Ordinanza n. 283/1996
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/07/1996 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 27legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, promossi con ordinanze emesse
il 27 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Vigevano, il 5 dicembre 1995 dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Firenze, il 6 dicembre 1995 dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze,
il 21 dicembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Forlì, il 10 novembre 1995 dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Padova, il 29 novembre 1995 dal
tribunale per i minorenni di Ancona, il 28 novembre 1995 dal
tribunale per i minorenni di Ancona, il 22 novembre 1995 dal giudice
per le indagini preliminari presso il tribunale di Verbania, il 20
dicembre 1995 dalla Corte d'appello di Venezia, il 13 dicembre 1995
dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Novara, il 10 gennaio 1996 (n. 2 ordinanze) dal giudice per le
indagini preliminari presso il tribunale di Firenze, il 24 novembre
1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Bologna, il 29 novembre 1995 dal giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Civitavecchia, il 24 gennaio 1996 (n. 2
ordinanze) dalla Corte d'appello di Salerno, il 12 gennaio 1996 dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Larino,
l'8 febbraio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Cagliari, il 30 gennaio 1996 dal giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Bologna, il 15 novembre 1995 dal
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Firenze,
il 31 gennaio 1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Rovigo, il 19 gennaio 1996 dal giudice per le indagini
preliminari presso la pretura circondariale di Lecce, il 17 gennaio
1996 dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Firenze, rispettivamente iscritte ai nn. 113, 125, 138, 157, 169,
170, 174, 183, 195, 200, 224, 225, 230, 250, 310, 311, 333, 337, 338,
343, 350, 362 e 364 del registro ordinanze 1996 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie speciale, nn. 8, 9,
10, 11, 12, 15, 16 e 17 dell'anno 1996;
Udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1996 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
tribunale di Vigevano, con ordinanza del 27 novembre 1995 (r.o. 113
del 1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale
di Firenze, con ordinanze del 15 novembre 1995 (r.o. 343 del 1996),
del 5 e del 6 dicembre 1995 (r.o. 125 e 138 del 1996), del 10 gennaio
1996 (r.o. 224 e 225 del 1996) e del 17 gennaio 1996 (r.o. 364 del
1996); il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Forlì, con ordinanza del 21 dicembre 1995 (r.o. 157 del 1996); il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Padova,
con ordinanza del 10 novembre 1995 (r.o. 169 del 1996); il tribunale
per i minorenni di Ancona, in composizione e con funzioni di giudice
per l'udienza preliminare, con ordinanze del 28 e 29 novembre 1995
(r.o. 174 e 170 del 1996); il giudice per le indagini preliminari
presso il tribunale di Verbania, con ordinanza del 22 novembre 1995
(r.o. 183 del 1996); la Corte d'appello di Venezia, con ordinanza del
20 dicembre 1995 (r.o. 195 del 1996); il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Novara, con ordinanza del 13
dicembre 1995 (r.o. 200 del 1996); il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Bologna, con ordinanze del 24
novembre 1995 e del 30 gennaio 1996 (r.o. 230 e 338 del 1996); il
giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di
Civitavecchia, con ordinanza del 29 novembre 1995 (r.o. 250 del
1996); la Corte d'appello di Salerno, con due ordinanze del 24
gennaio 1996 (r.o. 310 e 311 del 1996); il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Larino, con ordinanza del 12
gennaio 1996 (r.o. 333 del 1996); il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Cagliari, con ordinanza dell'8
febbraio 1996 (r.o. 337 del 1996); il giudice per le indagini
preliminari presso il tribunale di Rovigo, con ordinanza del 31
gennaio 1996 (r.o. 350 del 1996); il giudice per le indagini
preliminari presso la pretura circondariale di Lecce, con ordinanza
del 19 gennaio 1996 (r.o. 362 del 1996), hanno sollevato questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma, del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede
l'incompatibilità a partecipare al giudizio abbreviato del giudice
per le indagini preliminari che abbia applicato una misura cautelare
personale nei confronti dell'imputato ovvero - secondo un parallelo e
più ampio profilo prospettato dai giudici per le indagini
preliminari di Bologna (r.o. 338 del 1996) e di Firenze (r.o. 343 del
1996) - che comunque si sia pronunciato, anche con provvedimento
reiettivo, sulla richiesta di applicazione di una misura cautelare
personale, in riferimento a numerosi parametri costituzionali,
variamente individuati dai giudici rimettenti negli artt. 3, 24, 25,
27 e 101, secondo comma, della Costituzione;
che le ordinanze di rimessione sopra indicate individuano una
lesione dei parametri costituzionali di volta in volta invocati nella
sostanziale duplicazione di valutazioni nel merito che viene ad
essere effettuata dal giudice chiamato a definire il giudizio,
nell'ambito del rito abbreviato, allorché si sia espresso, in una
fase anteriore del processo, sugli elementi sostanziali che
condizionano l'applicabilità di una misura cautelare personale,
richiamando generalmente, a tale riguardo, le enunciazioni della
sentenza n. 432 del 1995 di questa Corte;
Considerato che le questioni prospettate sono identiche o analoghe,
e che pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e decisi
congiuntamente;
che la norma impugnata è già stata sottoposta all'esame di
questa Corte, sotto il profilo indicato;
che, in particolare, con la sentenza n. 155 del 1996 è stata
dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 34, secondo
comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede
che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le
indagini preliminari che abbia disposto una misura cautelare
personale (capo a) del dispositivo della sentenza n. 155 del 1996),
nonché, ulteriormente, con pronuncia resa in applicazione dell'art.
27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, nella parte in cui non prevede
che non possa partecipare al giudizio abbreviato il giudice per le
indagini preliminari che abbia disposto la modifica, la sostituzione
o la revoca di una misura cautelare personale ovvero che abbia
rigettato una richiesta di applicazione, modifica, sostituzione o
revoca di una misura cautelare personale (capo b) del dispositivo
della sentenza richiamata);
che pertanto, essendo stata la disposizione impugnata già
dichiarata costituzionalmente illegittima nel senso prospettato dai
giudici rimettenti, le questioni in esame devono essere dichiarate
manifestamente inammissibili;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 34, secondo comma,
del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt.
3, 24, 25, 27 e 101, secondo comma, della Costituzione, dal giudice
per le indagini preliminari presso la pretura circondariale di Lecce,
dai giudici per le indagini preliminari presso i tribunali di
Vigevano, Firenze, Forlì, Padova, Verbania, Novara, Bologna,
Civitavecchia, Larino, Cagliari e Rovigo, dal tribunale per i
minorenni di Ancona e dalle Corti di appello di Venezia e Salerno,
con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 luglio 1996.
Il Presidente: Ferri
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 luglio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:283 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte