniaria fissata in
misura modesta cui corrisponde, al contrario, una sanzione accessoria
che consiste "in una pesantissima limitazione della libertà di
circolazione" inflitta anche a chi - come nel caso all'esame del
giudice a quo - usa il veicolo per motivi di lavoro, con la
conseguenza di una sanzione accessoria più afflittiva di quella
principale;
che un ulteriore profilo di illegittimità costituzionale,
con riferimento al principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.,
viene dal giudice a quo rilevato nel combinato disposto
dell'art. 126, comma 7, e dell'art. 214, comma 1-bis, del codice
della strada per la disparità di trattamento che si creerebbe tra
chi conduce con patente scaduta un veicolo di sua proprietà - al
quale viene sempre comminata anche la sanzione accessoria del fermo
del mezzo - e chi commette la medesima violazione usando un veicolo
appartenente ad un "terzo ignaro", soggetto alla sola sanzione
pecuniaria principale;
che altra violazione del principio di eguaglianza il
rimettente ritiene esistente nel trattamento sanzionatorio previsto
per la guida con patente scaduta, posto a raffronto con quello che il
codice della strada prevede per la guida senza patente (art. 116,
commi 13 e 16) dal momento che la legge, pur stabilendo sanzioni
pecuniarie di ben diversa entità per i due illeciti, prevede al
contrario in entrambi i casi una sanzione accessoria "pressoché
coincidente";
che, ad avviso del giudice a quo, la previsione di due
sanzioni accessorie di entità tanto vicina per due violazioni di
gravità tanto diversa sarebbe quindi un ulteriore indice della
irrazionalità della disposizioneimpugnata;
che il giudice di pace di Imperia - accogliendo un'eccezione
svolta sul punto dall'opponente - ritiene che l'art. 126, comma 7,
del codice strada violi anche l'art. 16 della Costituzione nella
parte in cui "ridimensiona" il diritto della persona di circolare
liberamente, da intendere non solo come "assenza di divieti" ma come
possibilità di accesso ai "mezzi fondamentali per l'esercizio dello
stesso";
che, sempre secondo il rimettente, se lo scopo del fermo
amministrativo del veicolo è quello di evitare che soggetti per i
quali non è stata accertata la permanenza dei requisiti fisici e
psichici per la guida circolino liberamente, tale finalità perde
qualsiasi ragione nel momento in cui il soggetto si munisca medio
tempore di una nuova patente;
che un'ulteriore incongruenza della disciplina viene infine
rilevata dal giudice di pace rimettente nella circostanza che,
ottenuto il rinnovo, al trasgressore viene restituita la patente di
guida, mentre il veicolo resta sottoposto al fermo amministrativo
sino alla scadenza del termine previsto dalla legge senza che sia
possibile ottenerne la restituzione;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo alla Corte di dichiarare la questione inammissibile
o infondata;
che l'Avvocatura richiama in particolare l'ordinanza n. 33
del 2001, con la quale questa Corte ha dichiarato manifestamente
infondate alcune delle censure svolte dall'odierno rimettente,
ricordando in particolare che la Corte ha ribadito l'ampia
discrezionalità del legislatore nella materia de qua e che i
parametri invocati per il giudizio di eguaglianza sono del tutto
inconferenti;
che, quanto alla asserita violazione dell'art. 16 Cost.,
l'Avvocatura ritiene che nessun impedimento alla circolazione
personale derivi dal provvedimento di fermo amministrativo del
veicolo.
Considerato che il giudice di pace di Imperia dubita della
legittimità dell'art. 126, comma 7, del decreto legislativo
30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato
dall'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1999,
n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis,
dello stesso decreto legislativo n. 285 del 1992, per violazione
degli artt. 3 e 16 della Costituzione;
che, secondo il rimettente, la disposizione impugnata - nella
parte in cui prevede, per la guida con patente scaduta di validità,
l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo del
veicolo per la durata di due mesi - violerebbe l'art. 3 della
Costituzione, perché la sanzione accessoria è prevista in misura
fissa che non ne consente la graduazione in relazione alla gravità
in concreto dell'illecito e perché la sanzione accessoria sarebbe
irragionevole e sproporzionata rispetto alla sanzione pecuniaria
principale e non può essere estinta neanche nel caso in cui venga
conseguito il rinnovo della patente;
che secondo il giudice a quo la disposizione violerebbe lo
stesso art. 3 della Costituzione - questa volta sotto il profilo del
principio di eguaglianza - perché la sanzione è analoga a quella
prevista per chi conduce un veicolo pur essendo privo di patente,
condotta da ritenersi più grave di quella di chi guida con patente
scaduta ed infine che essa sarebbe in contrasto anche con l'art. 16
Cost., perché al fermo amministrativo del veicolo consegue una
compressione della libertà di circolazione del soggetto;
che ad avviso del giudice di pace rimettente l'art. 126,
comma 7, citato, in combinato disposto con l'art. 214, comma 1, del
codice della strada, violerebbe l'art. 3 Cost., nella parte in cui
prevede sanzioni diverse per comportamenti identici quali quelli di
chi guida con patente scaduta il proprio veicolo o il veicolo di un
terzo ignaro della violazione;
che, come questa Corte ha costantemente affermato (sentenze
n. 217 del 1996 e n. 313 del 1995, ordinanza n. 190 del 1997 e da
ultimo ordinanza n. 33 del 2001) la individuazione delle condotte
punibili e delle relative sanzioni, siano esse penali o
amministrative, rientra nella più ampia discrezionalità
legislativa, non spettando alla Corte rimodulare le scelte punitive
del legislatore né stabilire la quantificazione delle sanzioni che
ben possono essere stabilite anche in misura fissa, ove questa sia
contenuta entro limiti di congruità e ragionevolezza;
che la sanzione accessoria del fermo amministrativo del
veicolo condotto da persona la cui patente di guida sia scaduta non
è né sproporzionata né irragionevole, perseguendo essa la
finalità, comune al sistema sanzionatorio del codice della strada,
di contrastare in modo effettivo ed immediato le condotte
potenzialmente pericolose (ordinanza n. 33 del 2001 citata), mentre
l'ininfluenza sulla durata delle sanzioni accessorie dell'estinzione
della sanzione pecuniaria principale a seguito di intervenuto
pagamento, prevista in via generale dall'art. 202 del codice della
strada, tende anch'essa a raggiungere il predetto scopo;
che nessuna comparazione può essere fatta, ai fini dello
scrutinio di legittimità costituzionale della norma impugnata, fra
le sanzioni previste per la guida di veicolo con patente scaduta di
validità e quelle che l'art. 116 del codice della strada commina per
la guida senza patente, dal momento che si tratta di condotte diverse
per le quali la legge prevede conseguenze diverse sia in ordine alla
sanzione pecuniaria principale che in ordine a quella accessoria del
fermo del veicolo, non potendo assurgere a criterio di giudizio il
fatto che si tratti di misure "pressoché" coincidenti;
che è manifestamente erroneo il riferimento del giudice a
quo all'art. 16 Cost., sotto il profilo della limitazione alla
libertà di movimento che sarebbe arrecata al trasgressore dal fermo
del suo veicolo, dal momento che nessuna limitazione al diritto di
circolazione e soggiorno del cittadino sul territorio nazionale viene
arrecata da una sanzione che si limita a sottrargli la
disponibilità, per un tempo limitato, di un bene patrimoniale;
che nessuna violazione del principio di eguaglianza, data
l'evidente disomogeneità delle situazioni poste a raffronto,
discende dalla circostanza che, mentre colui che guida con patente
scaduta di validità un proprio veicolo è sempre soggetto alla
sanzione accessoria, viceversa, ove il veicolo non appartenga al
guidatore, il fermo del mezzo non è disposto nei confronti del
proprietario, quando risulta "evidente che la circolazione è
avvenuta contro la volontà di costui";
che perciò le questioni sollevate dal giudice di pace di
Imperia sono manifestamente infondate sotto ogni profilo.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 126, comma 7, del decreto
legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) come
modificato dall'art. 19, comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre
1999, n. 507 (Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema
sanzionatorio ai sensi dell'art. 1 della legge 25 giugno 1999,
n. 205), anche in combinato disposto con l'art. 214, comma 1-bis,
dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 16
della Costituzione, dal giudice di pace di Imperia con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 5 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 23 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:282 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte